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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24473 - pubb. 06/11/2020.

Vendita di diamanti e obbligo di informazione in ordine alla remunerazione a favore della Banca per l’attività di segnalazione svolta


Tribunale di Lucca, 04 Settembre 2020. Est. Piccioli.

Intermediazione mobiliare - Vendita di diamanti - Oneri informativi della banca


In tema di vendita di diamanti, la Banca che consiglia l’acquisto ha l'obbligo di informare il cliente nel caso in cui il valore delle pietre acquistate sia di gran lunga inferiore al prezzo effettivamente pagato.

La Banca ha, infatti, l'obbligo di ben gestire il capitale dei propri clienti, dovendo assumersi in tale obbligo anche la corretta informazione sulle pratiche di investimento dalla stessa consigliate o anche soltanto "meramente segnalate".

La Banca deve, in particolare, segnalare al proprio cliente l'effettivo utilizzo delle somme da questi versate, specificando quali importi, e in quale misura, sono destinati a servizi e/o oneri aggiuntivi rispetto al mero prezzo delle pietre e giustificare in tal modo al proprio cliente il prezzo da questi pagato alla società venditrice delle stesse; detta segnalazione appare ancor più doverosa laddove proprio l'attività di "segnalazione" sia remunerata dalla venditrice. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Fatto e diritto

Con atto di citazione notificato il sig (*) conveniva dinanzi a questo Tribunale il "Banco BPM Società per Azioni" (di seguito: "BPM"), per sentir dichiarare la responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale di quest'ultimo per la violazione di regole di condotta derivanti dal Codice del Consumo e per sentir di conseguenza condannare il convenuto al risarcimento in forma specifica quantificato in € (*) ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente, quantificato in almeno (*) con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Assumeva, in particolare, l'attore di essere stato indotto dalla propria banca, BPM, ad effettuare operazioni di acquisto di due diamanti, uno al prezzo di (*) e l'altro al prezzo di (*) per un totale di (*) lasciati quindi in custodia presso la venditrice società "IDB S.p.a." (Intermarket Diamond Business) che aveva fornito una brochure informativa, prodotta in atti. I diamanti furono acquistati nel mese di settembre del 2015. L'attore si avvide soltanto dopo l'acquisto che il prezzo pagato era notevolmente superiore al prezzo di mercato degli stessi diamanti, essendo quest'ultimo stimato per ciascun diamante in € (*) e in € (*) secondo le quotazioni di listini "Rapaport", in modo che il corrispettivo effettivamente ricavabile dalla vendita non sarebbe stato superiore ad € (*) detratte le commissioni della vendita stessa.

Il dubbio sulla convenienza dell'acquisto effettuato venne all'attore, a suo dire, dalle notizie di stampa del mese di ottobre 2016 secondo le quali erano state poste in essere attività fraudolente da parte di banche che promettevano l'acquisto di diamanti ad un prezzo notevolmente superiore al loro valore, come nella fattispecie ora in esame, attività che venivano quindi censurate dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (di seguito: "Autorità") con provvedimento del 31/10/2017, con il quale si avviava un procedimento anche nei confronti della società "IDB S.p.a." che deteneva i diamanti acquistati dall'attore. I ricorsi giurisdizionali amministrativi proposti dalla società avverso tale provvedimento erano quindi respinti. Da qui l'azione risarcitoria promossa ora dall'attore, che lamenta come l'andamento delle quotazioni dei diamanti indicato nella brochure come un valore "di mercato" non corrispondesse alla realtà del mercato ma fosse in realtà una predisposizione unilaterale, tesa a "gonfiare" il valore delle gemme, inficiando la possibilità di rivenderle effettivamente al valore, sempre crescente, indicato. L'azione è rivolta contro la Banca in quanto la stessa era menzionata nelle documentazioni della società "IDB" e si era adoprata in un'attività di consulenza, ingannevole, volta alla conclusione dell'affare in violazione del Codice del Consumo.

