ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23768 - pubb. 23/06/2020.

Il prodotto finanziario denominato Visione Europa non realizza un interesse meritevole di tutela


Appello di Milano, 07 Novembre 2019. Pres. Bonaretti. Est. Silvia Giani.

Intermediazione finanziaria – Prodotto Visione Europa – Meritevolezza dell’interesse perseguito – Esclusione


Il prodotto finanziario denominato “Visione Europa” è del tutto assimilabile ai piani finanziari “MY WAY” e “FOR YOU” e, al pari di questi, non supera il vaglio di meritevolezza dell’interesse perseguito in ragione dell’enorme squilibrio contrattuale esistente già all’inizio dell’operazione, la quale prevede un’alea solo in capo al risparmiatore, che paga un saggio di interesse non tenue, senza seria prospettiva di un corrispondente lucro a medio termine e con vantaggio certo, invece, per l’intermediario finanziario, che lucra gli interessi del mutuo, aumenta la sua operatività, colloca i prodotti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

N. R.G. 5838/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO

Sezione Prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Domenico Bonaretti Presidente

dr. Massimo Meroni Consigliere

dr. Silvia Giani Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 5838/2017 promossa in grado d’appello

DA

DANIELE A. *

APPELLANTE

CONTRO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. *

APPELLATA

Oggetto: intermediazione finanziaria

CONCLUSIONI

Per DANIELE A.

Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello adita, in riforma dell’impugnata sentenza, e disattesa ogni avversaria deduzione e richiesta, così statuire:

IN VIA PRINCIPALE:

- Accertare e dichiarare la nullità o l’annullabilità, per i motivi di cui in atti, del piano di investimento fatto sottoscrivere all’attore ed in particolare i contratti di acquisto delle obbligazioni Paschi zero, di sottoscrizione di quote del Fondo Comune di investimento “Ducato azionario Europa” istituito da Ducato Gestioni s.p.a., e di finanziamento per l’acquisizione dei predetti titoli obbligazionari e delle predette quote di Fondo Comune, e comunque di tutti gli atti compresi nell’operazione denominata “Piano Finanziario Visione Europa”;

- Condannare la Monte dei Paschi di Siena, con anatocismo giudiziale, alla restituzione dell’importo pari € 51.645,69 oltre gli interessi pattuiti convenzionalmente nel contratto di finanziamento e oltre interessi dalla data degli investimenti al saldo e rivalutazione monetaria;

- Condannare la Monte dei Paschi di Siena al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dal Sig. A. e da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c.

IN VIA SUBORDINATA

Pronunciare l’annullamento del predetto piano finanziario per vizio del consenso ex art. 1427 e ss. c.c. e/o ex art. 1439 c.c., ovvero per conflitto di interessi

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, il grave inadempimento della Monte dei Paschi di Siena e per l’effetto,

- Dichiarare risolti i i contratti di acquisto delle obbligazioni Paschi zero, di sottoscrizione di quote del Fondo Comune di investimento “Ducato azionario Europa” istituito da Ducato Gestioni s.p.a., e di finanziamento per l’acquisizione dei predetti titoli obbligazionari e delle predette quote di Fondo Comune.

- Condannare la Monte dei Paschi di Siena, con anatocismo giudiziale, alla restituzione dell’importo pari € 51.645,69 oltre gli interessi pattuiti convenzionalmente nel contratto di finanziamento e oltre interessi dalla data degli investimenti al saldo e rivalutazione monetaria;

- Condannare la Monte dei Paschi di Siena al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dal Sig. A. e da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c.

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

Accertare e dichiarare la responsabilità della Monte dei Paschi di Siena s.p.a ex art. 1337 e/o 2043 c.c. e per l’effetto

Condannarla, con anatocismo giudiziale, al risarcimento del danno patrimoniale nella misura pari ad € 51.645,69 oltre gli interessi pattuiti convenzionalmente nel contratto di finanziamento e oltre interessi dalla data degli investimenti al saldo e rivalutazione monetaria oltre al danno non patrimoniale da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c.

Condannare l’appellata alla restituzione di tutto quanto corrispostole dall’appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.

Con il favore delle spese e dei compensi dei due gradi di giudizio.

