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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23982 - pubb. 11/01/2020.

Socio finanziatore in maniera continua e qualifica di imprenditore commerciale


Cassazione civile, sez. I, 10 Aprile 1999, n. 3515. Pres. Losavio. Est. Panebianco.

Socio finanziatore in maniera continua della società - Qualifica di imprenditore commerciale - Condizioni


Le prestazioni di garanzia fideiussoria, sia pure operate con continuità, da parte del socio a favore di una società di capitali, così come,, l'attività di finanziamento svolta con continuità, comportano l'assunzione della qualità di imprenditore commerciale solo allorché sia ravvisabile nel socio un fine speculativo proprio ed autonomo rispetto alla società garantita o finanziata e non quando egli agisca nell'esclusivo interesse della società senza alcuno scopo di lucro personale. In tale secondo caso, infatti, il profitto dell'uno si identifica con quello dell'altra e viene così a mancare quella autonomia funzionale che giustifica la configurabilità di una nuova impresa nell'attività del socio e la sua assoggettabilità al fallimento. (massima ufficiale)

 

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 3 ed il 4 gennaio 1994  Bo. Bruno proponeva opposizione avverso la sentenza del 3.12.1993 con cui il Tribunale di Milano l'aveva dichiarato fallito, quale titolare della ditta individuale A.S.I. (Articoli Serigrafici Industriali) di Rho.

Si costituiva la Banca di Roma s.p.a., chiedendo il rigetto dell'opposizione, mentre rimanevano contumaci il curatore del Fallimento ed altri due creditori istanti (Bonitti Mario e Mariotto Daniela).

Con sentenza del 2.2-24.7.19-95 il Tribunale rigettava l'opposizione, rilevando che, in aggiunta alla propria attività di carattere artigianale esercitata in qualità di titolare della ditta individuale iscritta all'albo delle imprese artigiane, il  Bo. aveva svolto altra attività di natura imprenditoriale consistente nella sistematica e stabile prestazione di garanzia, finalizzata al profitto, in favore della Elmas s.r.l. di cui era socio, con assunzione del rischio dell'insolvenza, come emergeva dal fatto che erano stati ammessi al fallimento crediti per L 1.196.038.318 in via privilegiata e L 790.170.741 in via chirografaria, costituiti in prevalenza, non da debiti personali del  Bo., ma da debiti contratti nei confronti degli istituti bancari in relazione a detta attività di sistematico sostegno finanziario a favore della Elmas s.r.l., con la conseguente impossibilità di ricondurre l'attività del  Bo. nell'ambito della figura del piccolo imprenditore.

Proponeva impugnazione il  Bo. ed, all'esito del giudizio nel quale si costituiva solo la Banca di Roma, la Corte d'Appello di Milano con sentenza del 22.1-28.3.1997 revocava la dichiarazione di fallimento.

Dopo aver evidenziato che le garanzie a favore degli istituti bancari, tra cui la Banca di Roma, erano state concesse indipendentemente dall'attività artigianale, rilevava che non risultava giustificata l'affermazione secondo cui sarebbero state prestate in maniera stabile e sistematica e che in ogni caso erano state concesse solo a favore della Elmas s.r.l. di cui egli era socio e non già per intenti speculativi di carattere finanziario.

Escludeva poi che l'A.S.I. possa essere considerata un'impresa industriale anziché una piccola impresa, non essendo idonei gli elementi evidenziati dalla Banca di Roma a superare la presunzione, sia pure semplice, basata sulla sua iscrizione all'albo delle imprese artigiane, osservando che non assumevano rilevanza decisiva nè che gli articoli prodotti fossero qualificati industriali, nè che venissero impiegati macchinari, peraltro di modesto valore e già verosimilmente ammortizzati, nè che la lavorazione avvenisse in serie trattandosi di una possibilità prevista dall'art. 4 della Legge 8.8.1985 n. 443, nè la disponibilità di fidi bancari, funzionali anche per un'impresa artigiana e di cui peraltro si ignora l'entità, nè infine che il curatore nella sua relazione abbia precisato che il  Bo. si fosse limitato a dirigere l'azienda senza svolgere in misura prevalente alcuna attività nel processo produttivo, come richiede l'art. 2 della richiamata legge, non essendo stati indicati gli elementi su cui ha basato una tale affermazione, del resto in contrasto con il fatto che il personale era formato da due soli operai.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Banca di Roma s.p.a., deducendo due motivi di censura, illustrati anche con memoria.

Resiste con controricorso  Bo. Bruno.

 

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la Banca di Roma s.p.a. denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C.. Sostiene che la Corte d'Appello ha erroneamente escluso che la prestazione di garanzia fideiussoria da parte del  Bo. in favore della Elmas s.r.l. costituisse un'attività di natura imprenditoriale anche quando viene svolta per fini di lucro e con professionalità ed ha inoltre trascurato di considerare che le sue plurime attività (quella costituita dalla prestazione di fideiussioni e quella riferita all'impresa individuale A.S.I.) fosse comunque riconducibile ad un medesimo centro d'imputazione rappresentato dallo stesso  Bo. in cui si era realizzata l'unificazione delle diverse attività in una sola impresa.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2083 e 2221 C.C. in relazione all'art. 1 L.F. nonché omessa ed insufficiente motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello abbia qualificato come artigiana l'azienda gestita dal  Bo., escludendo automaticamente la sua assoggettabilità al fallimento, senza considerare la netta prevalenza, nel bilancio di esercizio al 31.12.1993, delle immobilizzazioni tecniche rispetto al costo complessivo, del lavoro dipendente, l'entità del passivo accertato (poco meno di due miliardi di lire) nonché l'esistenza di linee di credito e di fidi bancari concessi sia per l'Italia che per l'estero e senza tener conto che l'artigiano può evitare il fallimento non perché tale ma solo se piccolo imprenditore e cioè se il lavoro si riveli funzionalmente prevalente rispetto ai fattori della produzione impiegati: circostanze queste non sussistenti nel caso in esame, considerando il costo delle immobilizzazioni tecniche (pari a L 112.148.620) nettamente prevalente sul costo del lavoro dipendente (L 27.115.614) nonché la relazione del curatore da cui risulta che l'attività dell'A.S.I. veniva svolta con il prevalente ausilio di macchinari e con l'apparato pressoché esclusivo degli operai in quanto il  Bo. si limitava a svolgere attività direzionale d'impresa.

I due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, ravvisata peraltro dalla stessa ricorrente, riguardano rispettivamente i due aspetti su cui si è articolata la sentenza impugnata, relativi alle garanzie fideiussorie prestate dal  Bo. alla banca con continuità ed all'attività dal medesimo esercitata quale titolare della ditta individuale A.S.I.; aspetti che sono stati poi ricondotti dalla ricorrente ad un unico centro di interessi costituito dallo stesso  Bo..

Entrambe le censure sono infondate sia nelle loro singole articolazioni che in base ad una valutazione d'insieme.

Quanto alla prima, si osserva che le prestazioni di garanzia fideiussoria, sia pure operate con continuità, da parte del socio a favore di una società di capitali, così come in genere l'attività di finanziamento svolta con continuità, comportano l'assunzione della qualità di imprenditore commerciale solo allorché sia ravvisabile nel socio un fine speculativo proprio ed autonomo rispetto alla società garantita o finanziata e non già quando egli agisca nell'esclusivo interesse della società senza alcuno scopo di lucro personale. In tale secondo caso infatti il profitto dell'uno si identifica con quello dell'altra e viene così a mancare quella autonomia funzionale che avrebbe giustificato la configurabilità di una nuova impresa nell'attività del socio e la sua assoggettabilità al fallimento (in tal senso del resto Cass. 4577-76; Cass. 907-66).

La Corte d'Appello, pur non richiamandolo, ha fatto sostanzialmente corretta applicazione di tale principio, escludendo sotto tale profilo l'attività di impresa commerciale e la qualità di imprenditore dopo aver accertato che le garanzie erano state offerte in favore della Elmas s.r.l., di cui il  Bo. era socio, senza alcun fine speculativo.

