Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24406 - pubb. 23/10/2020

Revocabile la cessione di crediti anche se quando l'unico modo per adempiere all'obbligazione

Cassazione civile, sez. III, 19 Febbraio 2020, n. 4244. Pres. Roberta Vivaldi. Est. Tatangelo.


Revocatoria ordinaria - Cessione di crediti - Natura - Revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall. - Ammissibilità - Fondamento - Applicabilità dell'art. 2901, comma 3, c.c. - Esclusione - Fondamento



La cessione di crediti costituisce una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, come tale assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dalla curatela fallimentare, ai sensi dell'art. 66 l.fall., anche quando rappresenti l'unico mezzo per adempiere all'obbligazione scaduta, poiché si tratta di atto discrezionale, quindi non dovuto, e non operando, in questo caso, per il principio della tutela della "par condicio creditorum", l'irrevocabilità dell'adempimento del debito scaduto prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale