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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2402 - pubb. 26/10/2010.

Responsabilità della SGR per il fatto delle società mandatarie e dei loro dipendenti e ausiliari


Cassazione civile, sez. III, 05 Giugno 2009. Rel. Lanzillo.

SGR – Società gestione risparmio – Responsabilità per il fatto illecito commesso dalla mandataria e dei dipendenti ed ausiliari di questa – Sussistenza.


In virtù dei principi contenuti negli artt. 1228 e 2049 cod. civ., la società di gestione di fondi di investimento è tenuta a rispondere nei confronti dei terzi in buona fede dei danni loro arrecati dall'illecito comportamento della società mandataria a cui sia stata affidata la distribuzione delle quote del fondo. La mandante risponde nei confronti dei terzi anche degli illeciti commessi dai dipendenti o dagli ausiliari della mandataria, restando relegata ai rapporti interni la ripartizione delle responsabilità fra mandante e mandataria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Fernando Greco



omissis

Fatto

- Il giorno 12.11.2008 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.:

"1.- Con atto notificato il 15.4.1992 C.G. e P.S. hanno convenuto davanti al Tribunale di Messina la s.p.a. Interbancaria Nazionale di Gestione (d'ora in avanti, I.N. GESTIONE), per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento illecito di un agente della società.

Esponevano che nel 1989, avendo deciso di investire i propri risparmi nei fondi gestiti dalla società convenuta, avevano consegnato a B.R.M., responsabile dell'Agenzia di Messina dell'Interbancaria, due assegni per complessive L. 12.300.000, ricevendo successivamente lettere 4.4.1989 e 25.7.1989 di conferma dell'investimento, su carta intestata della società convenuta.

Nell'ottobre del 1990, avendo chiesto il rimborso dell'investimento e degli interessi maturati, nulla avevano potuto ottenere, in quanto il B. si era indebitamente appropriato del loro denaro, come di quello di altri clienti, per il che ha successivamente riportato condanna in sede penale.

Avendo essi chiesto il risarcimento dei danni alla convenuta, questa li aveva invitati a rivolgersi alla s.p.a. Interbancaria Nazionale Investimenti (d'ora in avanti, I.N.INVESTIMENTI) che aveva conferito al B. l'incarico di agente. Quest'ultima non aveva dato alcun seguito alle loro richieste e pertanto essi hanno citato in giudizio la società titolare della gestione del fondo.

2.- La I.N.GESTIONE si è costituita, contestando la sua legittimazione passiva, in quanto la distribuzione delle quote del fondo da essa gestito era affidata ad altra società, cioè alla suddetta I.N.INVESTIMENTI, per la quale lavorava come agente il B.; che pertanto ogni responsabilità per gli illeciti di quest'ultimo era da ascrivere a questa seconda società.

3.- Gli attori hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa la I.N. INVESTIMENTI, ma il Tribunale non si è pronunciato sull'istanza e - con sentenza n. 2157 del 2002 - ha condannato la società convenuta alla restituzione della somma versata dagli attori, con la rivalutazione monetaria e gli interessi, nonchè al risarcimento dei danni, equitativamente liquidati in L. 2.500.000, oltre al rimborso delle spese processuali.

4.- Su appello della società soccombente, a cui hanno resistito i danneggiati, con sentenza 26 marzo-29 maggio 2007 la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto le domande di risarcimento dei danni, per difetto di legittimazione attiva della I.N.Gestione.

Ha rilevato la Corte di appello che l'appellante ha documentato di essere società separata e diversa dalla consociata I.N.Investimenti, alla quale era affidato il collocamento dei fondi da essa gestiti, e che il B.R. era agente provinciale di questa seconda società, la quale ultima, quindi, è tenuta rispondere dell'illecita appropriazione dei denari dei clienti. Ha condannato gli appellati a restituire le somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado ed a pagare la metà delle spese dei due gradi di giudizio, compensando la metà rimanente.

5.- Con atto notificato il 13.12.2007 i coniugi C.- P. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza, affidandone l'accoglimento ad un solo motivo. Resiste con controricorso la I.N. Gestione (oggi BNL Gestioni Società di gestione del risparmio p.a.).

6.- Con l'unico motivo - deducendo violazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti assumono che la società resistente è da ritenere responsabile ai sensi della L. 4 giugno 1985, n. 281, art. 15, comma 4, e dell'art. 7 n. 7 del Regolamento Consob 10 luglio 1985 n. 727, norme che entrambe subordinano il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività di sollecitazione del pubblico risparmio alla presentazione di garanzie relative al risarcimento dei danni arrecati a terzi da coloro che a qualunque titolo operino nel loro interesse, nonchè all'impegno di risarcire tali danni. La stessa responsabilità va desunta dall'art. 2049 cod. civ. e dalla L. 2 gennaio 1991, n. 1.

Rilevano che agli effetti della responsabilità non occorre un rapporto di subordinazione fra la società e l'ausiliario che abbia arrecato il danno, essendo sufficiente la mera collaborazione e, quanto al nesso causale, un rapporto di occasionalità necessaria fra il danno arrecato a terzi e l'incombenza disimpegnata per il contraente. La società resistente è da ritenere responsabile poichè essa stessa gestiva i fondi di cui era stato affidato al B. il collocamento nella provincia di Messina. Si tratterebbe pertanto di un rapporto di commissione, idoneo a far sorgere la responsabilità del soggetto che ha conferito l'incarico. Il motivo di ricorso si conclude con il seguente quesito: "Dica la Corte di cassazione se nel caso in esame vi sia stata, da parte della Corte di appello di Messina, violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 2049 cod. civ., essendosi di fatto instaurato un rapporto di commissione ex art. 1188 cod. civ., idoneo a far sorgere la responsabilità del soggetto che ha dato l'incarico, per il fatto illecito compiuto dall'incaricato".

7.- Il ricorso è inammissibile.

7.1.- La formulazione del quesito non è in termini, così come non appaiono rilevanti le censure sollevate con il motivo di ricorso. A parte l'erroneo richiamo dell'art. 1188 cod. civ., che nulla ha a che fare con il contratto di commissione e con la responsabilità del mandante, la questione rilevante ai fini del decidere non consiste nello stabilire se l'ausiliario, del cui comportamento il contraente deve rispondere ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., possa essere anche un collaboratore non dipendente, ed in particolare un commissionario.

Si tratta invece di stabilire se l'agente che ha commesso l'illecito sia da considerare ausiliario della IN Gestioni, come assume la ricorrente, o ausiliario della IN Investimenti, come ha ritenuto la Corte di appello, negando la legittimazione passiva della prima società, ed in base a quali principi di diritto la decisione impugnata sarebbe da ritenere errata.

La Corte di appello ha accertato in fatto - con valutazione di merito, non suscettibile di riesame in questa sede, e comunque non contestata - che il B. ha ricevuto l'incarico di agente dalla s.p.a. IN Investimenti, società diversa ed autonoma rispetto alla s.p.a. IN Gestioni, pur se appartenente al medesimo gruppo. Ha perciò ritenuto che del comportamento del B. debba rispondere solo la IN Investimenti.

1 ricorrenti avrebbero dovuto specificare a che titolo ed in base a quale principio di diritto l'illecito comportamento del B. sarebbe imputabile non solo alla società che si è direttamente avvalsa della collaborazione di lui, ma anche alla IN Gestioni.

Le leggi speciali richiamate dai ricorrenti (L. 4 giugno 1985, n. 281; Regolamento Consob 10 luglio 1985 n. 727; L. 2 gennaio 1991, n. 1) riguardano in genere obblighi e responsabilità delle società di intermediazione mobiliare, ivi incluse quelle che si occupano solo del collocamento dei valori mobiliari, qual'è la IN Investimenti.

Non sono quindi significative in ordine al problema di stabilire quale delle due società sia da ritenere responsabile del comportamento del B., nel caso di specie.

L'attività di collocamento dei fondi si potrebbe certamente presentare come ausiliaria delle attività di emissione e di gestione (per esempio ove la società di collocamento agisca quale mandataria delle società di emissione e di gestione e non in proprio), si che si potrebbe configurare una responsabilità di queste ultime per il comportamento della prima, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ..

Ma, per l'appunto, ausiliaria sarebbe da considerare la società, prima ancora che il singolo dipendente di cui essa si sia avvalsa e che abbia commesso l'illecito (diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti), e dovrebbero essere dedotti e dimostrati i presupposti di fatto di una tale qualificazione giuridica (che la società di gestione abbia agito come mandataria e non in proprio, ecc.). Ciò non risulta in alcun modo non solo dalla formulazione del quesito - il che sarebbe di per sè sufficiente a comportare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36; Cass. civ., S.U. 8 maggio 2008 n. 11210; Cass. civ., Sez. 3, 9 maggio 2008 n. 11353) - ma neppure dall'illustrazione del motivo, che trascura l'accertamento in fatto della Corte di appello e formula le censure come se il B. avesse ricevuto l'incarico (ancorchè di mera collaborazione) direttamente dalla società resistente, senza peraltro contestare il relativo accertamento in fatto, contenuto nella sentenza impugnata.

Il motivo di ricorso, ed il quesito in cui esso si riassume, risultano quindi inidonei a giustificare la cassazione della sentenza impugnata.

8.- Il ricorso si presta ad essere avviato alla trattazione in camera di consiglio per essere dichiarato inammissibile." La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

- Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.



Diritto

1.- Il Collegio, all'esito dell'esame del ricorso e del controricorso, ritiene che erroneamente la Corte di appello abbia escluso la legittimazione passiva della I.N. Gestione, quale responsabile dei danni subiti dai ricorrenti.

2.- Questi hanno dedotto che il B.R., responsabile dell'appropriazione indebita del denaro dei clienti, era il diretto responsabile dell'Agenzia di Messina della resistente, alla quale questa aveva affidato il collocamento dei fondi da essa gestiti, e la circostanza non risulta contestata.

L'agenzia, pur se costituita in forma di società per azioni, ebbe ad agire quale mandataria ed ausiliaria della resistente, ai fini della distribuzione delle quote del fondo.

Tanto è vero che il contratto sottoscritto dai ricorrenti è stato redatto su moduli forniti dalla stessa IN-Gestione e che quest'ultima ebbe a confermare direttamente agli investitori l'avvenuta sottoscrizione delle quote, con lettere 4.4.1989 e 25.7.1989 redatte su propria carta intestata e inviate dalla propria sede in Milano, manifestando così di essere essa stessa la parte contraente.

3.- A fronte di tali elementi di fatto - che non appaiono contestati - la sentenza impugnata non avrebbe potuto escludere, senza motivazione alcuna, la corresponsabilità della IN-Gestione per l'operato della sua mandataria, IN-investimenti, come ha più volte deciso questa Corte, in materia di responsabilità della società mandante per i danni arrecati dagli agenti di assicurazione nell'esercizio delle incombenze loro affidate, quando l'agente si sia avvalso della sua qualità per consumare l'illecito, e la sua attività sia apparsa al terzo in buona fede verosimilmente rientrante nei limiti del mandato (Cass. Civ. Sez. 3^, 27 giugno 1984 n. 3776; Cass. Civ. Sez. 3^, 19 dicembre 1995 n. 12945; Cass. Civ. Sez. 3^, 3 aprile 2000 n. 4005).

La circostanza che l'agente operi in forma di società per azioni non vale ad escludere che, con la responsabilità diretta della società agente per l'operato dei suoi dipendenti - ben messa in luce dalla resistente nelle sue difese - possa concorrere la responsabilità della mandante e diretta interessata al collocamento, in base ai principi generali di cui agli artt. 1228 e 2049 cod. civ., circa la responsabilità del contraente per gli inadempimenti dei suoi ausiliari, qual è da considerare l'agente di vendita (sia esso individuo o società) ed i soggetti del cui comportamento l'agente è tenuto a rispondere.

Ove poi la mandante sia una società di gestione di titoli di investimento, come nel caso di specie, non si può consentire che essa si sottragga alle rigorose norme in tema di responsabilità delle società finanziarie nei confronti degli investitori per il solo fatto che i soggetti a cui abbia affidato la distribuzione delle quote del fondo operino in forma societaria (tanto più quando la società affidataria appartenga al suo medesimo gruppo).

Solo nei rapporti interni fra mandante e mandataria si potrà discutere di quale sia il soggetto effettivamente e direttamente responsabile dell'illecito.

4. - In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Catania, la quale deciderà la vertenza uniformandosi ai seguenti principi di diritto:

"In virtù dei principi contenuti negli artt. 1228 e 2049 cod. civ., la società di gestione di fondi di investimento è tenuta a rispondere nei confronti dei terzi in buona fede dei danni loro arrecati dall'illecito comportamento della società mandataria a cui sia stata affidata la distribuzione delle quote del fondo.

La mandante risponde nei confronti dei terzi anche degli illeciti commessi dai dipendenti o dagli ausiliari della mandataria, restando relegata ai rapporti interni la ripartizione delle responsabilità fra mandante e mandataria".

P.Q.M

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Catania, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2009