Trattasi di un accertamento di fatto, adeguatamente motivato e, come tale, insindacabile sede di legittimità.

Del resto da parte della ricorrente sono state dedotte unicamente delle conclusioni diverse rispetto a quelle tratte dalla Corte d'Appello, senza una sostanziale censura sul criterio logico seguito dalla sentenza o su eventuali lacune della motivazione e senza considerare che la finalità speculativa avrebbe dovuto risultare positivamente provata e non già dedursi presuntivamente, come si sostiene in ricorso, dalla mera prestazione di garanzie del socio a favore della società.

Quanto alla seconda censura, relativa all'attività esercitata dal  Bo. quale titolare della ditta individuale di cui la ricorrente ha contestato la natura artigianale e comunque, per ciò solo, l'automatica esclusione dal fallimento, solo tale ultimo punto coglie una questione di diritto, riguardando invece tutte le altre osservazioni delle valutazioni di fatto, correttamente motivate.

È certamente vero che la natura artigianale dell'attività non esclude di per sè l'assoggettabilità al fallimento, potendo l'artigiano perdere i connotati del piccolo imprenditore per l'espansione e l'organizzazione data all'impresa, industrializzando così la produzione e conferendo al guadagno i caratteri del profitto (in tal senso Cass.2310-87; Cass. 9976-95). Ma la Corte d'Appello non ha dedotto automaticamente dalla qualità di artigiano del  Bo. la sua esclusione dal fallimento, avendo prima rivolto il proprio accertamento sulla natura di piccolo imprenditore del  Bo. ed avendo solo successivamente, in base all'esito positivo di tale verifica (pag.7), escluso la sua assoggettabilità al fallimento.

Relativamente poi alle singole osservazioni mosse agli indicatori evidenziati dalla sentenza impugnata per giustificare il convincimento in ordine alla natura di artigiano - piccolo imprenditore attribuita al  Bo., si tratta, come si è già accennato, di valutazioni di merito non sindacabili in questa sede in quanto immuni da vizi logici e giuridici.

È il caso di rilevare comunque l'improprio accostamento operato dalla ricorrente, in relazione al bilancio dell'esercizio al 31.12.1993, al fine di evidenziare la prevalenza del valore delle immobilizzazioni tecniche, indicato in L 112.148.620, sul costo del lavoro dipendente, evidenziato in L 27.115.614.

Trattasi infatti di dati non comparabili in quanto il primo è riferibile a vari anni (tanto da essere considerato già ammortizzato dalla Corte d'Appello) mentre il secondo riguarda invece il singolo esercizio.

Anche per quanto riguarda l'entità del passivo di circa due miliardi di lire e dei fidi bancari, rilevati dalla ricorrente sempre al fine di dedurre un difetto di motivazione in ordine alla qualità di piccolo imprenditore attribuita al  Bo., le osservazioni della Corte d'Appello non appaiono censurabili laddove ha fatto presente che l'entità del passivo si riferisce prevalentemente alle garanzie ipotecarie prestate per conto della società di capitali e che non è risultata accertata l'entità dei fidi bancari.

Un'ultima osservazione richiede la tesi espressa con il primo motivo di ricorso circa l'individuazione nel  Bo. di un unico centro di interessi riguardante una pluralità di attività economiche da valutare globalmente.

A parte il fatto che un (*) tale prospettazione non risulta in alcun modo esaminata dalla sentenza impugnata che ha considerato separatamente i due aspetti, così come aveva fatto il Tribunale sulla base delle stesse osservazioni delle parti (la ricorrente del resto non ha dedotto il vizio processuale di omessa pronuncia sul punto sulla scorta di sue eventuali osservazioni difensive), non v'è dubbio che in ogni caso una congiunta considerazione delle due attività non potrebbe giustificare una diversa conclusione, sol che si tenga conto che per entrambe è stata esclusa la natura imprenditoriale, natura che non potrebbe certamente essere assunta poi in base ad una loro valutazione complessiva.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

 

p.q.m.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in L. 6.000.000 oltre alle spese liquidate in L. 194.400.

Roma, 1.12.1998.

Sentenza n. 3515 del 10/04/1999