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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24439 - pubb. 30/10/2020.

Tutte le controversie distributive vanno introdotte e trattate nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c.


Cassazione civile, sez. VI, 15 Settembre 2020, n. 19122. Pres. De Stefano. Est. D'Arrigo.

Esecuzione forzata - Controversia distributiva - Introduzione e trattazione nelle forme dell'art. 617 c.p.c. - Necessità - Conseguenze - Inappellabilità della sentenza


Ai sensi dell'art. 512 c.p.c., tutte le controversie distributive vanno introdotte e trattate nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che la "causa petendi" sia costituita dalla denuncia di vizi formali del titolo esecutivo di uno dei creditori partecipanti alla distribuzione ovvero da qualsiasi altra questione - anche relativa ai rapporti sostanziali - che possa dedursi in tale sede. Pertanto, il giudizio introdotto ex art. 512 c.p.c. (con l'impugnazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione) è destinato a concludersi in ogni caso con sentenza non appellabile. (massima ufficiale)

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