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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23999 - pubb. 11/01/2020.

Fallimento dell’agente di commercio


Cassazione civile, sez. I, 22 Dicembre 1978. Pres. La Torre. Est. Scanzano.

Fallimento - Agenti di commercio - Assoggettabilità alle procedure concorsuali


Poiché fra le attività ausiliarie contemplate dall'art 2195 n 5 cod civ e compresa quella dell'agente di commercio, che con una propria organizzazione di mezzi e a proprio rischio, promuove contratti per conto del produttore o fornitore di beni o servizi, ricorrono, anche riguardo all'agente, i presupposti soggettivi per l'assoggettamento alle procedure concorsuali quale imprenditore commerciale. (massima ufficiale)