Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24364 - pubb. 11/01/2020

Espropriazione immobiliare: qualunque inerzia delle parti da cui derivi l’improseguibilità del processo deve essere ricondotta sotto l’art. 630, comma 1, c.p.c.

Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto, 23 Giugno 2020. Pres. De Marco. Est. Lo Presti.


Espropriazione immobiliare - Vendita - Pubblicità - Estinzione del procedimento - Chiusura anticipata - Provvedimento e sua impugnazione



In tema di espropriazione immobiliare, qualunque inerzia delle parti da cui derivi l’improseguibilità del processo deve essere ricondotta sotto l’art. 630, comma 1, c.p.c., che – secondo un’interpretazione logica e di sistema – costituisce la norma di chiusura delle fattispecie estintive del processo esecutivo, offrendo perciò copertura normativa anche alle cause di estinzione c.d. “atipica”. Ne consegue che l’ordinanza con cui è stata dichiarata l’estinzione “atipica” del processo esecutivo deve essere sempre reclamata ai sensi dell’art. 630, comma 3, c.p.c., secondo lo strumento di reazione processuale all’uopo previsto dal codice di rito avverso i provvedimenti estintivi – comunque denominati – del giudice dell’esecuzione. (Massima a cura di ineXecutivis) (riproduzione riservata)


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