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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23984 - pubb. 11/01/2020.

L'attività di allevamento del bestiame può considerarsi agricola anziché commerciale


Cassazione civile, sez. I, 23 Luglio 1997, n. 6911. Pres. Lipari. Est. Catalano.

Agricolo - Impresa avicola - Riconducibilità - Condizioni - Previsione contenuta nell'art. 206 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Irrilevanza - Collegamento funzionale dell'attività con il fondo - Necessità


A norma dell'art. 2135 cod. civ., l'attività di allevamento del bestiame può considerarsi agricola anziché commerciale, quando si presenta in collegamento funzionale con il fondo, nel senso che essa trae occasione e forza dallo sfruttamento del fondo stesso. Conseguentemente, per quanto riguarda l'impresa avicola, astrattamente riconducibile all'attività di allevamento del bestiame, ai fini della qualificazione dell'avicoltore quale imprenditore agricolo non assoggettabile a fallimento, mentre resta irrilevante la previsione contenuta a fini assicurativi nell'art. 206 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dalla legge 20 novembre 1986, n. 778, occorre che egli svolga la sua attività in collegamento funzionale con il fondo agricolo (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto insussistente la qualifica di imprenditore agricolo relativamente ad un avicultore che esercitava l'allevamento di polli con strutture di ampie dimensioni e capacità, senza collegamento con il fondo). (massima ufficiale)

 

Svolgimento del processo

L. T., con citazione in data 4 giugno 1985, propose opposizione avverso la sentenza con la quale il tribunale di Forlì ne aveva dichiarato il fallimento su istanze della S.r.l. Gi. e del Pubblico Ministero, deducendo in via preliminare, la nullità del provvedimento, in quanto emesso senza essere stato preceduto dall'audizione in camera di consiglio, e nel merito, la non assoggettabilità al fallimento, avendo esercitato, come allevatore avicolo, un'attività esclusivamente agricola.

Il tribunale respinse l'opposizione e la decisione è stata confermata dalla corte di appello di Bologna la quale ha escluso la sussistenza della nullità dedotta dall'appellante sul rilievo che il medesimo, non soltanto era stato edotto dalla procedura fallimentare pendente a suo carico, ma era stato convocato in apposita udienza dinanzi il giudice delegato all'istruttoria prefallimentare, ove era personalmente comparso assistito dal difensore.

Nel merito la corte territoriale ha confermato il carattere imprenditoriale dell'attività esercitata dall'istante sulla base del costante orientamento di questa corte per il quale ai fini della qualificazione come agricola dell'attività di allevamento, doveva ritenersi la presenza di un ciclo biologico completo che si realizza attraverso il fenomeno della riproduzione; quando, invece, come nella specie, l'allevamento è finalizzato all'acquisto del bestiame per la rivendita, l'imprenditore non può essere considerato agricolo e deve essere assoggettato al fallimento, stante la natura industriale o commerciale dell'attività svolta.

La Corte del merito ha, poi, disatteso gli ulteriori argomento addotti dall'appellante rilevando: a) che il riferimento all'art. 206 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1165 (NDR: così nel testo), come modificato dalla legge 778-1986, che secondo la prospettazioni del T. avrebbe dovuto imporre la riconduzione, attraverso l'interpretazione autentica della norma, l'attività avicola nell'ambito dell'impresa agricola, non era fondato poiché detta disposizione si riferisce esclusivamente al settore agricolo, come risulta dall'orientamento giurisprudenziale espresso al riguardo da questa Corte; b) che non era da accogliere il motivo di gravame con il quale l'istante aveva dedotto che l'attività da lui svolta nell'ultimo anno anteriore alla dichiarazione di fallimento nell'ambito dell'azienda agricola di cui si tratta era quella di soccidario, in quanto limitata all'allevamento del pollame fornito dal soccidante che provvedeva a fornire il mangime, i pulcini ed i servizi necessari, dato che dai contratti prodotti in giudizio era emerso che i rapporti ai quali si riferivano non erano riconducibili allo schema tipico della soccida; c) che non poteva sostenersi, sulla base della documentazione acquisita, che l'appellante avesse cessato l'attività commerciale oltre un anno prima della dichiarazione di fallimento.

Ricorre per cassazione L. T. sulla base di cinque motivi illustrati dal memoria. Resistono con controricorso il curatore del fallimento e la S.r.l. Gi., che ha proposto ricorso incidentale condizionato.

 

Motivi della decisione

Il ricorrente denuncia, con il primo motivo, la violazione del diritti di difesa, in relazione al disposto dell'art. 15 della legge fallimentare, essendo stato convocato, prima della dichiarazione di fallimento, dinanzi al giudice incaricato dell'istruttoria, e non dinanzi al collegio.

Con il secondo motivo, la medesima violazione viene dedotta con riguardo all'art. 24 della Costituzione.

Il terzo motivo ha ad oggetto la violazione dell'art. 206 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1224 (NDR: così nel testo), come modificato dalla legge 20 novembre 1986, ed a suo mezzo il ricorrente sostiene che non avrebbe potuto essere dichiarato fallito, non essendo imprenditore commerciale, ma agricolo.

Con il quarto motivo il T. lamenta la violazione dell'art. 115 c.p.c. per erronea valutazione delle prove.

Con il quinto motivo, infine, il ricorrente propone nuovamente la questione circa l'esatta qualificazione dell'attività da lui svolta, trattandosi di mera prestazione d'opera personale, non riconducibile alla qualifica di imprenditore commerciale.

Con ricorso incidentale condizionato il curatore del fallimento deduce la necessità di valutare l'assoggettabilità del ricorrente alla procedura fallimentare anche in virtù dell'autonoma attività prestata in relazione alle società GIZ E S.C.A.F., di cui era socio.

La Corte, disposta la riunione delle impugnazioni ai sensi dell'art. 335 c.p.c. osserva.

I primi due motivi del ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati, in quanto fra loro connessi, non sono fondati, ed al riguardo è sufficiente richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nella fase che precede la dichiarazione di fallimento, l'esercizio del diritto di difesa dal fallendo va esercitato nei limiti compatibili con le regole del procedimento, che ha carattere sommario e camerale.

Pertanto, non è necessario che l'imprenditore sia solennemente sentito dal tribunale nella sua composizione collegiale, essendo sufficiente che egli, informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti, e degli elementi su cui questa è fondata, compaia davanti al giudice relatore all'uopo designato, e sia posto in grado di svolgere compiutamente la propria difesa, anche con l'assistenza di difensori, al fine di contestare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento (in tal senso: Cass. 4 settembre 1991, n. 9370).

Nella specie risulta che il T., edotto della esistenza della procedura pendete a suo carico, è comparso dinanzi al giudice delegato al compimento della fase istruttoria prefallimentare ed ha svolto le sue difese con l'assistenza di un difensore. In tal modo il suo diritto di difesa è stato ampiamente assicurato, pacifico essendo che a tal fine va tenuto conto, secondo la linea espressa dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, delle caratteristiche specifiche del procedimento esso deve essere concretamente esercitato.

Conclusione analoga si impone con riguardo al terzo motivo relativamente al quale mette conto di rilevare che la norma la cui violazione viene dedotta dall'istante, l'art. 206 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 recante norme sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali, come modificato dalla legge 20 novembre 1986, n. 778, nell'individuare l'ambito soggettivo di applicazione della normativa in relazione al settore dell'agricoltura, dispone che sono considerate aziende agricole o forestali, ai fini del presente titolo, quelle esercitate con una attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali ed attività connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c., e che si reputano in ogni caso agricole, a norma del primo comma del medesimo articolo, fra l'altro, le attività avicole.

La disposizione ha, secondo il T., una duplice valenza essendo rilevante sia sotto il profilo del trattamento contributivo ai fini della assicurazione sotto gli infortuni, sia dal punto di vista della qualificazione giuridica generale nel senso che a suo mezzo si è inteso fissare il principio per il quale l'impresa avicola è da ricondurre nella categoria dell'impresa agricola, con la conseguente sottrazione della dichiarazione di fallimento.

Questa impostazione non può essere condivisa.

Come è noto, la lettera della citata disposizione di cui all'art. 2135 c.c., la quale definisce l'imprenditore agricolo chiunque eserciti un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse, non ha impedito l'insorgere di controversie interpretative sul concetto di allevamento del bestiame e sulla idoneità di questa attività a costituire sempre e comunque un'impresa agricola.

L'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, suffragato dall'interpretazione storica e letterale della norma, è fermo nel ritenere che non ogni attività di allevamento ha natura agricola, ma soltanto quella che si presenta in collegamento con un fondo rustico, dato che si rivela indispensabile, a questo fine, un rapporto tra l'impresa ed il suolo sul quale viene esercitata, benché non sia necessaria anche la proprietà del fondo da parte dell'imprenditore (per tutte: Cass. 10 gennaio 1989, n. 18).

Il collegio reputa che questa impostazione debba essere condivisa, non potendosi prescindere, nella soluzione del problema, dal dato semantico emergente dalla norma codicistica la quale definisce agricola l'attività di allevamento del bestiame, e l'uso di questa locuzione denota un modo univoco il legame tra l'animale ed il fondo, tale da escludere dal concetto di impresa agricola quegli allevamenti che abbiano ad oggetto animali non aventi alcun rapporto con l'agricoltura, ossia "non legati tradizionalmente al fondo rustico nè dalla loro utilizzazione nella coltivazione della terra, nè dall'alimentazione con prodotti della stessa" (Cass. 18-1989 cit).

