Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24508 - pubb. 17/11/2020

Trattazione scritta dell’udienza di verifica dell’avvenuta formalizzazione di accordo

Tribunale Bologna, 13 Ottobre 2020. Est. Costanzo.


Processo civile – Trattazione scritta – Udienza di verifica dell’avvenuta formalizzazione di accordo – Mancato deposito della nota scritta – Effetti – Valutazione ai fini dell’applicazione dell’art. 309 c.p.c. – Mancato deposito della nota scritta – Effetti – Applicazione dell’art. 309 c.p.c. – Comunicazione del verbale della nuova udienza in assenza dei difensori – Esclusione



L’udienza di verifica dell’avvenuta formalizzazione di un accordo ben si presta ad uno svolgimento secondo il modello della trattazione scritta ( come ora regolata dal già citato art. 221, commi 2° e 4°, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020, e dal novellato art. 1, 3° co., d.l. 30 luglio 2020, n. 83, conv. in l. 25 settembre 2020, n. 124, e dal relativo Allegato 1, n. 33-bis).

A tal fine, nel termine anteriore all’udienza, i difensori depositeranno in via telematica una nota scritta contenente esclusivamente le informazioni circa l’esito delle trattative e le istanze ai fini del prosieguo del processo, oppure, in caso di sopravvenuta formalizzazione dell’accordo tra le parti, le reciproche dichiarazioni di rinuncia agli atti e accettazione.

Il mancato deposito della nota scritta sarà valutato ai fini dell’applicazione dell’art. 309 c.p.c..

Il verbale della nuova udienza in assenza dei difensori non sarà soggetto ad autonoma comunicazione, essendo consultabile ad opera delle parti mediante gli strumenti del P.C.T.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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