Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23759 - pubb. 20/06/2020

Nell'impugnazione dei crediti ammessi è l'impugnante a dover provare la fondatezza della sua contestazione

Cassazione civile, sez. I, 28 Maggio 2020, n. 10091. Pres. De Chiara. Est. Paola Vella.


Impugnazione dello stato passivo - Natura ed oggetto - Principio dell'onere della prova - Applicabilità - Conseguenze



Nell'impugnazione dei crediti ammessi, di cui all'art. 98 l.fall. – nel testo riformato dal d.lgs. n. 5 del 2006 – trova piena applicazione il principio dell'onere della prova, onde non è il creditore ammesso a dovere dimostrare nuovamente il suo credito, già assistito dalla favorevole valutazione espressa dal giudice delegato in sede di verifica, ma è l'impugnante a dover provare la fondatezza della sua contestazione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale