Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24003 - pubb. 11/01/2020

Quando il socio finanziatore assume in concreto la qualità di imprenditore commerciale

Cassazione civile, sez. I, 09 Dicembre 1976, n. 4577. Pres. Giannattasio. Est. La Torre.


Socio finanziatore di una società - Qualifica di imprenditore commerciale - Condizioni - Distinta attività ed autonomo profitto - Necessità - Mancanza - Autonoma dichiarazione di fallimento



Affinchè il socio finanziatore assuma in concreto la qualità di imprenditore commerciale, e cioè di titolare di un'impresa di sua personale spettanza, posta a latere della società e avente a oggetto il finanziamento di questa, occorre che egli, indipendentemente dall'attività svolta come amministratore in seno alla società, ne svolga un'altra in proprio, diretta alla intermediazione nella circolazione del danaro e consistente nel procurarsi capitali, non per utilizzarli personalmente, ma per prestarli a fine speculativo. Occorre, più precisamente, che egli si proponga di trarre dalla sua attività un proprio e autonomo guadagno rispetto a quello della società finanziata, perché lo scopo di lucro e connaturato al concetto di impresa e non e ipotizzabile che l'imprenditore, invece di prefiggersi un profitto personale, agisca a vantaggio esclusivo di altri, foss'anche la società di cui egli e socio e amministratore. In tal caso, identificandosi il profitto dell'uno con quello dell'altra, le due attività finiscono per confondersi in quanto rivolte allo stesso scopo immediato: il profitto sociale. Ciò importa il difetto di quella autonomia funzionale e finale che e condizione necessaria perché possa configurarsi l'Esercizio, da parte del socio di una società di capitali, di un'impresa individuale che collabori con l'impresa sociale, ma che da questa resti distinta, cosi da poter essere assoggettata ad autonoma dichiarazione di fallimento. (massima ufficiale)


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