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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24371 - pubb. 16/10/2020.

Le risultanze del processo penale quali prove atipiche nel processo civile e condizioni di applicabilità della presunzione di colpa per attività pericolose


Tribunale di Trani, 17 Settembre 2020. Est. Giulia Stano.

Processo civile – Ammissibilità – Prove atipiche – Risultanze giudizio penale

Presunzione responsabilità attività pericolose – Condizioni applicabilità – Nesso causale tra attività ed evento – Necessità – Onere prova – Danneggiato


Le risultanze del giudizio penale (nella specie CTU e accertamenti vigili del fuoco), anche quando sono inutilizzabili in quel processo a norma dell’art. 191 c.p.p., possono essere utilizzate dal giudice civile per la formazione del proprio convincimento, trattandosi di c.d. prove atipiche ammissibili poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova.

La presunzione di colpa dell’esercente di attività pericolosa stabilita dall’art. 2050 c.c. presuppone l'accertamento del nesso causale, la cui prova incombe sul danneggiato, tra esercizio dell’attività ed evento dannoso (nella specie il danneggiato lamentava la deflagrazione avvenuta nella sua abitazione a causa dell’esplosione di una bombola di gas, rimasta tuttavia integra all’esito dell’incidente). (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Francesco Mainetti


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