Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24551 - pubb. 25/11/2020

Cessione in blocco di rapporti giuridici ex art. 58 del D.lgs. 385/1993 T.U.B. e legittimazione della cessionaria

Cassazione civile, sez. VI, 05 Novembre 2020, n. 24798. Pres. Scaldaferri. Est. Terrusi.


Cessione in blocco di rapporti giuridici ex art. 58 del D.lgs. 385/1993 T.U.B. - Legittimazione attiva della cessionaria - Onere della prova della cessione dello specifico rapporto - Sussiste



In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione.
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. (Patrizia Perrino) (riproduzione riservata)


Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova

La più aggiornata raccolta di giurisprudenza che indaga sull'onere della prova a carico del cessionario dei crediti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, individuazione dei crediti ceduti, produzione del contratto di cessione, importanza dei relativi allegati, individuazione dei crediti per categorie).



Segnalazione dell’Avv. Patrizia Perrino



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