*

Per BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Voglia l’Ill.ma Corte d’appello adita, contrariis reiectis,

IN VIA PRELIMINARE:

dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto dal Sig. Daniele A. avverso la sentenza n. 861/2017 emessa dal Tribunale Ordinario di Pavia a conclusione del giudizio contraddistinto con RG. N. 1450/2015, per tutte le motivazioni esposte in premessa;

IN VIA PRINCIPALE:

rigettare il gravame proposto dal Sig. Daniele A., nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, poiché infondato in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti e, per l’effetto, confermare la sentenza n. 861/2017 emessa dal Tribunale Ordinario di Pavia a conclusione del giudizio contraddistinto con RG. N. 1450/2015, per tutte le motivazioni di cui in premessa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio come per legge, oltre iva e cpa

***

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudizio di primo grado.

  1. Con la sentenza n. 861/2017, pubblicata il 26 maggio 2017, il Tribunale di Pavia, ha rigettato le domande proposte dal sig. Daniele A. nel procedimento civile RG 1450/2015, condannandolo alla rifusione delle spese di lite. Il sig. A. ha chiesto l’accertamento della nullità o, in via graduata, di annullamento per vizio del consenso, per conflitto di interessi o di risoluzione per grave inadempimento imputabile alla Banca, del piano finanziario denominato “Visione Europa” stipulato con la BANCA, il quale consisteva nella concessione, da parte dell’Istituto bancario, di un finanziamento di £ 100.000.000 (€ 51.645,69), da restituire, al tasso iniziale del 7,29% annuo, entro il termine di quindici anni e nel contestuale acquisto di obbligazioni Paschi zero coupon e di quote del Fondo Comune di investimento “Ducato azionario Europa” istituito da Ducato Gestioni S.p.A., da restituire alla scadenza per rimborsare il capitale.

2. Il giudice di prime cure così ricostruiva i fatti dedotti dalle parti.

Il sig. A. allegava di avere sottoscritto, in data 24.10.2000, il piano finanziario “Visione Europa” (doc. 1 fascicolo attoreo), che consisteva nella concessione, da parte della BANCA, di un finanziamento di £. 100.000.000 (€ 51.645,69) da restituire, al tasso iniziale del 7,29% annuo, nell’arco di anni quindici e contestuale acquisto di obbligazioni Paschi zero e di quote del Fondo Comune di investimento “Ducato azionario Europa” istituito da Ducato Gestioni s.p.a., da restituire a scadenza per rimborsare il capitale. Il medesimo deduceva che, resosi conto che il piano finanziario sottoscritto era “null’altro se non una riedizione di piani finanziari simili, se non peggiori, ai famigerati "MyWay/4You" e che “dopo 15 anni, il cliente rimborsava - di soli interessi - più del doppio del valore del fondo”, agiva in giudizio per sentir dichiarare la nullità del piano azionario, per mancanza di forma scritta e per lesione del diritto all’informazione contrattuale, ovvero in subordine per l’annullamento per errore o dolo, o in ulteriore subordine per la risoluzione per inadempimento, con conseguente condanna della convenuta alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Si costituiva MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., eccependo la prescrizione delle rivendicazioni restitutorie e risarcitorie e, nel merito, contestando sia l'asserito difetto di forma scritta sia la pretesa violazione degli obblighi informativi, chiedendo il rigetto di tutte le domande avverse. Nella memoria autorizzata ex art 183 sesto comma n 1 c.p.c., l’attore contestava l’eccezione di prescrizione e introduceva un ulteriore profilo di nullità (o inadempimento) contrattuale, costituito dall’omesso avviso della facoltà di recesso entro i sette giorni dalla stipula.

Nessuna delle parti formulava istanze istruttorie.

3. Il giudice di prime cure, all’esito del giudizio, ha ritenuta infondata l’eccezione di nullità per carenza della forma scritta, ha ritenuto altresì infondate le contestazioni in ordine alla violazione degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore, con particolare riguardo agli artt. 21, 26, 27, 28 e 29 reg. int. 11522/1988. Inoltre, ha dichiarato inammissibili le doglianze concernenti la nullità per mancata avvertenza della possibilità di recesso entro sette giorni e per carenza di meritevolezza dell’interesse perseguito con l’operazione oggetto del giudizio, perché dedotte tardivamente nel giudizio di primo grado ( cfr sentenza p 10).

Il giudizio di secondo grado.

4. Il sig. Daniele A. ha proposto appello avverso la sentenza di rigetto delle domande da lui proposte, per i seguenti motivi.

