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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24539 - pubb. 21/11/2020.

Procedimento sanzionatorio amministrativo e principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario


Cassazione civile, sez. II, 29 Settembre 2020. Pres. Cosentino. Est. Elisa Picaroni.

Atti di un procedimento amministrativo sanzionatorio - Atto di contestazione - Notificazione - Principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario - Applicabilità


In tema di notifica del verbale di contestazione degli addebiti di cui al procedimento sanzionatorio amministrativo (nella specie in materia di violazioni del codice della strada) trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario. (massima ufficiale)

 

Fatti

1. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza pubblicata il 14 ottobre 2015, ha accolto l'appello proposto da Immobiliare Salentina s.r.l. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ostuni n. 318 del 2010, e per l'effetto ha annullato il verbale di contestazione di infrazione stradale.

2. Secondo il Tribunale era fondata l'eccezione di estinzione della pretesa sanzionatoria, per avvenuto decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 201 C.d.S.. Il verbale di contestazione risultava notificato alla società in data 9 dicembre 2009, dopo 155 giorni dalla data della presunta violazione, ed era irrilevante la circostanza che il verbale fosse stato presentato all'ufficio postale in data 16 novembre 2009, trattandosi di termine sostanziale in riferimento al quale non trovava applicazione il principio della scissione soggettiva nel perfezionamento delle notificazioni.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell'interno sulla base di un motivo. Non ha svolto difese in questa sede Immobiliare Salentina srl.

4. Il ricorso, già chiamato in decisione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stato rimesso alla pubblica udienza per mancanza di evidenza decisoria. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

 

Motivi

1. Con l'unico motivo il Ministero ricorrente denuncia violazione dell'art. 201 C.d.S. e contesta l'affermazione secondo cui il termine indicato avrebbe natura sostanziale.

2. La doglianza è fondata.

2.1. Il principio di scissione degli effetti della notificazione è applicabile al termine di decadenza, previsto dall'art. 201 C.d.S., nel procedimento amministrativo finalizzato a sanzionare la violazione del medesimo codice.

2.2. Con la sentenza a Sezioni Unite n. 12332 del 17 maggio 2017 questa Corte ha chiarito che il principio di scissione va applicato anche nel caso di atti di un procedimento amministrativo sanzionatorio, non ostando la recettizietà dei medesimi, le volte in cui dalla conoscenza dell'atto decorrano i termini per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato, e, al contempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di mancata comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine.

3. In realtà, già prima della citata pronuncia, l'applicabilità della scissione degli effetti della notificazione era stata affermata con riferimento specifico alla notifica del verbale di contestazione degli addebiti di cui al procedimento sanzionatorio amministrativo, e proprio in materia di violazioni del C.d.S..

3.1. La prima pronuncia in tal senso è Cassazione 11 giugno 2003, n. 9357, secondo cui: "In tema di sanzioni amministrative e di notifica all'interessato degli estremi della violazione a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, a seguito della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (...), deve escludersi che eventuali vizi relativi alla fase di consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale possano incidere sull'efficacia della notificazione dell'atto di contestazione rispetto al notificante, tali vizi riguardando il compimento di atti sottratti "in toto" al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo". Nella motivazione la Corte ebbe cura di precisare che la notificazione degli estremi della violazione contestata deve essere effettuata nelle forme stabilite "dalle leggi vigenti" e, quindi, quando essa è eseguita per mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. n. 89 del 1982, con la conseguenza che la notifica del verbale di contestazione, nel procedimento sanzionatorio amministrativo, si perfeziona per il notificante al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo in conformità con la sentenza n. 477 del 2002 (in termini pressochè analoghi, Cass. 10 luglio 2003, n. 10844; Cass. 9 gennaio 2004, n. 113).

Nella stessa direzione, Cassazione 20 marzo 2012, n. 4453 ha evidenziato come, "benchè emessa in tema di notifica di atti processuali, (dalla sentenza n. 477 del 2002) deve trarsi il principio generale secondo cui quando vi sia un espresso richiamo alla norme sulle notificazioni del processo civile, come nell'art. 201 C.d.S., comma 3, un effetto di decadenza non possa discendere dal compimento di un'attività non riferibile direttamente alla parte ma ai terzi (nella specie ufficio postale), tenuto conto che gli atti impeditivi della decadenza vengono in considerazione per le conseguenze che determinano a carico non già dei soggetti ai quali sono indirizzati, ma del titolare del diritto che deve essere esercitato entro un dato termine, nel senso che il tempo della consegna dell'atto non incide sul rispetto del termine di cui all'art. 201 cit., una volta escluso che per l'amministrazione la notifica si perfeziona con la spedizione".

