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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24250 - pubb. 25/09/2020.

Procura Cassazione: L’ordine di cancellazione dei gravami va eseguito indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni all'esecuzione


Procura Generale della Cassazione, 22 Novembre 2019. Sost. Proc. Gen. Soldi - Sgroi.

Espropriazione e vendita forzata immobiliare - Decreto di trasferimento del bene - Ordine di cancellazione dei gravami - Esecuzione della cancellazione indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni all'esecuzione a norma dell'art. 617 c.p.c.


Nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l'ordine di cancellazione dei gravami (pignoramenti, ipoteche, privilegi, sequestri conservativi) determina, in forza dell'art. 2878, n. 7), cod. civ., l'estinzione dei medesimi vincoli, di cui il Conservatore dei registri immobiliari - Ufficio di pubblicità immobiliare è tenuto a eseguire la cancellazione, indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni all'esecuzione a norma dell'art. 617 c.p.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Vedi la decisione Cassazione, sez. un. civ., 14 dicembre 2020, n. 28387.

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