Ciò non comporta, peraltro, che l'allevatore, per poter essere inquadrato tra gli imprenditori agricoli, debba necessariamente coltivare anche il fondo, ossia che l'allevamento del bestiame non possa ricondursi nella categoria dell'impresa agricola se lo stesso titolare non lo gestisca unitamente alla coltivazione della terra, sufficiente essendo che tra quell'attività sussista un collegamento funzionale, nel senso che essa trae occasione e forza dallo sfruttamento del fondo agricolo.

Ciò posto in linea generale, per quanto riguarda l'impresa avicola, risulta evidente, alla stregua delle premesse innanzi svolte, che, riconducendo, sulla base di un'interpretazione estensiva, l'attività avicola nel concetto di "allevamento del bestiame" occorre pur sempre, a fini della qualificazione dell'avicoltore come imprenditore agricolo, che egli svolga la sua attività in collegamento funzionale con un fondo rustico. E poiché nella specie è stato incensurabilmente accertato dal giudice del merito che il T. esercitò, negli anni immediatamente antecedenti alla dichiarazione di fallimento, un allevamento avicolo in un capannone di notevoli dimensioni (mq. 7.672), dietro un corrispettivo triennale di L. 129.000.000 con un fatturato che nell'anno 1983 fu pari a L. 893.986.707; il complesso aveva una capacità produttiva di 287.797 polli per alimentare i quali fu necessario, nell'arco di due mesi un notevole quantitativo di mangime (q.li 6434, 45), acquistando da terzi, e da ciò consegue l'impossibilità di riconoscere all'istante la qualifica di imprenditore agricolo, essendo escluso l'indicato collegamento funzionale fra l'allevamento avicolo ed il fondo.

Nè rileva, ai fini postulati dal ricorrente, il riferimento all'art. 206 della legge 1124-1965, come modificato dalla legge 778-1986 poiché contrariamente a quanto sostiene l'istante, la riconduzione a fini assicurativi dell'attività avicola in quella agricola, non esclude che ai fini dell'applicazione delle norme generali sull'allevamento del bestiame può essere annoverato fra le attività agricole soltanto a condizione che sia connesso alla coltivazione della terra, come evidenzia in modo univoco l'art. 207 della legge per prima indicata, il quale annovera l'allevamento del bestiame tra le attività agricole, a condizione che sia "connesso" alla coltivazione della terra.

Conclusione analoga si impone in ordine al quarto ed al quinto motivo, che vanno anche esaminati congiuntamente, in quanto fra loro correlati.

Con il quarto motivo T., dopo aver contestato l'affermazione della corte del merito secondo cui egli aveva operato nel capannone affitta dalla società Gi. senza alcun collegamento fra l'allevamento ed il fondo, segnala l'errore in cui questa sarebbe incorsa sul punto relativo all'acquisto del mangime da terzi.

Con il quinto afferma che la corte di appello avrebbe dovuto qualificare la attività da lui svolta come quella di soccidario.

Giova a tal fine rilevare che il dato concernente l'acquisto del mangime preso in considerazione dal giudice di secondo grado non può essere valutato isolatamente, come mostra di ritenere il ricorrente, ma nel quadro complessivo della vicenda, quale risulta dalla ricostruzione che ne offre la decisione impugnata. Il T., infatti, in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento svolse l'allevamento del pollame utilizzando il mangime, i pulcini ed i servizi accessori forniti da terzi e la Corte bolognese, nel prendere atto di questi dati, ha rilevato che da essi non era possibile trarre argomenti a favore della tesi dell'appellante avuto riguardo, per un verso, alle dimensioni dell'impresa ed al carattere industriale dell'attività svolta da quest'ultimo, per altro verso all'essenza del contratto di soccida.

Queste conclusioni vanno interamente condivise sia in quanto fondate su congrua ed argomentata motivazione, sia perché giuridicamente corrette, evidente essendo che nella specie è del tutto fuori luogo il riferimento alla soccida che è un contratto caratterizzato dalla comunanza di scopo, mediante il quale le parti si associano per il conseguimento del diritto di proprietà, nella misura convenuta, sui prodotti e sugli utili dell'esercizio della impresa.

Si impone, quindi, per quanto si è esposto, il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo.

Il ricorso incidentale rimane assorbito.

 

p.q.m.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessive L. 2.174.830 di cui L. 2.000.000 (duemilioni) per onorario.

Così deciso in Roma, addì 12 dicembre 1996.

Sentenza n. 6911 del 23/07/1997