Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2442 - pubb. 08/11/2010

Indicazione del trattamento terapeutico e dell'amministratore di sostegno in previsione di eventuale futura impossibilità di esprimere il proprio consenso

Tribunale Varese, 25 Agosto 2010. Est. Buffone.


Direttive anticipate di trattamento terapeutico - Validità - Sussiste - Designazione di un sostituto per l’attuazione delle scelte (cd. substituted judgement) - Validità - Sussiste.

Direttive anticipate di trattamento terapeutico - Designazione di un amministratore di sostegno per l’attuazione delle scelte - art. 408 c.c. - Validità - Sussiste.

Designazione di un amministratore di sostegno per l’attuazione delle scelte ora per allora - Art. 408 c.c. - Validità - Sussiste - Apertura dell’amministrazione di sostegno - Prima dell’attualità dello stato di incapacità preveduto - Inammissibilità - Necessità di tutelare la persona beneficiaria.



È valida la volontà di un soggetto capace, formatasi in modo immune da vizi, circa i trattamenti ai quali desidera o non desidera essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato. E’, altresì, valida, nel contesto negoziale di tali direttive anticipate di trattamento terapeutico, la designazione di un sostituto cui demandato il compito di portare ad attuazione ed esecuzione la volontà espressa ora per allora. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’art. 408 c.c. come novellato dalla legge n. 6 del 2004 legittima e consente la designazione di un amministratore di sostegno, da parte dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il negozio così compilato è destinato a racchiudere, anche, direttive anticipate di trattamento terapeutico che saranno efficaci e vincolanti per i terzi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’art. 408 c.c. consente che la designazione dell’amministratore possa essere effettuata dal beneficiario in previsione della futura eventuale incapacità. L’amministrazione di sostegno, però, potrà essere aperta solo nel momento in cui il suddetto stato di infermità si sarà verificato non potendo il procedimento giurisdizionale che essere attuale e contestuale alle esigenze per le quali si chiede la misura di protezione, ciò anche per garantire all’adulto incapace la massima tutela, garantita dalla presenza del giudice tutelare cui demandato il compito di svolgere tutti gli accertamenti del caso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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