Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23872 - pubb. 17/07/2020

In tema di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati

Cassazione Sez. Un. Civili, 09 Aprile 2020, n. 7761. Pres. Petitti. Est. Bisogni.


Azione disciplinare - Prescrizione - Interruzione - Fase amministrativa - Effetto interruttivo istantaneo - Fase giurisdizionale - Effetto interruttivo permanente



L'interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell'illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell'Ordine la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza dell'atto di apertura del procedimento ed anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria o decisoria; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell'effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza. (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale