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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23893 - pubb. 23/07/2020.

La circolazione di bozze contrattuali modificative e l’esecuzione di uno schema contrattuale precedente non attestato la conclusione del nuovo contratto


Cassazione civile, sez. VI, 02 Luglio 2020. Pres. Frasca. Est. Dell'Utri.

Obbligazioni e contratti - Circolazione di bozze modificative -  Esecuzione di uno schema iniziale - Accordo su tutti gli elementi costitutivi del contratto - Necessità


La circostanza che il testo di un contratto sia circolato tra le parti, con continue cancellature, revisioni e proposte di emendamenti, non vale ad attestare l’ulteriore circostanza che le stesse abbiano raggiunto un pieno accordo sul contenuto integrale dei ridetti contratti in formazione o, quantomeno, sulla volontà dei contraenti di ritenersi vincolati ai relativi punti essenziali già definiti e ciò anche nel caso di esecuzione dell’accordo quando non risulti la volontà dei contraenti di ritenersi vincolati ai punti modificativi relativamente ai quali l’accordo era già stato raggiunto, salvo il prosieguo delle trattative sui restanti aspetti.

Conseguentemente, non risultando in alcun modo la volontà delle parti di derogare al principio generale in forza del quale, al fine di perfezionare il vincolo contrattuale (anche modificativo di precedenti accordi informali), è indispensabile che tra le stesse sia stato raggiunto l’accordo su tutti i suoi elementi costitutivi (tanto principali, quanto secondari), ivi compresa, ove presenti, eventuali clausole di deroga alla competenza territoriale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Amedeo Beffardi

Fatto

il Consorzio M.F. s.c.ar.l. ha convenuto la O.S. s.r.l. dinanzi al Tribunale di Tempio Pusania al fine di sentir accogliere l’opposizione dalla stessa proposta avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla O.S. s.r.l. per il pagamento dei corrispettivi dei servizi di portierato e cortesia svolti dalla O.S. s.r.l. su incarico del Consorzio opponente;

costituendosi in giudizio, il Consorzio M.F. s.c.ar.l., tra le restanti difese, ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Tempio Pausania, avendo le parti in giudizio illo tempore convenuto la deroga convenzionale della competenza territoriale prevedendo la competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Brescia;

con sentenza resa in data 21/3/2019, il Tribunale di Tempio Pausania, in accoglimento dell’eccezione sollevata dal Consorzio, ha dichiarato l’incompetenza per territorio del tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Brescia, dichiarando conseguentemente la nullità del decreto ingiuntivo in precedenza emesso;

a sostegno della decisione assunta, il tribunale ha rilevato come, tra le parti, fosse stata espressamente convenuta per iscritto la deroga alla competenza territoriale del foro destinato a conoscere delle eventuali controversie riferite al contratto, individuando la competenza esclusiva del Tribunale di Brescia, a nulla rilevando la circostanza che le parti non avessero ancora raggiunto l’accordo su alcuni punti secondari del contratto, dovendo ritenersi che le stesse non avessero attribuito, a detta lacuna, alcuna efficacia ostativa alla piena validità ed efficacia del contratto;

avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, la O.S. s.r.l. ha proposto regolamento di competenza, sulla base di un unico articolato motivo di impugnazione;

il Consorzio M.F. s.c.ar.l. si è costituito depositando memoria;

il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, concludendo per l’accoglimento del regolamento di competenza e la conseguente affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Tempio Pausania;

entrambe le parti hanno depositato un’ulteriore memoria.

 

Diritto

con il ricorso proposto, la O.S. s.r.l. censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 28, 29 e 20 c.p.c. in relazione agli artt. 1321, 1322 e 1325 c.c. e all’art. 1326 c.c., comma 5, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice a quo erroneamente ricostruito la vicenda contrattuale sottoposta al suo esame, trascurando di rilevare come il rapporto intercorso tra le parti fosse stato originariamente concluso attraverso lo scambio di comunicazioni in forma orale e attraverso l’invio di posta elettronica, senza l’individuazione di alcun foro competente in via esclusiva per le eventuali controversie contrattuali, e omettendo altresì di tener conto che le trattative intercorse per la successiva modificazione o razionalizzazione degli accordi originariamente raggiunti non avevano mai raggiunto alcuna effettiva definizione, sicché la clausola con la quale era stata prevista la competenza esclusiva del Tribunale di Brescia (contenuta negli scritti reciprocamente scambiati tra le parti al fine di raggiungere gli accordi modificativi successivamente non conclusi) non poteva ritenersi in nessun caso valida ed efficace in vista della negazione della competenza territoriale del Tribunale di Tempio Pausania, nella specie ritualmente investito in sede monitoria;

il ricorso è fondato;

al riguardo, osserva preliminarmente il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’accordo che le parti abbiano raggiunto su alcuni punti essenziali del contratto non esaurisce la fase delle trattative, perché, al fine di perfezionare il vincolo contrattuale, è necessario che tra le stesse sia raggiunta l’intesa sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari, dell’accordo (Sez. 3, Sentenza n. 367 del 11/01/2005, Rv. 579123 01),

