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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24309 - pubb. 07/10/2020.

Decreto emesso dal giudice delegato in tema di vendita dei beni del debitore impugnabile con ricorso per cassazione


Cassazione civile, sez. I, 10 Febbraio 2020. Pres. Didone. Est. Pazzi.

Concordato preventivo – Decreto emesso dal giudice delegato in tema di vendita dei beni del debitore – Ricorso per cassazione – Termine – Sospensione feriale


E’ assoggettabile a ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., comma 7, il provvedimento con cui il tribunale accolga (o rigetti) il reclamo proposto contro un decreto emesso dal giudice delegato in tema di vendita dei beni del debitore, nella fase esecutiva di un concordato preventivo per cessione dei beni omologato dal medesimo tribunale, dovendosi estendere - sulla base di un'interpretazione sistematica dell'ordinamento, imposta dalla necessità di rispettare il principio di uguaglianza - il regime di ricorribilità applicabile, a norma degli artt. 617 e 618 c.p.c., per i provvedimenti del giudice dell'esecuzione non altrimenti impugnabili.

Anche in ambito concordatario, dove, al pari di quanto avviene in sede fallimentare, il reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato in materia di liquidazione dell'attivo messo a disposizione dei creditori, da cedersi secondo le modalità previste dalla L. Fall., art. 182, ha funzione sostitutiva delle opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi della procedura esecutiva individuale (artt. 615 e 617 c.p.c.), per le quali la legge (L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, che richiama l'art. 92 ord. giud.) pone un'eccezione alla regola della sospensione feriale dei termini. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Fatto

1. A seguito di asta pubblica indetta in esecuzione del concordato preventivo di A.B. s.r.l., E. Finance s.r.l. si rendeva aggiudicataria della partecipazione azionaria pari all'88,23% di Società Alberghiera Fiorentina S.A.F. s.r.l. e di un'unità immobiliare sita nel Comune di Firenze al prezzo di Euro 6.250.000.

L'aggiudicataria, essendo onerata a termini di bando a procurare il consenso di M.P.S. alla cancellazione dell'ipoteca sugli immobili di proprietà del garante Impresa Edile Poli s.r.l. e la disponibilità delle banche B.N.L. s.p.a. e M.P.S. s.p.a. a rimettere le fideiussioni rilasciate in favore di S.A.F. ai fini del successivo perfezionamento della vendita, si attivava presso gli istituti di credito senza ricevere riscontro positivo. E. Finance s.r.l. rappresentava perciò al giudice delegato al concordato di A.B. s.r.l. le difficoltà incontrate con gli istituti di credito e chiedeva una proroga del termine stabilito per il versamento del saldo del prezzo, che le veniva negata con decreto del 15 novembre 2017, vanamente reclamato avanti al Tribunale.

Il giudice delegato, con provvedimento del 4 gennaio 2018, dichiarava poi E. Finance s.r.l. decaduta dall'aggiudicazione per non aver versato il prezzo entro il termine previsto nell'ordinanza di vendita e disponeva l'incameramento della cauzione versata in sede di aggiudicazione.

2. Il Tribunale di Firenze, a seguito del reclamo presentato da E. Finance s.r.l. ai sensi della L. Fall., art. 26, avverso quest'ultimo provvedimento: i) ricordava che con proprio precedente decreto, una volta constatato che la vendita aveva avuto ad oggetto non solo quote sociali, ma anche una porzione di immobile, era stato di conseguenza ritenuto corretto il rinvio fatto alla L. Fall., artt. 105, 107 e 108 e artt. 532 c.c. e segg., all'interno dell'ordinanza di vendita, il cui tenore chiariva agli acquirenti che l'asta rimaneva regolata dalla disciplina del c.p.c.; ii) osservava che come non era censurabile il decreto di rigetto dell'istanza di proroga, reso facendo corretta applicazione delle normativa processual-civilistica, così non era suscettibile di emenda il provvedimento che aveva dichiarato la decadenza dell'aggiudicatario e l'incameramento della cauzione, stante il carattere perentorio e non prorogabile del termine fissato per il deposito del residuo prezzo di aggiudicazione; iii) aggiungeva che l'applicazione della decadenza prevista dall'art. 587 c.p.c., era esplicitamente contemplata dalla L. Fall., art. 107, comma 1; iv) reputava che la condizione apposta, relativa alla necessità di ottenere il consenso degli istituti di credito alla rinuncia alle garanzie, non interferisse con l'adempimento dell'obbligazione di versamento del saldo prezzo, dato che la stessa risultava di certo avverabile con il pagamento del dovuto.

