Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2407/2010p - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Torino, 01 Luglio 2010, n. 0. .


Opposizione a decreto ingiuntivo – Eccezione di incompetenza – Adesione del convenuto in opposizione – Ordinanza di cancellazione dal ruolo – Esclusione – Sentenza – Necessità. (26/10/2010)



Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 38, comma 2, ultima parte, codice procedura civile, ai sensi del quale, quando le altre parti costituite aderiscono alla indicazione del giudice che la controparte ritiene territorialmente competente, “la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo”. Precisamente, qualora, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte convenuta-opposta dichiari di aderire all’indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell’attore opponente non trova applicazione l’art. 38, comma 2, codice procedura civile, talché il giudice dell’opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo - che anzi avrebbe carattere di abnormità - ma, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare con sentenza l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite. (edc) (riproduzione riservata)