1) Nullità del contratto stipulato il 24/10/2000 per mancanza del requisito della forma scritta, in violazione dell’art. 23 Dlgs 5/2003. Secondo l’appellante, il contratto sarebbe nullo perché non sottoscritto dalla banca.

2) Violazione degli obblighi informativi previsti dall’art. 21 TUF e dagli artt. 26, 27, 28 e 29 Regolamento Intermediari n. 11522/1998. L’appellante ha censurato la violazione degli obblighi informativi da parte della Banca per avere dato delle informazioni lacunose, ipotetiche, generiche, non riferibili alla specifica operazione finanziaria, senza avere acquisito dal cliente le notizie -necessarie per formulare il giudizio di adeguatezza- circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, la sua propensione al rischio. Il sig. A. non si sarebbe mai rifiutato di fornire le informazioni di cui all’art 28 Reg. Intermediari, ma esse non gli sarebbero state richieste. La banca appellata non era quindi in condizione di valutare l’adeguatezza degli investimenti proposti. La banca avrebbe violato anche il disposto dell’art 27 Reg Intermediari 11522/1988 posto che i moduli e formulari prestampati avrebbero dovuto recare l’indicazione, graficamente evidenziata che l’operazione è in conflitto di interessi.

3) Inammissibilità della domanda di nullità del contratto per mancato avvertimento della facoltà di recesso e per carenza di meritevolezza dell’interesse perseguito ex art 1322 c.c. L’appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure per non avere accertato la nullità contrattuale, che è rilevabile d’ufficio anche in mancanza di allegazione, come sancito dalla Suprema Corte ( Cass. SU 12310/2015, Cass 1368/2016, Cass SU 7294/2017).

La Banca si è costituita, con richiesta di rigetto dell'appello e istanza ex art. 348 bis c.p.c.

La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 7 novembre 2019.

****

5. Nell’esame dei motivi proposti, si seguirà il seguente ordine:

-inammissibilità per tardività delle domande di nullità, per mancato avvertimento della facoltà di recesso e per carenza di meritevolezza ex art 1322 c.c;

-esame delle nullità sopramenzionate, nonché di quella per carenza di forma scritta;

- violazione dei doveri informativi di cui agli artt. 21 TUF e degli artt. 26, 27, 28 e 29 Regolamento Intermediari n. 11522/1998.

6. Il motivo di appello concernente l’inammissibilità delle domande di nullità è fondato. Per giurisprudenza consolidata, il giudice ha il potere di rilievo officioso delle nullità del contratto e tale potere spetta anche al giudice investito del gravame (Cass 1036/19, Cass. 33308/2019, Cass. 19251/18, Cass.8841/2017, Cass. 26243/14).

Peraltro, nel caso di specie, la nullità del contratto, per carenza del mancato avvertimento della facoltà di recesso e per mancanza di meritevolezza, erano state prospettate dall’attore nel giudizio di primo grado (con la memoria ex art 183 comma sesto n 1 c.p.c. la prima e mediante un accenno, poi sviluppato nella conclusionale, la seconda) e, quindi, il giudice di primo grado avrebbe dovuto tenerne conto.

A tali considerazioni, si aggiunga, con specifico riguardo alla meritevolezza dell’interesse perseguito dal contratto ex art 1322 secondo comma c.c., che la sussunzione del negozio nell'ambito dei contratti meritevoli di tutela è un giudizio di diritto, che si risolve in un'operazione di qualificazione giuridica, rientrante nella funzione officiosa del giudice di legittimità e, quindi, a fortiori, sindacabile dal giudice di primo grado (Cass. 22950/ 2015; Cass. 2900/2016).

Ritenuta fondata la censura relativa all’inammissibilità della domanda di nullità e comunque stabilito che le nullità contrattuali sono rilevabili d’ufficio, deve vagliarsi nel merito se il contratto sia valido con riguardo al profilo della meritevolezza dell’interesse perseguito dall’operazione finanziaria in esame, nonché in relazione alla mancanza dell’avvertimento della facoltà di recesso e, infine, al soddisfacimento del requisito della forma scritta.

7. La vexata quaestio del rispetto del requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, quando si sia in presenza della sola sottoscrizione del cliente-investitore, è stata risolta con pronuncia della Suprema Corte, a Sezioni Unite n 898/2018, la quale ha stabilito che: “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art.23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti».

