Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24169 - pubb. 12/09/2020

La soddisfazione derivante dalla liquidazione dell’attivo del (solo) fallimento individuale non basta ad escludere l’esdebitazione

Cassazione civile, sez. VI, 30 Luglio 2020, n. 16263. Pres. Valitutti. Est. Terrusi.


Esdebitazione – Soddisfazione manifestamente irrisoria dei creditori chirografari – Socio illimitatamente responsabile – Valutazione della soddisfazione nel fallimento del socio



La soddisfazione derivante dalla liquidazione dell’attivo del (solo) fallimento individuale non basta ad escludere l’esdebitazione; l’art. 142, comma 2, è, infatti, riferito ai "creditori concorsuali" e tali sono, per il socio fallito in estensione anche quelli della società; infatti, pur rimanendo distinte le diverse procedure, il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l’intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci, mentre i creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.

Il creditore sociale ha quindi diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all’integrale pagamento, il che vuol dire però - e anche - che il previo soddisfacimento del creditore sociale non è irrilevante nel fallimento del socio, nel senso che può il creditore sociale pretendere di partecipare al riparto solo per la sorte residua.

[Nel caso di specie, la S.C. ha rilevato che la corte d’appello avrebbe dovuto considerare simile aspetto del problema, condizionato dal rapporto tra e L. Fall., art. 148 e art. 142; avrebbe pertanto dovuto specificare la ragione per la quale la percentuale di soddisfacimento dei creditori concorsuali - per tali intendendosi, a fronte del fallimento del socio in estensione, quelli sociali e quelli particolari - dovesse esser ritenuta manifestamente irrisoria; il che non si evince affatto dalla differenziata e approssimativa esposizione che ha preceduto il dispositivo, nel quale l’irrisorietà è razionalmente motivata a fronte della sola ma incompleta sorte della liquidazione del fallimento personale.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


Fatto

il tribunale di Ferrara dichiarò il fallimento della (*) s.a.s. e dell’accomandatario in proprio;

chiuso il fallimento, questi chiese di essere ammesso al beneficio dell’esdebitazione;

la domanda fu rigettata dal giudice delegato in quanto le percentuali di soddisfacimento dei creditori non potevano esser considerate sufficientemente satisfattive;

il reclamo del G. è stato a sua volta respinto dalla corte d’appello di Bologna, e avverso il decreto di rigetto è adesso proposto ricorso per cassazione in due motivi;

nessuno degli intimati ha svolto difese.

 

Diritto

I. - col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 142, e dell’art. 2740 c.c., il ricorrente si limita a riproporre la questione di costituzionalità della norma speciale, perché introdotta nell’ordinamento in eccesso di delega, non contenendo la delega alcun riferimento a soglie di soddisfazione concorsuali;

col secondo motivo, invece, deducendo violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 142, il ricorrente censura la decisione per aver affermato la mancata integrazione del presupposto del pagamento almeno parziale dei creditori concorsuali, all’esito di una valutazione comparativa falsata, tuttavia, dal riferimento non indispensabile ai crediti chirografari; al netto dei quali invece la percentuale di soddisfacimento era da considerare, rispetto ai privilegiati, pari al 19,82%;

II. - la questione di costituzionalità è inammissibile poiché ancorata a un presupposto - l’esistenza nella L. Fall., art. 142, di soglie minime di soddisfazione concorsuale - che la norma, nell’interpretazione datane da questa Corte in funzione nomofilattica, non contiene affatto; l’esistenza di soglie postulerebbe una formulazione specifica, mentre quella di cui all’art. 142, comma 2, corrisponde a una clausola generale rimessa al prudente apprezzamento del giudice (v. Cass. Sez. U n. 24214-11);

a scopo di precisazione concettuale la questione è anche manifestamente infondata nelle scansioni preliminari del ragionamento prospettato;

invero, non solo rilevano nell’esegesi della delega le ragioni di contesto esplicitate dalla corte d’appello - facenti leva sull’essere stata la L. delega n. 80 del 2005, promulgata nella esplicita (e ben vero ovvia) necessità di rispettare la normativa comunitaria e il coordinamento con le altre disposizioni vigenti (tra cui l’art. 2740 c.c.) -, ma è dirimente la considerazione che la Corte costituzionale, sebbene in relazione a distinte norme, ha già esaminato la questione degli asseriti molteplici eccessi di delega eccepiti in relazione alla L. n. 80 del 2005; e ne ha escluso il fondamento confermando il costante principio secondo cui il controllo della conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto fra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, l’uno relativo alla norma che determina l’oggetto, i principi e i criteri direttivi della delega, l’altro relativo alla norma delegata, da interpretare nel significato compatibile con questi ultimi; cosicché, da un lato (come fatto dalla corte d’appello nel presente caso) il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge-delega e i relativi principi e criteri direttivi, nonché delle finalità che la ispirano - che costituiscono la base e il limite delle norme delegate e nel contempo gli strumenti per l’interpretazione della loro portata; e, dall’altro, va sempre tenuto in conto che la delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge-delega;

