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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24444 - pubb. 31/10/2020.

Rito del lavoro: eccezione di prescrizione rilevabile d'ufficio ma con conversione in motivo di impugnazione


Cassazione civile, sez. VI, 25 Agosto 2020. Pres. Curzio. Est. Carla Ponterio.

Lavoro e previdenza - Eccezione di prescrizione tardivamente sollevata dal convenuto - Preclusione ex art. 416 c.p.c. - Sussistenza - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice - Configurabilità - Mancato rilievo - Conseguenze - Denuncia del vizio in sede di gravame dalla parte interessata - Necessità - Omissione - Formazione del giudicato interno


Nel rito del lavoro, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, è soggetta alla preclusione di cui all'art. 416 c.p.c. sicché la tardività della relativa deduzione può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio. Tuttavia, ove manchi tale rilievo officioso, la parte interessata è tenuta - in forza di quanto si evince dall'art. 161 c.p.c., per cui tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione, tranne l'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice - a denunciare il vizio in sede di gravame, pena il formarsi del giudicato interno sul punto e la preclusione sia della sua rilevabilità d'ufficio da parte del giudice d'appello, sia della sua deducibilità nei successivi gradi di giudizio. (massima ufficiale)

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