Si costituiva in giudizio la convenuta Banca BPM con doviziosa comparsa di costituzione nella quale contestava le pretese attoree sul presupposto della genericità delle contestazioni, articolando quindi la propria difesa argomentando, in primo luogo, sul fatto che l'accertamento dell'Autorità Garante citato da parte attrice era stato contestato dalla Banca in sede giurisdizionale e pertanto non idoneo a dar luogo ad alcuna responsabilità civilistica. Inoltre, sostiene la Banca, l'attività svolta da quest'ultima si era limitata alla segnalazione alla IDB dell'interesse dell'odierno attore all'acquisto dei diamanti, interesse manifestato a seguito della lettura dell'opuscolo della stessa "IDB", e quindi a porre in contatto l'attore con la "IDB", restando per il resto terza rispetto alle trattative e all'acquisto, come del resto precisato esplicitamente nel contratto, e quindi esente da ogni responsabilità.

Precisava inoltre la convenuta come i rapporti tra la stessa e la società "IDB" fossero regolati da un contratto del 30/9/2011, che produceva in atti, dove era stabilito, al suo art. 1.1, che i rapporti tra il cliente e la "IDB" erano di tipo diretto, nonchè all'art. 1.7, che la "IDB" avrebbe assunto ogni responsabilità in ordine ai contratti conclusi e ai prodotti venduti, ivi inclusa l'equità del prezzo.

Nella brochure informativa, infine, era previsto espressamente che la Banca avrebbe svolto soltanto un'attività di "orientamento", restando prerogativa della "IDB" la fornitura di informazioni più' approfondite in ordine all'investimento. Tali principi erano ribaditi nella proposta di acquisto sottoscritta dal cliente. La Banca negava, in sostanza, di aver in concreto fornito informazioni dettagliate di sua iniziativa. Di conseguenza affermava il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque negava il proprio apporto causale alla conclusione dell'affare dell'attore con la "IDB". Negava, inoltre, i presupposti dell'azione risarcitoria contestando il danno ed affermando comunque il concorso di responsabilità dell'attore ex art. 1227 c.c.

Il processo si svolgeva con la concessione alle parti dei termini per le memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 29/11/2019 e da questa all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.

In via preliminare devesi innanzitutto rigettare l'eccezione di parte convenuta relativa alla pretesa omessa negoziazione assistita, in quanto l'attore ha comunque esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, del che vi è riscontro a seguito del deposito del verbale di mediazione negativa, onde l'eccezione non potrà essere accolta.

Sempre in via preliminare si osserva che la domanda di parte attrice non può ritenersi modificata in senso riduttivo a seguito del deposito da parte dell'attore della prima memoria autorizzata ex art. 183/VI comma c.p.c., non rinvenendosi nella stessa alcuna riduzione della domanda al solo accertamento della pretesa violazione da parte della banca, come afferma parte convenuta. Emerge infatti dalla pagina finale della prima memoria dell'attore che sono espressamente ribadite tutte le domande svolte nell'atto di citazione, alle quali si aggiunge soltanto la richiesta di rigetto delle conclusioni rassegnate ex adverso. La memoria istruttoria dell'attore non riporta, anch'essa, alcuna riduzione della domanda.

Ancora in via preliminare non si riscontra la pretesa riduzione del quantum della domanda risarcitoria di parte attrice verificatasi, a detta della convenuta, in sede di precisazione delle conclusioni, poiché se è vero che le somme richieste appaiono manifestamente inferiori rispetto a quelle richieste in citazione e con la prima memoria autorizzata è altrettanto indubitabile che la domanda non può essere interpretata limitatamente alla sua formulazione letterale (vedi Cass. n. 33767/2019), dovendosi tener conto, nell'interpretazione della domanda, dell'intera condotta processuale della parte e dovendosi accertare se effettivamente l'abbandono - o anche la riduzione nel quantum - della domanda effettuata in sede di precisazione delle conclusioni corrisponda alla volontà della parte o non possa, come nella fattispecie ora in esame, esser dovuta a mero errore materiale. Che la riduzione della domanda corrisponda in effetti ad un refuso emerge, infatti, dall'assenza di specifiche motivazioni e argomentazioni sul punto, onde la riduzione nel quantum pertiene ad un evidente refuso, di cui non si deve tener conto.

