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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23991 - pubb. 11/01/2020.

L'impresa avicola è suscettibile di essere dichiarata fallita


Cassazione civile, sez. I, 10 Gennaio 1989, n. 18. Pres. Scanzano. Est. Vignale.

Agricolo - Impresa avicola - Requisiti


Le norme speciali, - come i regolamenti della CEE - che in vista di particolari scopi considerano determinate attività d'impresa come agricole anziché commerciali, non apprestano a tali attività una qualificazione di imprenditore agricolo suscettibile di generale applicazione, sicché ai fini della soggezione al fallimento la qualificazione di un'attività d'impresa come commerciale o agricola va operata in base alle norme del codice civile che definiscono i due tipi di impresa: ne deriva che l'impresa avicola è suscettibile di essere dichiarata fallita quante volte non possa essere qualificata come agricola alla stregua dell'art. 2135 cod. civ. per la Mancanza d'un collegamento funzionale tra un fondo rustico e l'attività di allevamento, quando cioè l'allevamento non tragga occasione e forza dallo sfruttamento (diretto o indiretto, parziale o totale, ma comunque determinante) del fondo agricolo. (massima ufficiale)

Il testo integrale
Segnalazione di:

Svolgimento del processo

Nel 1975, il Tribunale di Forlì dichiarò il fallimento della società di fatto tra i coniugi E. F. e A. M. R., nonché degli stessi in proprio, quali titolari di un allevamento avicolo.

La R. si oppose alla dichiarazione di fallimento, ma il tribunale di Forlì rigettò l'opposizione e così anche la Corte d'appello di Bologna, che, con sentenza 28 settembre-16 ottobre 1984, per quanto interessa in questa sede, respinse la tesi secondo la quale l'attività svolta dall'impresa aveva natura agricola, negando incidenza, a tal fine, alla normativa CEE che così qualifica l'avicoltura e rilevando che, nella specie, l'attività concretamente esercitata era di tipo commerciale, in quanto totalmente avulsa dallo sfruttamento e della coltivazione del fondo.

Contro tale decisione la R. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo. La curatela fallimentare non ha svolto motivo. La curatela fallimentare non ha svolto attività difensiva in questa fase di giudizio.

 

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso, la R. lamenta la violazione dell'art. 2135 cod. civ. e delle norme CEE relative alla definizione di azienda agraria, rilevando che il codice, nel qualificare agricola l'attività di allevamento di animali, prescinde dalla condizione che essa venga esercitata su un fondo rustico e in connessione con la sua coltivazione; che le nome CEE sicuramente inseriscono l'avicoltura tra le attività agricole; che a tale inquadramento si sono adeguate molte altre norme interne e che, anche a voler ritenere sussistente un contrasto tra definizione del codice civile e disposizioni comunitarie, quella dei regolamenti CEE dovrebbe ritenersi prevalente sulla normativa interna.

Il ricorso è infondato. La lettera dell'art. 2135 cod. civ. - il quale definisce imprenditore agricolo chiunque eserciti un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse non è risultata sufficiente a impedire l'insorgenza di contrasti dottrinari sul concetto di allevamento del bestiame e sulla idoneità di questa attività a costituire sempre e comunque un'impresa agricola. Si rende pertanto, necessario un excursus di carattere storico sulla portata di questa norma.

Al riguardo va osservato che, per quanto la legge abbia una positività autonoma rispetto a quella che se ne può trarre dai lavori preparatori, tuttavia questi possono fornire elementi utili a precisare i contorni di una definizione, quando sulla stessa non si sia formata una interpretazione concorde. Ebbene, la Relazione ministeriale all'art. 2135 (n. 59) appare, al riguardo, estremamente chiara ed illuminante: "L'espressione agricoltura" - vi è detto - "è assunta nel codice nel suo senso più ampio di esercizio dell'attività rivolta allo sfruttamento della terra e delle sue attitudini produttive, sia che tale sfruttamento consista nella coltivazione del fondo o invece nella silvicoltura e nell'allevamento del bestiame"; e, soggiunge ancora la Relazione, "... Non ha rilevanza che questa attività si svolga sul fondo proprio od altrui". L'interpretazione storica della norma dovrebbe, pertanto, portare alla conclusione che non ogni attività di allevamento ha natura agricola, ma soltanto quella che si presenta in collegamento con un fondo rustico, dato che si rivela indispensabile, al predetto fine, un rapporto tra l'impresa e il suolo sul quale viene esercitata, benché non sia necessaria anche la proprietà del fondo rustico da parte dell'imprenditore.

A tale conclusione, del resto, conduce anche l'interpretazione letterale della norma. Quando, infatti, questa definisce agricola l'attività di allevamento del bestiame, l'uso stesso di una locuzione tipica dell'economia agraria ("allevamento del bestiame" e non, ad es., "zootecnia" o "allevamento di animali") sta a sottolineare un legame tra l'animale e il fondo, tale da escludere del concetto di impresa agricola quegli allevamenti che abbiano ad oggetto animali non aventi rapporto alcuno con l'agricoltura, ossia non tradizionalmente legati al fondo rustico nè dalla loro utilizzazione nella coltivazione della terra, nè dall'alimentazione coi prodotti della stessa (come, ad esempio, gli allevamenti di "rats musques", di cani, di gatti, di tartarughe, di cavie di cavalli da corsa). Il che, peraltro, non significa che l'allevatore, per potere essere inquadrato tra gli imprenditori agricoli, debba essere necessariamente anche coltivatore del fondo, ossia che l'allevamento di bestiame non possa proporsi come impresa agricola, se lo stesso titolare non lo gestisca unitamente alla coltivazione della terra; ma sta soltanto ad intendere che tra quell'attività e il fondo rustico deve sussistere un collegamento funzionale, nel senso che essa trae occasione e forza dallo sfruttamento (diretto o indiretto, parziale o totale, ma comunque determinante) del fondo agricolo.

In tale sistema, quand'anche si potesse affermare che l'avicoltura rientra, sia pure in via d'interpretazione estensiva, nel concetto generale di "allevamento di bestiame", dovrebbe, pur sempre concludersi che l'avicultore, per rientrare tra gli imprenditori agricoli, deve svolgere la sua attività in connessione con un fondo rustico.

Data questa interpretazione dell'art. 2135 cod. civ., occorre ora accertare se tale norma sia stata modificata o parzialmente abrogata da altre disposizioni nazionali successive oppure, in specie, dalla normativa CEE.

A tal riguardo, occorre ricordare che un più ampio concetto di impresa agricola certamente non si riscontra in norme, ancora vigenti, approvate anteriormente al codice civile del 1942, quali, ad es., le disposizioni di cui all'art. 1 nn. 1 e 2, R.D.L. 29 luglio 1927 n. 1509 (sul credito agrario) e al relativo regolamento approvato con D.M. 23 gennaio 1928 (artt. 6 e 9), in quanto esse racchiudono il concetto di impresa agricola nei limiti dell'attività di coltivazione del fondo e lo estendono ad altre, come l'allevamento del bestiame, sempre che consistano in un razionale completamento dell'azienda agraria.

Successivamente all'entrata in vigore del nuovo codice, però, a quella di cui all' art. 2135, si sono affiancate, per fini particolari, altre definizioni contenute in molte leggi speciali che, prevalentemente a fini promozionali di attività imprenditoriali collegate all'alimentazione e allo sfruttamento ei prodotti della terra, hanno annoverato l'allevamento del bestiame "sic et simpliciter" tra le attività agricole. Non è certo questo il caso della legge relativa agli infortuni sul lavoro (t.u. 30 giugno 1965 n. 1124) che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 3418 del 1985, n. 1051 del 1984, n. 4746 del 1982), non amplia il concetto di impresa agricola ed anzi, all'art. 207, annovera l'allevamento del bestiame tra le attività agricole, solo a condizione che sia "connesso" alla coltivazione della terra.

