Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2381 - pubb. 05/10/2010

Irregolarità e violazioni nell’attività bancaria e discrezionalità tecnica della Banca d’Italia

T.A.R. Lazio, 09 Aprile 2010. Est. Cecilia Altavista.


Banca – Scioglimento degli organi di amministrazione – Sottoposizione ad amministrazione straordinaria – Comunicazione di avvio di procedimento agli interessati – Necessità – Esclusione.

Gravi irregolarità nell’amministrazione o delle disposizioni che regolano l’attività della banca – Fattispecie.

Banca d’Italia – Discrezionalità tecnica – Sindacato dell’Autorità Giudiziaria – Limiti.



L’art. 70 del d. lgs. 385/1993 esclude espressamente la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e tale deroga si giustifica in considerazione sia della natura speciale di tale norma rispetto alla disposizione generale contenuta nell’art. 7 della legge 241/1990, sia degli interessi costituzionalmente garantiti come quello concernente la tutela del risparmio. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

Costituiscono irregolarità nell’amministrazione o comunque violazione delle disposizioni che regolano l’attività della banca la concessione di affidamenti non fondata su una effettiva capacità di rimborso da parte della clientela, l’ampliamento delle linee di credito a clientela già affidata con ulteriore scadimento della qualità del portafoglio prestiti, la mancanza di controlli da parte del collegio sindacale, la mancata levata di protesti mentre il requisito della gravità sussiste avuto riguardo alla continuità nel tempo delle violazioni ed alla prolungata inosservanza delle istruzioni e dei rilievi dell’Autorità di Vigilanza. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

L’ordinamento giuridico attribuisce alla Banca d’Italia una ampia discrezionalità tecnica in termini di rischio del credito, liquidità della banca e stabilità del sistema che non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale se non nei limiti della irrazionalità, irragionevolezza e travisamento dei presupposti di fatto, con l’ulteriore precisazione che tale sindacato non può comunque spingersi fino al punto di sostituire la valutazione effettuata dall’Autorità di Vigilanza con una diversa autonoma scelta da parte dell’autorità giudiziaria. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari


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