In virtù di simili argomenti il Tribunale rigettava il reclamo presentato da E. Finance s.r.l. con decreto depositato in data 14 giugno 2018 e notificato alla parte dalla cancelleria il 18 giugno 2018.

3. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso E. Finance s.r.l. prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il Dott. C.S., in qualità di liquidatore giudiziale dei beni ceduti nell'ambito del concordato preventivo di A.B. s.r.l., eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione.

Le intimate Gin s.r.l., Brua s.r.l., Piazza Unità Firenze s.r.l., Immobiliare M. s.r.l., A.B. s.r.l. in concordato e Dott. O.M. quale commissario giudiziale del concordato preventivo di A.B. s.r.l. non hanno svolto difese.

C.S. ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c..

 

Motivi della decisione

4.1 Non vi è dubbio che nel caso in esame il provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione e incameramento della caparra fosse suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7.

In proposito questa Corte ha già avuto modo di chiarire come sia assoggettabile a ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., comma 7, il provvedimento con cui il Tribunale accolga (o rigetti) il reclamo proposto contro un decreto emesso dal giudice delegato in tema di vendita dei beni del debitore, nella fase esecutiva di un concordato preventivo per cessione dei beni omologato dal medesimo Tribunale, dovendosi estendere - sulla base di un'interpretazione sistematica dell'ordinamento, imposta dalla necessità di rispettare il principio di uguaglianza - il regime di ricorribilità applicabile, a norma degli artt. 617 e 618 c.p.c., per i provvedimenti del giudice dell'esecuzione non altrimenti impugnabili (Cass., sez. un. 19506/2008).

Infatti, i suddetti provvedimenti del giudice delegato rientrano nel novero degli atti di giurisdizione esecutiva, assolvendo a una funzione corrispondente a quella dei provvedimenti di analogo tenore emessi nell'ambito della liquidazione fallimentare.

4.2 Il che tuttavia non esime dal constatare, in limine, l'inammissibilità del ricorso presentato da E. Finance s.r.l..

Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso i decreti emessi dal Tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato inizia a decorrere dalla comunicazione del provvedimento alla parte, come eseguita dalla cancelleria - di regola - ai sensi dell'art. 136 c.p.c. e art. 45 disp. att. c.p.c., o anche in forme equipollenti, purchè risulti certa la presa di conoscenza dell'atto da parte del destinatario e la relativa data (Cass. 19941/2017, Cass. 12732/2011, Cass. 16755/2010, Cass. 20279/2005).

Nel caso di specie tale comunicazione è avvenuta in data 18 giugno 2018, come dimostra la copia autentica del provvedimento impugnato prodotta dal ricorrente e come egli stesso ha ammesso (a pag. 2 del ricorso).

4.3 Nel computo del termine entro cui l'impugnazione doveva essere proposta non si deve poi tener conto della sospensione dei termini feriali.

In vero secondo la giurisprudenza di questa Corte il termine per proporre ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso i decreti emessi dal Tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato non è soggetto, per la generale previsione introdotta dalla L. Fall., art. 36-bis, alla sospensione feriale della L. n. 742 del 1969, ex art. 3, in relazione all'art. 92 ord. giud., svolgendo tale reclamo, nella procedura concorsuale, funzione sostitutiva delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c., nel processo esecutivo individuale (Cass. 19941/2017, Cass. 7982/2011, Cass. 12732/2011, Cass. 2329/2006 e 11317/2004).

Il principio trova applicazione anche in ambito concordatario, dove, al pari di quanto avviene in sede fallimentare, il reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato in materia di liquidazione dell'attivo messo a disposizione dei creditori, da cedersi secondo le modalità previste dalla L. Fall., art. 182, ha funzione sostitutiva delle opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi della procedura esecutiva individuale (artt. 615 e 617 c.p.c.), per le quali la legge (L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, che richiama l'art. 92 ord. giud.) pone un'eccezione alla regola della sospensione.

4.3 Ne discende la constatazione della tardività del ricorso, notificato soltanto in data 14 settembre 2018, quando i termini per la proposizione del ricorso straordinario per Cassazione erano oramai perenti.

Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l'esame delle doglianze presentate.

5. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 15.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020.