Viceversa, ad esempio, l'art. 2 della legge 3 maggio 1971 n. 419 (sulla commercializzazione delle uova, in applicazione dei regolamenti comunitari), definisce imprenditori agricoli i titolari di imprese avicole, come pure l'art. 15 della legge 9 maggio 1975 n. 153, in materia di provvidenze all'agricoltura, per gli allevatori di bestiame; la legge 1 luglio 1977 n. 403 sul finanziamento dell'attività agricola nelle regioni, poi, espressamente considera agricola anche l'attività di lavorazione e commercializzazione di prodotti zootecnici da parte di cooperative e consorzi, mentre la legge 27 dicembre 1977 n. 984 qualifica la zootecnia attività agricola e la legge 13 giugno 1964 n. 486, relativa al piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura, nell'estendere l'esenzione dell'imposta di consumo di cui all'art. 30 n. 6 T.U.F.L. ai materiali impiegati nelle costruzioni destinate al "bestiame" anche le specie avicole. Molte leggi sul credito agrario, infine, prevedendo una serie di interventi in favore dell'agricoltura, consentono finanziamenti anche per attività solo idealmente e vagamente collegate con l'impresa agricola (come quelle inerenti all'esecuzione di opere di bonifica, di ricerca e sperimentazione nel settore), mentre altre, nel concedere alcuni benefici (es: in materia di prezzo dei carburanti), hanno espressamente inserito nel settore dell'impresa agricola anche l'allevamento del bestiame.

È evidente che, in tutti questi casi, si tratta di norme le quali, pur apparendo effettivamente meno restrittive dell'art. 2135 cod. civ. nel definire l'impresa agricola (in quanto vi annoverano la zootecnia indipendentemente da un qualsiasi collegamento dell'attività stessa ad un fondo rustico), data la loro natura di norme speciali, non possono esercitare nessuna incidenza sulla definizione generale di diritto comune. La disciplina dell'impresa agricola, nell'ordinamento nazionale, quindi, è sicuramente differenziata, e neppure nell'ambito della legislazione speciale successiva al codice del 1942 è dato rinvenire una linea omogenea, se è vero che ai fini dell'IRPEF (art. 28 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597) è considerato attività agricola solo l'allevamento di animali realizzato con mangimi "ottenuti, per almeno un quarto, dal terreno" sul quale esso viene gestito.

Un discorso analogo va fatto con riguardo a quei regolamenti comunitari che estendono all'allevamento del bestiame la disciplina dell'azienda agricola (es. reg. n. 91-66, n. 70-66, n. 1619-68, n. 95-69), relativamente ai quali questa Corte ha avuto già modo di affermare, richiamandosi anche alla decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee in data 28 febbraio 1978, che non è possibile ricavare nè dal trattato CEE, nè dal diritto comunitario una definizione generale ed uniforme di "azienda agricola", valida per l'intero settore delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti la produzione agricola, tal che nessuna influenza le norme comunitarie possono svolgere sui diritti nazionali al di fuori dello specifico settore per il quale sono state emesse (Cass. n. 4861 del 1986, n. 1051 del 1984, n. 1845 del 1983).

Deve concludersi, pertanto, che l'impresa avicola è suscettibile di dichiarazione di fallimento tutte le volte che, per la mancanza del predetto collegamento con il fondo rustico, non possa definirsi "impresa agricola" e debba conseguentemente ritenersi di natura commerciale o industriale (cfr. Cass. 4 novembre 1980 n. 5914); come nel caso di specie, nel quale tale collegamento è stato escluso dal giudice del merito, con un apprezzamento di fatto che per essere congruamente motivato ed immune da vizi logici non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità.

Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. Va omessa ogni pronuncia sulle spese, non avendo il fallimento svolto attività difensiva in questa fase di giudizio.

 

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Roma 28 settembre 1988.

Sentenza n. 18 del 10/01/1989