Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24553 - pubb. 25/11/2020

Liquidazione coatta amministrativa, debiti contratti dagli organi concorsuali della procedura e applicabilità 'ratione temporis' dell'art. 111 l. fall.

Cassazione civile, sez. VI, 27 Ottobre 2020, n. 23491. Pres. Scaldaferri. Est. Pazzi.


Liquidazione coatta amministrativa - Debiti contratti dagli organi concorsuali della procedura - Applicabilità "ratione temporis" dell'art. 111 l. fall. nella formulazione anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 5 del 2006 - Prededucibilità - Sussistenza



In tema di liquidazione coatta amministrativa, l'art. 111, comma 1, n. 1, 1. fall., nel testo applicabile "ratione temporis", anteriormente alla modifica apportata dal d.lgs. n. 5 del 2006, ammette in prededuzione, in deroga al principio della "par condicio creditorum", il pagamento, oltre che delle spese procedurali, anche dei debiti contratti dagli organi concorsuali per l'amministrazione del fallimento e l'eventuale continuazione dell'esercizio dell'impresa. (massima ufficiale)


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