Il motivo di appello concernente la nullità del contratto per carenza di forma scritta, per essere stato il modulo di adesione sottoscritto dal solo cliente, va, dunque, rigettato, essendo stato qui soddisfatto il requisito della forma scritta, in quanto il contratto, predisposto dalla Banca su modulo, è stato redatto per “iscritto” e non vi sono dubbi sulla sua riferibilità soggettiva alla Banca.

8. Quanto all’eccepito vizio di nullità per carenza dell’avvertimento della facoltà di recesso, il sig. A., sul quale gravava il relativo onere, non ha provato, né si è offerto di provare, che il contratto fosse stipulato fuori sede.

9. Venendo quindi al decisivo tema della meritevolezza dell’interesse perseguito, che come si è visto si risolve in un giudizio - sindacabile anche nel giudizio di legittimità e, quindi, certamente ammissibile nel giudizio di merito- autorevole dottrina nell’analisi dell’operazione finanziaria oggetto di giudizio, e sulla quale a breve si ritornerà, non ha esitato ad accostarla a quelle denominate “MY WAY” e “FOR YOU”, che la Suprema Corte ha accertato essere nulle per carenza della meritevolezza dell’interesse perseguito, in quanto connotate da un’ eccessiva alterazione dell’equilibrio contrattuale, essendo congegnate in modo tale che, a fronte della mancanza pressoché certa di vantaggi per il cliente, l’interesse dell’intermediario è sostanzialmente privo di margini di rischio (Cass.19559/2015; Cass 22950/2015; Cass 2900/2016; Cass 3949/2016).

Il piano finanziario “Visione Europa”, oggetto del giudizio, si articolava nelle seguenti operazioni: la concessione di un finanziamento di lire 100.000.000 al tasso annuo del 7,29%-, di durata quindicinnale, con rate trimestrali di soli interessi, da rimborsare in unica soluzione. Il finanziamento non entrava nella disponibilità del cliente mutuatario, in quanto era utilizzato esclusivamente per l’acquisto di strumenti obbligazione zero coupon della banca (da restituire a scadenza per rimborsare il capitale) e di quote del fondo Ducato Europa . Le obbligazioni venivano costituite in pegno a garanzia del rimborso dovuto in dipendenza del finanziamento.

Entrambi gli strumenti finanziari –obbligazioni Paschi zero coupon e quote del fondo “Ducato Azionario Europa”- erano titoli emessi dalla banca o da soggetti collegati da rapporti di gruppo con l’intermediario.

Il piano finanziario “Visione Europa”, al pari dei piani finanziari “MY WAY” e “FOR YOU”, dichiarati nulli per carenza di meritevolezza dell’interesse perseguito, è, quindi, composto da tre operazioni, collegate e predisposte su moduli redatti dalla Banca: 1) contratto di mutuo con erogazione di somme che non vengono consegnate al cliente mutuatario e non entrano nella sua disponibilità, essendo utilizzate per l’acquisto di strumenti finanziari. 2) Contestuale stipulazione di un contratto di investimento in titoli finanziari emessi dalla banca mutuante o da società del gruppo bancario della mutuante, con titoli obbligazionari «zero coupon», senza interessi di periodo. 3) Costituzione in pegno dei titoli obbligazionari, per la garanzia delle restituzioni delle somme mutuate. Alla fine della lunga durata del rapporto, il cliente deve restituire una somma pari all’intero capitale del mutuo concessogli: il mutuatario è tenuto a rimborsare il capitale in un’unica soluzione, alla scadenza del rapporto. Il prodotto di cui al «Piano visione Europa» è connotato dal prevedere – per l’intero corso del rapporto – il pagamento esclusivo di interessi di preammortamento: nella fisiologia del prodotto, per quindici anni i versamenti dovuti periodicamente sono destinati esclusivamente a coprire gli interessi compensativi. Per soddisfare il requisito della meritevolezza, è necessaria una «ragione giustificativa plausibile del vincolo», poiché l’«autonomia privata dev’essere esercitata in modo corretto, ordinato e ragionevole» ( Cass. n. 22950/2015 e Cass. n. 2900/2016, Cass., SS.UU., 6 maggio 2016, n. 9140). Il prodotto in esame, del tutto assimilabile ai piani finanziari “MY WAY” e “FOR YOU”, al pari di questi, non supera il vaglio di meritevolezza dell’interesse perseguito, per l’enorme squilibrio contrattuale esistente già all’inizio dell’operazione, che prevede, come è stato efficacemente affermato, “un’alea solo in capo al risparmiatore, il quale paga un saggio di interesse non tenue, senza seria prospettiva di un corrispondente lucro a medio termine e con vantaggio certo, invece, per l’intermediario finanziario, che lucra gli interessi del mutuo, aumenta la sua operatività, colloca i prodotti».

