Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24474 - pubb. 07/11/2020

Termine per la dichiarazione di fallimento e sopravvenuto decreto di cancellazione della cancellazione ex art. 2191 c.c.

Cassazione civile, sez. VI, 15 Ottobre 2020, n. 22290. Pres. Maria Acierno. Est. Terrusi.


Termine per la dichiarazione di fallimento - Decorrenza dalla cancellazione dal registro delle imprese - Sopravvenuto decreto di cancellazione della cancellazione ex art. 2191 c.c. - Conseguenze - Presunzione di continuazione della società - Fondamento



In tema di dichiarazione di fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 10 l.fall. l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta, fa presumere sino a prova contraria la continuazione dell'attività d'impresa, atteso che il rilievo di regola solo dichiarativo della pubblicità comporta che l'iscrizione del detto decreto rende opponibile ai terzi l'insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e determina altresì, con effetto retroattivo, il venir meno dell'estinzione della società per non essersi questa effettivamente verificata. (massima ufficiale)


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