Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23837 - pubb. 09/07/2020

Quando il giudice spogliatosi della potestas iudicandi abbia ugualmente proceduto all'esame nel merito

Cassazione civile, sez. I, 16 Giugno 2020, n. 11675. Pres. Didone. Est. Mercolino.


Inammissibilità della domanda - Motivazione anche sul merito - Perdita della "potestas iudicandi" - Impugnazione solo sul merito - Inammissibilità



Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione. (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale