Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23978 - pubb. 11/01/2020

Assoggettabilità al fallimento dell’artigiano

Cassazione civile, sez. I, 22 Dicembre 2000, n. 16157. Pres. Senofonte. Est. Celentano.


Fallimento - Artigianato - Assoggettabilità al fallimento - Condizioni.



L'artigiano (che ai sensi dell'art. 2083 cod. civ. è, per definizione, piccolo imprenditore) va considerato un normale imprenditore commerciale come tale sottoposto alle procedure concorsuali ai sensi dell'art. 1 della legge fall. allorché abbia organizzato la sua attività in guisa da costituire una base di intermediazione speculativa e da far assumere al suo guadagno i caratteri del profitto, avendo in tal modo organizzato una vera e propria struttura economica a carattere industriale, avente una autonoma capacità produttiva, sicché l'opera di esso titolare non sia più ne' essenziale ne' principale (v. Corte cost. n. 570/89). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


Svolgimento del processo

Con sentenza del 3.5.1990 il tribunale di Bergamo dichiarò il fallimento di A. M., titolare dell'omonima impresa individuale.

Seguì l'opposizione del fallito, che lo stesso tribunale, in contraddittorio con il convenuto creditore istante P. M. e nella contumacia della curatela del fallimento, rigettò, con sentenza del 29.06.1995.

La Corte territoriale, adita con il gravame dall'A., con sentenza emessa in data 8.2.1999, confermò il rigetto dell'opposizione.

Considerò detta Corte, motivando il giudizio di infondatezza dell'unico motivo di gravame formulato dall'A. e basato sul carattere artigiano della sua impresa e sulla conseguente non assoggettabilità alla procedura concorsuale, che "tre riscontri di grande valenza probatoria, valutati nella loro globale incidenza, consentivano di individuare una situazione riconducibile all'espletamento, da parte del titolare della ditta in oggetto, di un'attività implicante un notevole giro di affari cospicui investimenti e numerosi ed articolati rapporti di affari, riferibile ad un'impresa esulante dal tipico e limitato sistema economico-produttivo dell'azienda artigiana e sostanzialmente finalizzata alfa realizzazione del profitto proprio di un ente commerciale".

Tali "riscontri" la Corte individuava a) nell'ingente consistenza dei finanziamenti concessi dalle banche, in particolare dalle erogazioni che il fallito aveva conseguito presso il Credito Commerciale per il notevole importo di lire 2.245.131.035, "incompatibile con il carattere artigianale della ditta mutuataria", anche se l'erogazione in parola, effettuata in favore dell'A., non rifletteva mutui concessi dall'Artigiancassa, come inesattamente avevano ritenuto i primi giudici" b) nella ricorrenza di numerosi protesti elevati a carico della ditta fallita, i quali, anche per l'entità delle poste debitorie di riferimento, deponevano per l'esistenza di un giro di affari connessi all'espletamento di un'attività avente consistenza finanziaria tale da superare la dimensione artigiana dell'impresa; c) l'esistenza di un cespite immobiliare, di pertinenza della ditta fallita, la cui disponibilità in piena proprietà appariva come indice ulteriore di un limite dimensionale non tipico di una semplice impresa artigiana.

Da tali elementi la Corte traeva la conclusione che nella fattispecie sussisteva "un contesto economico-produttivo connotato da un'ampiezza di mezzi finanziari e da una estensione dell'attività aziendale di certo riferibili ad un'impresa commerciale assoggettabile a fallimento".

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'A..

Gli intimati - il creditore istante M. e il curatore del fallimento - non si sono costituiti.

 

Motivi della decisione

Il ricorso è articolato in un unico motivo per mezzo del quale è denunciata la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il punto decisivo costituito dall'indagine circa la dimensione artigianale dell'impresa" di esso ricorrente.

Questi deduce, a sostegno delle censure proposte, che gli elementi utilizzati dalla Corte, tra i tanti acquisiti al giudizio e sottoposti alla sua valutazione, erano assolutamente inidonei a confermare le pur esatte premesse teoriche della motivazione della sentenza, nella parte in cui aveva individuato nel "superamento del volume di affari e dei limiti dimensionali dell'attività artigiana e nell'esistenza di un prevalente profitto ricavato dall'attività " le condizioni, di fatto e di diritto, per l'assoggettamento alla procedura concorsuale dell'impresa artigiana.

