Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24226 - pubb. 23/09/2020

Credito dell'importatore nei confronti dello spedizioniere dichiarato fallito

Cassazione civile, sez. VI, 04 Febbraio 2020, n. 2454. Pres. Bisogni. Est. Dolmetta.


Spedizioniere doganale - Ricezione dall'importatore di somme per il pagamento dei tributi doganali - Dilazione - Successivo inadempimento - Escussione delle garanzie da parte dell'Agenzia delle dogane e surroga dei garanti nei confronti dell'importatore - Credito di quest'ultimo nei confronti dello spedizioniere dichiarato fallito - Ammissione al passivo in via chirografaria - Necessità - Fondamento



In tema di accertamento del passivo, il credito vantato dall'importatore nei confronti dello spedizioniere doganale dichiarato fallito che, ricevute dall'importatore le somme necessarie al pagamento dei tributi, poi non ne abbia curato il pagamento, così provocando l'escussione delle garanzie da parte dell'Agenzia delle dogane e la surroga dei garanti nei confronti dell'importatore, non gode del privilegio ex art. 2752 c.c., perché lo spedizioniere, ancorché legittimato al pagamento dei tributi doganali, è solo un mandatario dell'importatore, il quale è l'unico soggetto passivo del rapporto tributario e quindi non ha rivalsa o regresso nei confronti dello spedizioniere, né può agire surrogandosi all'Erario. (massima ufficiale)


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