Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24368 - pubb. 16/10/2020

Concordato preventivo e procedimento prefallimentare pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi, oneri a carico del debitore

Cassazione civile, sez. I, 20 Febbraio 2020, n. 4343. Pres. Federico. Est. Campese.


Concordato preventivo e procedimento prefallimentare - Pendenza innanzi a uffici giudiziari diversi - Anteriorità dell'istanza di fallimento - Proposizione della domanda di concordato al tribunale investito dell'istanza di fallimento - Incompetenza - Irrilevanza - Fondamento



Ove la domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare siano pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi, ferma la regola della continenza ex art. 39, comma 2, c.p.c., è onere del debitore che conosce della pendenza dell'istruttoria prefallimentare, anteriormente introdotta, proporre la domanda di concordato preventivo dinanzi al tribunale investito dell'istanza di fallimento, anche quando lo ritenga incompetente, affinché i due procedimenti confluiscano dinanzi al medesimo tribunale, e senza che una siffatta condotta determini acquiescenza ad una eventuale violazione dell'art. 9 l.fall. (massima ufficiale)


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