per valutare, allora, se il legislatore abbia ecceduto tali margini di discrezionalità occorre pur sempre individuare la ratio della delega, e verificare se la norma delegata sia con questa coerente (v. C. Cost. n. 98 del 2008 e prima ancora, in indicativa sequenza C. Cost. n. 250 del 1991, n. 198 del 1998, n. 163 del 2000, n. 290 del 2001, n. 413 del 2002, n. 199 del 2003, n. 426 del 2006, n. 340 del 2007; n. 490 del 2000 (ord.), n. 213 del 2005 (ord.); e non c’è dubbio che una tal coerenza debba essere ravvisata quanto all’istituto dell’esdebitazione, poiché la ratio va sì rinvenuta nell’esigenza di consentire all’imprenditore fallito di avviare, nell’interesse generale del mercato, una nuova attività imprenditoriale al netto del peso dei debiti accumulati in passato, spesso riconducibili a situazioni contingenti ed esterne, senza che però possa dirsi irrilevante, in un ambito compartivo esso pure indotto dall’interesse del mercato, la concorrente esigenza di un soddisfacimento (almeno parziale) dei creditori anteriori;

III. - la censura consegnate, al secondo motivo è invece, nel senso che segue, manifestamente fondata;

come questa Corte ha già altre volte osservato, nell’esdebitazione la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dalla L. Fall., art. 142, comma 2, deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto (v. oltre a Cass. Sez. U n. 24214-11, anche Cass. n. 9767-12, Cass. n. 16620-16);

ciò ottiene che la valutazione comparativa del presupposto è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, ma deve essere operata secondo un’interpretazione coerente col favor debitoris che ispira la norma, sicché, ove ricorrano i presupposti elencati nel comma 1, il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso "a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria" (di recente Cass. n. 7550-18);

IV. - nel caso di specie dal decreto si evincono le seguenti percentuali di soddisfacimento: 9,60% dei creditori del fallimento sociale (percentuale interamente destinata ai privilegiati), riferita alla proporzione tra attivo e passivo; 19,82% dei creditori medesimi (sempre destinata ai soli privilegiati), riferita al solo attivo;

dopodiché è esposta una situazione definita come "sorte della liquidazione nel fallimento personale"; e tale situazione è indicata in termini tali da far ritenere che la liquidazione dell’attivo avesse consentito la soddisfazione dei soli creditori privilegiati nella percentuale dello 0,03% (0,01 in termini assoluti, vale a dire - se ben si comprende il senso dell’espressione come utilizzata dalla corte d’appello - correlati alla proporzione tra attivo e passivo);

su tale punto la decisione è manchevole, poiché è eccentrico ipotizzare la decisività del dato attinente a quanto sia stato consentito soddisfare con la liquidazione dell’attivo del (solo) fallimento individuale;

ciò non basta a escludere l’esdebitazione; infatti l’ambito soggettivo di applicazione della L. Fall., art. 142, per quanto circoscritto al "fallito persona fisica", va sicuramente riferito anche al socio illimitatamente responsabile di una società fallita come tale, il quale socio sia a sua volta fallito in estensione;

questo impone di coerentemente valutare il presupposto oggettivo rilevando che l’art. 142, comma 2, è riferito ai "creditori concorsuali"; e tali sono, per il socio fallito in estensione, pure e necessariamente quelli della società; difatti (L. Fall., art. 148), pur rimanendo distinte le diverse procedure, il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l’intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci, mentre i creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori;

il creditore sociale ha quindi diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all’integrale pagamento, il che vuol dire però - e anche - che il previo soddisfacimento del creditore sociale non è irrilevante nel fallimento del socio, nel senso che può il creditore sociale pretendere di partecipare al riparto solo per la sorte residua;

la corte d’appello avrebbe dovuto considerare simile aspetto del problema, condizionato dal rapporto tra e L. Fall., art. 148 e art. 142; avrebbe dovuto cioè, in altre parole, specificare la ragione per la quale la percentuale di soddisfacimento dei creditori concorsuali, per tali intendendosi, a fronte del fallimento del socio in estensione, quelli sociali e quelli particolari, dovesse esser ritenuta manifestamente irrisoria; il che non si evince affatto dalla differenziata e approssimativa esposizione che ha preceduto il dispositivo, nel quale l’irrisorietà è razionalmente motivata a fronte della sola ma incompleta sorte della liquidazione del fallimento personale;

il decreto va quindi cassato;

segue il rinvio alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame;

la corte d’appello di uniformerà al principio detto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Bologna.

Dep. 30 luglio 2020.