Pertanto, l’operazione denominata “Piano Finanziario Visione Europa” è nulla, per carenza di meritevolezza dell’interesse.

10. La nullità dell’operazione finanziaria stipulata assorbe ogni altra domanda.

11. Peraltro, giova rilevare, al fine di evidenziare la condotta tenuta dalla Banca, mutuante e intermediario finanziario, che nel caso in esame non ha neppure soddisfatto tutti gli obblighi informativi su di essa gravanti.

Ed invero, la dichiarazione del cliente/investitore di avere ricevuto informazioni sui servizi oggetto dell’accordo, contenuta nell’art 4 della proposta di adesione al piano finanziario, non determina l’assolvimento da parte della Banca di tutti gli obblighi informativi che su di essa incombevano.

Nel caso di specie non risulta che la Banca abbia compiuto la valutazione di adeguatezza dell’operazione sulla base delle informazioni date dalla parte o in presenza di un suo rifiuto a fornirle. L’art. 4 della detta proposta, sul punto, si limita a richiamare la dichiarazione che sarebbe stata rilasciata dal cliente e “riportata nel frontespizio” dal quale, però, non risulta che il cliente avesse ricevuto la richiesta e si fosse rifiutato di fornire notizie in materia di investimenti in strumenti finanziari, di obiettivi di investimento e di propensione al rischio, essendo il frontespizio in bianco sia con riguardo alle informazioni che al rifiuto di fornire le informazioni. E’ stato dunque violato l’art. 28 comma 1 reg. n. 11522/1998 il quale prevedeva che, prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell’inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati dovessero chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio e che l’eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste dovesse risultare dal contratto ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall’investitore; rifiuto qui non risultante perché, come si è visto, il frontespizio richiamato dal modulo non contiene né le informazioni né il rifiuto a fornirle, essendo in bianco.

La banca ha quindi dato corso alla complessa operazione finanziaria senza avere dato prova di avere raccolto dal cliente le notizie indispensabili sopra indicate e, altresì, in assenza di un rifiuto della parte a fornirle, e quindi, senza che ci fossero le condizioni per potere effettuare un giudizio di adeguatezza.

12. Inoltre, poiché nel caso di specie è stato utilizzato un modulo, la Banca non ha adempiuto neppure alle prescrizioni in tema di conflitto di interessi.

In conformità al disposto dell’art 27 Reg Intermediari, nel caso come quello di specie, di stipula di un contratto mediante modulo o formulario, quando l’intermediario effettui operazioni in conflitto d’interesse, anche derivante da rapporti di gruppo, non è sufficiente che dichiari l’esistenza del suo interesse, ma, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui alla detta norma, il modulo prestampato deve recare l'indicazione, graficamente evidenziata, che l’'operazione è in conflitto di interessi. Tale forma di tutela del risparmiatore, volta ad assicurare la conoscenza dell’esistenza e dell’estensione del conflitto di interessi, non è stata rispettata perché nel modulo sottoscritto dall’investitore manca l’evidenziazione grafica dell’operazione in conflitto di interessi.

13. Accertata la nullità dell’operazione denominata “Piano Finanziario Visione Europa”, Monte dei Paschi di Siena è condannata alla restituzione dell’importo di euro 51.645,69, oltre agli interessi legali decorrenti dal versamento delle somme alla banca e agli interessi ex art. 1284 comma 4° dalla data della domanda al saldo.

14. Accolta la domanda restitutoria, conseguente alla nullità dell’operazione “piano finanziario Europa”, sono invece rigettate le domande risarcitorie formulate dal sig A., e qui riproposte, per carenza di prova dell’esistenza di danni.

15. Le spese di lite del grado d’appello, liquidate in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza, che è totale in capo all’appellata Banca Monte dei Paschi di Siena. Tenuto conto del valore della causa, dell’attività difensiva espletata ed applicati i parametri tariffari medi (scaglione fino a euro 52.000), le spese giudiziali vengono liquidate in favore del sig. A., per il giudizio di primo grado, in euro 7.200,00 per compensi e, per il giudizio di appello, in euro 9.300,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa di appello proposta da Daniele A. nei confronti di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., così dispone:

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7 novembre 2019.