Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23827 - pubb. 07/07/2020

Domanda di simulazione assoluta proposta da soggetto terzo e azione revocatoria

Tribunale Lanciano, 23 Giugno 2020. Est. Maria Rosaria Boncompagni.


Domanda di simulazione assoluta proposta da un soggetto terzo – Domanda di azione revocatoria – Diversità dei presupposti tra il negozio simulato e il negozio soggetto ad azione revocatoria – Onere della prova – Rigetto della domanda di simulazione assoluta – Accoglimento dell’azione revocatoria in via subordinata



In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al giudizio, spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendono secondo l’”id quod plerumque accidit”, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.

Ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l’alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata solo apparente, nel senso che né l’alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l’altra parte abbia inteso acquisirlo.

L’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”); l’acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito. (Giovanna Bigi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giovanna Bigi del Foro di Ancona


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