conseguentemente, l’eventuale redazione di appunti o bozze di contratto non supera di per sé la fase della puntuazione, vale a dire quella di un accordo preliminare su alcune delle condizioni del futuro contratto (v. Sez. 2, Sentenza n. 2561 del 2/02/2009, non massimata);

tale principio deve ritenersi valido anche nell’ipotesi dei c.d. contratti a formazione progressiva, nei quali l’accordo delle parti su tutte le clausole si raggiunge gradatamente e in cui il momento di perfezionamento del negozio è di regola quello dell’accordo finale su tutti gli elementi principali ed accessori, salvo che le parti abbiano inteso vincolarsi agli accordi raggiunti sui singoli punti, riservando la disciplina degli elementi secondari (Sez. 2, Sentenza n. 16016 del 24/10/2003, Rv. 567659 - 01);

in tale ultimo caso, l’ipotesi prevista dall’art. 1326 c.c., u.c. (secondo cui un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta) ricorre anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione siano di valore secondario (Sez. 2, Sentenza n. 16016 del 24/10/2003, cit.);

tuttavia, nel caso in cui le parti abbiano inteso considerare il contratto come definitivamente formato (per l’ininfluenza dei punti da definire e sulla sostanziale validità di quelli già concordati) la minuta dev’essere considerata come contratto perfetto (Sez. 2, Sentenza n. 11429 del 17/10/1992, Rv. 479037 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 2500 del 08/04/1983, Rv. 427364 - 01);

tale minuta, infatti, può avere valore probatorio di un contratto già perfezionato là dove contenga l’indicazione dei suoi elementi essenziali e risulti che le parti abbiano voluto vincolarsi definitivamente anche in base al loro comportamento successivo, inteso a dare esecuzione all’accordo risultante da detta minuta, sempreché tale comportamento sia univoco e non consenta una diversa interpretazione (Sez. 2, Sentenza n. 11429 del 17/10/1992, cit.);

in tale ultimo caso, tuttavia, occorrerà, sulla base degli elementi probatori complessivamente acquisiti, che la valutazione della vicenda contrattuale evidenzi gli estremi di un comportamento dei contraenti dotato di univocità significativa (tale da non consentire alcuna diversa interpretazione) nel senso di ritenere le stesse disposte a considerarsi definitivamente vincolate sui punti essenziali in relazione ai quali l’accordo deve ritenersi già raggiunto, salvo il prosieguo delle trattative sui punti secondari giudicati (dalle stesse parti) non ostativi alla piena validità ed efficacia degli accordi già raggiunti;

nel caso di specie, dal complesso degli elementi istruttori acquisiti al giudizio, mentre risulta evidente l’avvenuta esecuzione iniziale di taluni accordi intercorsi in modo informale tra le parti, non risulta in alcun modo definita, in termini inequivoci, la volontà delle parti di considerare già pienamente vincolanti i punti consacrati nei documenti contrattuali prodotti, con evidenza destinati a formalizzare (in termini in parte ripetitivi e in parte modificativi degli originari accordi informali) un nuovo assetto dei rapporti contrattuali in corso tra le parti;

in particolare, la circostanza che il testo dei due contratti dedotti in giudizio fosse effettivamente circolato tra le parti (con continue cancellature, revisioni e proposte di emendamenti) non vale ad attestare l’ulteriore circostanza che le stesse avessero mai raggiunto un pieno accordo sul contenuto integrale dei ridetti contratti in formazione (o, quantomeno, sulla volontà dei contraenti di ritenersi vincolati ai relativi punti essenziali già definiti), essendo propriamente mancato il riscontro istruttorio inequivoco di detta effettiva volontà procedurale di conferire efficacia ai punti non più discussi (tra i quali la clausola derogativa della competenza territoriale oggetto dell’odierno ricorso), dovendo in ogni caso ricondursi, la perdurata esecuzione dell’accordo, all’originario incontro informale della volontà delle due società, senza che detto comportamento fosse mai valso a rappresentare, con univocità di significato, la volontà dei contraenti di ritenersi vincolati ai punti modificativi (di quell’originario incontro informale di volontà) relativamente ai quali l’accordo era già stato raggiunto, salvo il prosieguo delle trattative sui restanti aspetti;

che, conseguentemente, non risultando in alcun modo la volontà delle parti di derogare al principio generale in forza del quale, al fine di perfezionare il vincolo contrattuale (anche modificativo di precedenti accordi informali, come nel caso di specie), è indispensabile che tra le stesse sia stato raggiunto l’accordo su tutti i suoi elementi costitutivi (tanto principali, quanto secondari), la clausola contenuta nei testi oggetto di negoziazione (con la quale le parti avrebbero individuato il foro di Brescia quale foro competente in via esclusiva per le controversie riferite al rapporto in esame) deve ritenersi del tutto priva di efficacia, da tanto derivando il riscontro della erroneità della decisione del giudice a quo nella parte in cui ha individuato il Tribunale di Brescia come competente in via esclusiva sull’odierna controversia;

sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza del regolamento proposto, dev’essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Tempio Pausania;

le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo.

 

P.Q.M.

Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Tempio Pausania e condanna il Consorzio M.F. s.c.ar.l. al rimborso, in favore della O.S. s.r.l., delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Depositata il 2 luglio 2020.