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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2385 - pubb. 05/10/2010.

Requisiti dimensionali, onere della prova, piccolo imprenditore e indagine officiosa in sede di reclamo


Cassazione civile, 28 Maggio 2010, n. 13086. Est. Maria Rosaria Cultrera.

Fallimento – Imprese soggette – In genere – Requisiti dimensionali dell’imprenditore – Onere della prova – Qualità di piccolo imprenditore ex art. 2083 Cod. Civ. – Irrilevanza. (05/10/2010)


La Corte ha precisato che, secondo il principio di c.d. prossimità della prova, è onere del debitore provare di essere esente dal fallimento e che oggi la figura dell’imprenditore fallibile è affidata a parametri soggettivi, restando indifferente la qualifica di piccolo imprenditore di cui all’art. 2083 cod. civ. Inoltre, ha evidenziato che ciò non esclude, ai sensi dell’art. 15, comma 6, legge fall., la verifica officiosa dei requisiti da parte del tribunale fallimentare, il quale può assumere informazioni, utili al completamento del bagaglio istruttorio. (massima ufficiale)

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