Nel merito della controversia si osserva come la ampia documentazione prodotta da parte attrice appare utile al fine di comprendere, in via generale, quali fossero i limiti alle attività svolte dalle banche, tra le quali la banca convenuta, nel procedimento di vendita dei diamanti. Appare subito evidente l'interesse della banca alla conclusione dell'affare, giacché la società "IDB" garantiva alla banca un corrispettivo per ciascuna segnalazione di potenziali clienti andata poi a buon fine. È emersa altresì, sempre in generale e non particolarmente riguardo alla fattispecie ora in esame, come diversi clienti avessero segnalato di essere stati indotti dal personale della banca "BPM" ad effettuare l'acquisto dei diamanti, con un ruolo "attivo" dello stesso personale, che illustrava e commentava i grafici prodotti dalla società "IDB".

La relazione dell'Autorità conclude con il riconoscimento di una generale responsabilità concorrente della banca, assieme a quella della società "IDB", per la rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante dell'investimento in diamanti quale "bene rifugio", per la rappresentazione del prezzo, qualificato come "quotazione di mercato" ma in realtà non corrispondente a tale concetto, per la rappresentazione, non oggettiva e non corrispondente alla realtà, dell'andamento del mercato dei diamanti e, infine, per la qualifica soggettivamente attribuita alla "IDB" di "leader del mercato". L'Autorità ha riconosciuto l'interesse delle banche all'attività di vendita dei diamanti sia nell'"evidente ritorno economico", sia nella fidelizzazione della propria clientela. Gli impiegati delle filiali proponevano, secondo l'Autorità, ai propri clienti, nel corso di colloqui di consulenza sugli investimenti, l'acquisto di diamanti secondo le modalità indicate dalla "IDB", provvedendo ad illustrare la brochure informativa e successivamente curando la compilazione del modulo di acquisto, nonché organizzando gli incontri con il personale della "IDB" e curando direttamente la custodia della pietra, qualora non fosse stata affidata alla stessa "IDB". In sintesi le modalità con le quali si svolgeva l'offerta hanno permesso, secondo l'Autorità, l'attuazione della condotta scorretta della "IDB", con la quale era in atto un accordo di collaborazione.

In sostanza l'Autorità afferma che, nonostante la rappresentazione delle banche come esenti da attività di promozione dell'offerta, in realtà le filiali svolgevano un ruolo attivo nella divulgazione del materiale promozionale della "IDB", essendo tenute a farlo in esecuzione degli accordi con la stessa "IDB", e selezionavano i soggetti ai quali presentare - del tutto acriticamente - l'offerta della "IDB", inducendo il cliente a stipulare il contratto in forza della presenza della banca in ogni fase, di formazione, di stipulazione ed esecutiva, del contratto stesso, inducendo così nel cliente la sensazione di essere "garantito" nell'acquisto dei diamanti e tradendo in tal modo l'affidamento del cliente nella propria banca, circostanza, questa, rilevata anche da Consob nel suo comunicato pubblicato sul suo sito web il 6/2/2017. Rilevava altresì l'Autorità la violazione del Codice del Consumo, ritenuto dall'Autorità applicabile in relazione al diritto di recesso, troppo limitata, e la imprecisione dell'indicazione del Foro competente. La banca "BPM" veniva quindi sanzionata dall'Autorità al pagamento della somma di € 3.335.000,00.

La rappresentazione del contenuto del provvedimento dell'Autorità è utile per comprendere la natura del rapporto e le violazioni alle regole di condotta contrattuali. È peraltro necessario, in questa sede, accertare se, nella filiale di Piazza S. della banca "BPM" oggi convenuta, siano state effettivamente poste in essere le attività descritte in via generale nel rapporto dell'Autorità Garante, poichè non si può prescindere dall'accertamento concreto della fattispecie di violazione rappresentata da parte attrice, accertamento che potrà svolgersi anche in modo presuntivo, essendo la fattispecie esaminata e sanzionata dall'Autorità Garante ed essendo statuito dalla S.C., con sentenza del 28 maggio 2014, n. 11904, che il consumatore che promuova azione per il risarcimento del danno assolve l'onere probatorio a suo carico con la produzione del provvedimento sanzionatorio (cui va riconosciuta elevata attitudine a provare tanto la condotta anticoncorrenziale quanto l'astratta idoneità della stessa a procurare un danno ai consumatori, con conseguente presunzione di danno per la generalità dei consumatori, in cui è ricompreso il danno subito dal singolo) e del contratto con l'impresa (nella specie, polizza assicurativa), mentre compete a quest'ultima dimostrare l'interruzione del nesso causale tra illecito antitrust e danno patito tanto dalla generalità dei consumatori, quanto dal singolo; accertata l'esistenza di un danno risarcibile, il giudice può procedere in via equitativa alla relativa liquidazione (nella specie, determinando l'importo risarcitorio in una percentuale del premio pagato).

Ancorché la fattispecie esaminata dalla Cassazione contempli una polizza assicurativa e la fattispecie ora in esame riguardi invece una vendita, la ratio della decisione, fondata sulla qualità di consumatore del cliente, ben può applicarsi alla presente causa.

La posizione dell'attore si pone nel senso di ritenere accertato che la sua determinazione volitiva è stata "condizionata in modo determinante" dal modello commerciale praticato dalla banca convenuta, ossia dalla somministrazione delle informazioni secondo le modalità ideate e confezionate da "IDB". In particolare, l'attore rileva come il comportamento della banca abbia costituito una violazione degli obblighi derivanti dal contatto sociale, che si estendono oltre i limiti del generico neminem laedere, Afferma il cliente che la violazione delle norme del Codice del Consumo configura, inoltre, una violazione dell'art. 2043 c.c. nonché una lesione ex art. 1337 c.c. alla libertà negoziale del cliente.

La banca convenuta sostiene, per parte sua, che l'attorea domanda non contenga una richiesta di condanna ex art. 2043 c.c. e che, per altro verso, la domanda fondata su una pretesa responsabilità precontrattuale e contrattuale sia da rigettare, per non esser stata la banca parte del contratto. Sul primo punto si ricorda che la qualificazione giuridica della fattispecie spetta unicamente al Giudice, e che comunque non si riscontra espressamente alcun abbandono della domanda fondata sovra la responsabilità extracontrattuale della banca laddove, sul secondo punto, si osserva che occorre distinguere tra il contratto di acquisto formalizzato tra il cliente e la società "I.D.B." e il rapporto in essere tra il correntista e la banca, la quale ultima ha comunque fornito una prestazione che ben può qualificarsi di consulenza ai fini dell'acquisto delle pietre, e che il cliente, odierno attore, ha fondato la sua decisione proprio sugli argomenti, dimostratisi erronei e non corrispondenti al vero, spesi dalla banca. Il fatto che la banca si sia poi limitata a riprendere meramente le argomentazioni spese dalla società venditrice non fa venir meno il suo apporto causale nella determinazione all'acquisto, non essendo pertanto sostenibile che la banca abbia rivestito il ruolo quasi di mero "nuncius" dell'offerta altrui, non venendo per ciò solo meno l'obbligo di corretta e completa informazione sulle caratteristiche del prodotto, ivi compreso il prezzo, anche se proveniente da terzi, essendo tale obbligo connaturato e discendente dal rapporto in essere tra il correntista e la banca stessa quando quest'ultima fornisce attività di informazione e/o consulenza.