3.2. Nel frattempo, con la sentenza 14/04/2010, n. 8830, le Sezioni unite avevano fatto affermazioni che travalicavano l'ambito della questione ad esse sottoposta, riguardante l'applicazione del principio di scissione all'atto di impugnazione del licenziamento, evidenziando che, in base alla diretta incidenza degli effetti della decadenza sul titolare del diritto e dell'efficacia solo riflessa per l'altra parte, non è necessaria la ricezione dell'atto per la produzione di ogni effetto impeditivo della decadenza, posto che, di regola, "l'atto esiste già nella sua compiutezza e assume una propria rilevanza giuridica ai fini dell'impedimento della decadenza, mentre la condizione di efficacia della ricezione costituisce, a tali fini, un elemento estrinseco alla fattispecie decadenziale".

In questa prospettiva ermeneutica si colloca anche l'applicazione consolidata del principio di scissione all'avviso di accertamento in materia tributaria (ex plurimis, Cass. 17/12/1019, n. 33277; Cass. 21/10/2014, n. 22320; Cass. 10/06/2008, n. 15298).

3.3. In senso contrario, con riferimento al termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione della sanzione, Cassazione 24/04/2010, n. 9841 (ribadita da Cass. 01/08/2017, n. 19143) ha ritenuto che la consegna del verbale di accertamento all'ufficiale giudiziario per la notifica non sia idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 28.

4. Sul tema specifico dell'applicabilità del principio di scissione agli effetti sostanziali di atti processuali è intervenuta la sentenza a Sezioni unite 09/12/2015, n. 24822, che ha ritenuto applicabile il suddetto principio agli effetti sostanziali degli atti processuali, quando questi ultimi siano l'unico strumento di esercizio del diritto (nella specie si discuteva dell'effetto interruttivo della prescrizione derivante dal promovimento dell'azione revocatoria ordinaria).

5. Successivamente, con l'ordinanza interlocutoria 08/02/2016, n. 2448 di questa Seconda sezione civile, è stato sollecitato un nuovo intervento chiarificatore delle Sezioni Unite - concretizzatosi nella già richiamata sentenza n. 12332 del 2017 (par. 2.2.) - per stabilire se il principio di scissione sia applicabile ai termini di decadenza previsti nell'ambito del procedimento di applicazione di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob.

Come già anticipato, la risposta affermativa data dalle Sezioni unite al quesito ha ulteriormente esteso l'applicazione del principio di scissione, che già trovava applicazione per talune categorie di atti di natura procedimentale (quindi non negoziali nè processuali), quali gli atti impositivi tributari, i verbali di accertamento di violazioni amministrative, le ordinanze ingiunzione di cui alla L. n. 689 del 1981.

Per questi ultimi, che qui direttamente rilevano, l'art. 14 Legge cit. fa riferimento genericamente alle disposizioni previste dalle leggi vigenti non solo per la forma della contestazione ma anche per la sua notificazione, salvo specificare che in ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Inoltre quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137, comma 3 medesimo codice.

Secondo la giurisprudenza, il rinvio da parte della L. n. 689 del 1981, art. 14, alle modalità previste dal codice di procedura civile, con la precisazione che la notifica può essere effettuata altresì da un funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione contestata, deve interpretarsi come attribuzione al funzionario di un'ulteriore facoltà di scelta tra le varie modalità di notifica previste dalla legge, anche al di fuori di quelle previste dal codice di procedura civile. In ogni caso si ritiene pacificamente ammissibile la notificazione a mezzo posta secondo le norme contenute nella L. n. 890 del 1982, ed anche in tal caso le operazioni che la legge affida all'ufficiale giudiziario possono essere eseguite dal funzionario dell'Amministrazione.

6. Tornando in conclusione alla fattispecie in esame, in cui si discute della notifica del verbale di contestazione di infrazione stradale, regolata ratione temporis l'art. 201 C.d.S., comma 1, nel testo previgente (che prevedeva il termine di 150 giorni dall'accertamento dell'infrazione), risulta accertato che entro il predetto termine l'Amministrazione ha proceduto a presentare il verbale all'ufficio postale (16 novembre 2009) e la spedizione è stata accettata (4 dicembre 2009), mentre la ricezione della notifica è avvenuta in data 9 dicembre 2009, quando erano trascorsi 155 giorni dall'accertamento (così a pag. 2 della sentenza impugnata).

La notificazione del verbale di contestazione deve pertanto ritenersi tempestiva, posto che l'Amministrazione ha compiuto nei termini le formalità ad essa direttamente imposte dalla legge (sulla scelta della.

3. All'accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale procederà ad un nuovo esame dell'opposizione, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Brindisi, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020.