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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23983 - pubb. 11/01/2020.

Società costituite secondo un tipo previsto per l'esercizio di attività commerciale


Cassazione civile, sez. I, 22 Febbraio 1999, n. 1479. Pres. Cantillo. Est. Graziadei.

Fallimento - Società - Costituite secondo un tipo previsto per l' esercizio di attività commerciale - Attività imprenditoriale non ancora intrapresa - Attività prodromica ad essa - Costruzione di uno stabilimento industriale - Sufficienza


Al fine della assoggettabilità a fallimento di una società per azioni - e quindi costituita secondo un tipo previsto per le società che hanno ad oggetto l'esercizio di un'attività commerciale - è sufficiente l'avvio di un'attività prodromica all'esercizio di quella propriamente produttiva, come nel caso di costruzione di uno stabilimento industriale destinato alla successiva produzione. (massima ufficiale)

 

Svolgimento del processo

La S.p.a. Ca., costituita per la realizzazione e gestione di uno stabilimento industriale in Oliveto Citra con le provvidenze contemplate in favore delle aree colpite dal sisma del 1980, il 12 novembre 1990 è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno, su istanza dei creditori Ditta Sae di G. F., S.r.l. Sen Seitz Enzinger Noll Italia, Ditta Edilrio di E. R. ed I. P..

La Ca. si è opposta a tale declaratoria; ha contestato il proprio stato d'insolvenza, sul rilievo che le posizioni creditorie addotte nei suoi confronti non sussistevano, od erano state novate, ovvero erano rimaste insoddisfatte per impossibilità d'adempimento derivante dalla perdita del contributo erariale, revocato nel 1989 e poi nuovamente concesso nel gennaio 1990.

Il Tribunale ha respinto l'opposizione, e la Corte d'appello di Salerno ha condiviso la relativa pronuncia, disattendendo il gravame della Fallita.

La Corte d'appello ha considerato che le edificazioni effettuate dalla Ca. su suolo dello Stato erano di modesta entità, e che la situazione d'insolvenza, alla data della dichiarazione di fallimento, era evidenziata da un attivo di lire 40.000.000, a fronte di debiti per lire 1.200.000.000 verso i creditori istanti o successivamente intervenuti (portati da titoli pacifici od investiti da contestazioni giudiziali "sterili"), nonché di un ulteriore debito per lire 32.623.651.393 verso lo Stato, dipendente dalla revoca di quei contributi (ed incluso nel passivo con istanza d'insinuazione tardiva); ha inoltre osservato che la contabilità sociale conteneva inequivoche falsificazioni, e che, per la probabile distrazione delle somme ricevute, vi era stata un'inchiesta parlamentare ed erano stati aperti numerosi procedimenti penali.

La Ca., con ricorso notificato l'8 aprile 1997, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di Salerno, formulando tre censure.

Le parti intimate non hanno svolto controdeduzioni.

La ricorrente ha depositato memoria.

 

Motivi della decisione

La Ca., con il primo motivo, mette in discussione la sua qualità di società commerciale assoggettabile a fallimento. Rileva che è stata costituita nell'ambito di un procedimento ad evidenza pubblica, per l'allestimento di impianti industriali destinati a rimanere in proprietà dello Stato fino al loro positivo collaudo; sostiene che il mancato raggiungimento di tale obiettivo si è tradotto nell'impossibilità ed anche nel divieto di esercitare attività d'impresa, e che comunque siffatta attività non era ravvisabile in comportamenti ed iniziative svolte quale "organismo strumentale" della Pubblica amministrazione.

Il motivo è infondato.

La Ca., con l'appello, al fine di escludere la propria "fallibilità", ha sostenuto di non aver ancora intrapreso un'autonoma attività produttiva.

La tesi, anche se non esplicitamente confutata dalla Corte di Salerno, trova chiara smentita in quanto da essa accertato sull'intrapresa costruzione dello stabilimento di Oliveto Citra (sia pure con risultati modesti), e quindi sull'effettivo esercizio di quelle attività imprenditoriali, prodromiche alla successiva produzione, che erano incluse negli scopi per i quali la Società era stata costituita.

Detto accertamento superava e supera il quesito della sufficienza o meno, al fine della dichiarabilità del fallimento di una società commerciale, della sua costituzione, pure se non seguita da concreto esercizio d'impresa (quesito peraltro risolto in senso positivo dalla più recente e consolidata giurisprudenza di questa Corte; v. sent. n. 9084 del 4 novembre 1994).