Ad una conclusione del tutto opposta la Corte avrebbe dovuto necessariamente pervenire qualora non avesse trascurato di considerare gli altri elementi - taluni emergenti dalla stessa relazione del curatore - e tra questi le circostanze a) che l'attività lavorativa era svolta da esso solo titolare dell'azienda, b) che l'attività stessa consisteva in lavori di rifinitura ed accessori alla posa in opera di mobili che venivano commercializzati da terzi, c) dalla modestia del volume di affari, che era tale da consentire il conseguimento di un utile sostanzialmente remunerativo del solo lavoro di esso titolare, d) dall'ammissione fatta dal curatore che tutti i debiti erano stati contratti dall'A. esclusivamente per mantenere un elevato tenore di vita".

Di qui, conclude il ricorrente, l'omessa ed insufficiente motivazione e la conseguente violazione di legge denunciata.

Il motivo è infondato.

Va premesso che l'accertamento dei requisiti necessari per poter qualificare imprenditore commerciale un determinato soggetto, ai fini della sua assoggettabilità dello stesso al fallimento, rientra tra i compiti istituzionali del giudice di merito, con la conseguenza che l'apprezzamento dei risultati dell'indagine si sottrae al sindacato di legittimità, salvo il controllo, sotto i profili dell'adeguatezza, della coerenza logica e della conformità ai principi di diritto, della motivazione che il giudice di merito abbia addotta per giustificare la conclusione raggiunta (v. massima di diritto costantemente ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte; ex multis, la sentenza n. 2107 del 1995).

Ricorre, nella materia, il concetto che l'assoggettamento alla procedura concorsuale dell'artigiano (che, ex art. 2083 c.c è, per definizione, "piccolo imprenditore" e proprio in quanto tale non è soggetto alle leggi sulle procedure concorsuali, secondo il disposto dell'art. 1 l.f.) consegue al suo divenire un normale imprenditore commerciale - ciò che avviene allorché egli abbia organizzato la sua attività in modo da costituire una base di intermediazione speculativa e da far assumere al suo guadagno i caratteri del profitto, avendo in tal modo realizzato una vera e propria struttura economica a carattere industriale, avente un'autonoma capacità produttiva sicché l'opera di esso titolare non sia più nè essenziale nè principale (v. in termini, Cass. 11039 del 1994 e n. 9976 del 1995).

È il mutamento dimensionale, soggettivo ed oggettivo, che risponde all'idea di "industrializzazione e commercializzazione dell'attività" e che consegue al superamento del dato caratterizzante la figura dell'artigiano costituito pur sempre dall'impiego in misura prevalente del proprio lavoro nell'impresa produttiva (art. 2 della legge n. 443 del 1985) o, quanto meno, dalla personale direzione dei prestatori d'opera dipendenti (art.4 della legge cit.) Ebbene, nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza, dinanzi riassunta nei passaggi salienti e decisivi, appare evidente che una attenta valutazione delle vicende economico-finanziarie dell'impresa dell'A. sia stata compiuta dai giudici dell'appello, che siano state poste in rilievo circostanze decisive - l'entità degli investimenti aziendali, attestata dalla proprietà in capo al fallito di un edificio destinato in parte ad esposizione della merce e per altra parte a laboratorio; la notevole entità dei finanziamenti ricevuti dal sistema bancario; l'entità dell'insolvenza, attestata dai numerosi protesti, per somme rilevanti, elevati a carico dell'impresa fallita" - e che correttamente, in senso logico e giuridico, alle stesse sia stato assegnata una valenza decisiva a riprova dell'effettivo superamento dei limiti artigianali dell'impresa.

E ciò toglie fondamento alla censura proposta, che il ricorrente ha basato sulla pretesa "non idoneità" dei suddetti elementi a dar prova "di un volume di affari e di limiti imprenditoriali conformi al carattere artigiano dell'attività economica espletata".

Il ricorso va dunque rigettato.

Non è luogo a pronuncia sulle spese

 

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso addì 24 ottobre 2000 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Sentenza n. 16157 del 22/12/2000.