Nella fattispecie ora in esame risulta inequivocabilmente che il valore dei diamanti acquistati dal cliente era di gran lunga inferiore al prezzo effettivamente pagato, e che gravava in ogni caso sulla Banca, che ha proposto l'affare, l'obbligo di informare appieno il cliente su tale circostanza, non risultante dalla brochure informativa consegnata allo stesso, in quanto la mera segnalazione costituisce comunque un incentivo alla stipulazione del contratto e la banca conserva, comunque e indipendentemente dalla sua posizione strettamente legata al caso di specie, l'obbligo generale di ben gestire il capitale dei propri clienti, dovendo assumersi in tale obbligo anche la corretta informazione sulle pratiche di investimento dalla stessa consigliate o anche soltanto "meramente segnalate". La banca avrebbe dovuto, in particolare, segnalare al proprio cliente l'effettivo utilizzo delle somme da questi versate, specificando quali importi, e in quale misura, sarebbero stati destinati a servizi e/o oneri aggiuntivi rispetto al mero acquisto delle pietre e giustificare in tal modo al proprio cliente il prezzo da questi pagato alla società "IDB". Tale segnalazione appare ancor più' doverosa considerando che l'attività di "segnalazione" della banca era comunque remunerata da parte della stessa società venditrice, non potendosi escludere, anzi, parendo davvero probabile che parte del prezzo fosse destinato a coprire le spese della società attinenti alla remunerazione della banca.

Di conseguenza, non avendo la convenuta dimostrato, qual era suo onere, nè l'assenza o l'interruzione del nesso causale tra l'attività di consulenza espletata e l'acquisto delle pietre, nè l'esistenza di fatti impeditivi o estintivi o comunque esimenti dall'obbligo di consulenza, e neppure il concorso ex art. 1227 c.c. del cliente nella causazione del danno - in quanto proprio sulla consulenza della banca il cliente ha fondato la sua decisione all'acquisto - deve dichiararsi la responsabilità della banca nella causazione del danno dovuto all'esorbitante prezzo pagato dal cliente, dovendosi, riguardo al quantum, far riferimento all'effettivo valore delle pietre acquistate e quantificarlo nella differenza tra il prezzo effettivamente pagato e il prezzo corrispondente al valore reale dei diamanti acquistati.

In tale ordine di idee si osserva che l'attore ha domandato in via principale il rimborso dell'intero prezzo pagato. Tale domanda dovrà essere rigettata in quanto presupponente una domanda risolutiva del rapporto, che non è stata avanzata, dovendosi in questa sede soltanto risarcire il danno per equivalente, accogliendo la domanda subordinata. Il valore da corrispondere all'attore sarà pertanto pari alla differenza tra la somma complessiva pagata e il valore effettivo dei diamanti qual è emerso dalla produzione del listino "Rapaport". A tale riguardo si osserva che la determinazione del prezzo in base al contratto stipulato comprendeva, secondo la convenuta, anche la prestazione dei servizi di custodia dei diamanti, ma tale circostanza non emerge dalla lettura delle condizioni di contratto, onde la determinazione del quantum ben può avvenire mediante la semplice sottrazione dall'importo pagato delle somme corrispondenti all'effettivo valore dei diamanti, ossia nella somma richiesta in via subordinata di € (*). Parte convenuta sarà pertanto condannata a pagare il predetto importo a parte attrice.

Riguardo infine alle spese processuali queste saranno poste a carico della soccombente convenuta, ridotte di un terzo in funzione del mancato accoglimento della domanda principale e liquidate come in dispositivo tenuto conto sia dell'effettivo valore della controversia, sia dell'assenza di prove orali nel presente processo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, cosi' provvede:

1) Condanna il convenuto "Banco BPM S.p.a.", in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore (*) della complessiva somma di (*) oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo effettivo;

2) Condanna parte convenuta alla rifusione dei due terzi delle spese processuali di parte attrice, compensato il residuo terzo, che liquida per l'intero in € (*) per compensi ed € (*) per esborsi oltre rimborso spese generali, I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.

Dep. 4 settembre 2020.