Le ulteriori deduzioni, secondo cui la ricorrente avrebbe operato quale longa manus dell'Amministrazione, cioè in suo nome e conto, al di là della sua veste di società commerciale, non sono state specificamente avanzate nel giudizio di merito, e non possono essere introdotte in questa fase processuale, essendo basate su circostanze fattuali, in ordine al contenuto degli accordi intervenuti con la P.A., non allegate e dimostrate in quel giudizio.

Il secondo ed il terzo motivo del ricorso, fra loro connessi, criticano l'affermazione della situazione d'insolvenza.

Si addebita alla Corte d'appello di aver ravvisato irregolarità, falsificazioni contabili e fraudolente distrazioni di denaro, dimenticando che si trattava di mere ipotesi avanzata dal Giudice penale e dalla Commissione parlamentare, nell'ambito di procedimenti non documentati in causa, per comportamenti del precedente amministratore o di terzi; di aver omesso di svolgere un'approfondita indagine sull'ammontare dei debiti verso i creditori istanti, così mancando di riscontrare la prevalente inconsistenza dei relativi titoli o la loro riferibilità a contegni dolosi altrui; di non aver rilevato che la revoca dei contributi erariali era stata definitivamente disposta nel 1992, e quindi era conseguenza del fallimento, non ne giustificava l'apertura, anche per l'epoca in cui il corrispondente credito era stato esercitato, ed in ogni caso poteva e doveva essere contestata dalla Curatela; di aver arbitrariamente svalutato le poste attive e le opere già eseguite; di non aver tenuto conto, anche alla luce di una sentenza penale della Corte d'appello di Roma del novembre 1996, che la revoca dei contributi nel 1989 era stata illegittima, tanto da essere seguita da nuova concessione nel gennaio 1990; di non aver colto il proposito dei creditori, in accordo con il Curatore, di bloccare la costruzione del progettato stabilimento, con effetti dirompenti sui rapporti in corso; di non aver incluso nell'attivo fallimentare il credito per lire 1.308.534.000, che spettava alla Società per rivalutazione dei contributi statali in precedenza erogati.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

La sentenza impugnata ha acclarato che la Ca., al tempo della dichiarazione del fallimento, aveva ricevuto dallo Stato somme che superavano per oltre 30 miliardi di lire il valore delle opere eseguite, di pertinenza dello Stato medesimo (come si dà atto nel ricorso).

Tale accertamento, unitamente a quello della presenza di un attivo di soli 40 milioni, non investito da pertinenti contestazioni, di per sè smentisce la tesi della momentanea difficoltà, evidenziando un macroscopico dissesto della Società, e legittima la pronuncia di rigetto dell'opposizione, rendendo superfluo lo scrutinio delle doglianze inerenti alla ricostruzione delle altre posizioni debitorie (la cui entità, ancorché fosse da ridursi nei termini voluti dalla ricorrente, non eliderebbe comunque la situazione prodotta dall'indicata gestione delle sovvenzioni erariali).

La posteriorità della revoca definitiva di dette sovvenzioni e dell'insinuazione al passivo del corrispondente credito non è rilevante.

L'impiego dei contributi, con un risultato economico per lo Stato (proprietario delle opere) caratterizzato dalla suddetta sproporzione, ha di per sè determinato l'insorgenza di obbligazione restitutoria, in ragione dell'uso del denaro non in conformità degli scopi programmati, indipendentemente dall'epoca in cui l'Amministrazione ha preso atto della situazione ed ha deciso di far valere il proprio credito.

L'affermazione poi dell'illegittimità del provvedimento di decadenza o revoca di contributi, nonché della possibilità di contrastarlo in sede contenziosa, rimane su un piano generico, perché si addebita al Curatore di non aver proseguito un procedimento giudiziale già attivato dalla Società in via d'impugnazione del provvedimento medesimo, ovvero di non aver esercitato la facoltà di rivolgersi a collegio arbitrale, ma non si specificano le ragioni per le quali tali iniziative avrebbero potuto approdare ad un risultato utile, evitando la definitiva perdita di finanziamenti pubblici ormai privi dei relativi presupposti.

Analoga genericità infirma l'assunto della presenza od acquisibilità nell'attivo fallimentare di maggiori somme, anche a titolo di accessori sui contributi effettivamente erogati, tenendosi conto, con riguardo a questi ultimi, che la loro spettanza presupporrebbe l'illegittimità del menzionato provvedimento di revoca definitiva (a sua volta postulante il corretto impiego delle somme ricevute).

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in assenza d'attività difensiva delle parti vittoriose.

 

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Roma, 23 ottobre 1998.

Sentenza n. 1479 del 22/02/1999