Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2456 - pubb. 01/08/2010

Accreditamento alla società locatrice dopo il fallimento della società conduttrice

Cassazione civile, sez. I, 22 Aprile 2010, n. 9619. Rel., est. Di Palma.


Locazione - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Locazione finanziaria di attività industriali - Art. 83 del d.P.R. n. 218 del 1978 - Contributi pubblici in conto canoni - Accreditamento alla società locatrice dopo il fallimento della società conduttrice - Applicabilità degli artt. 42 e 44 legge fall. - Esclusione - Fondamento.



In tema di locazione finanziaria di attività industriali, disciplinata dall'art. 83 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 nell'ambito degli interventi a favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno d'Italia, qualora i contributi pubblici agevolativi in conto canoni siano stati accreditati (dal Ministero dell'industria, subentrato all'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno) alla società locatrice dopo il fallimento dell'impresa conduttrice, non sono applicabili gli artt. 42 e 44 della legge fall., atteso che - sulla base della richiamata norma speciale - i suddetti contributi non sono mai entrati a far parte del patrimonio della impresa fallita, essendosi il contratto "sciolto" ai sensi del settimo comma dell'art. 83 cit. alla data del fallimento, né sono mai divenuti di proprietà della società locatrice, la quale, sulla base della convenzione con l'ente pubblico, agisce quale incaricata di pubblico servizio rispetto all'erogazione di denaro sottoposto a vincolo di destinazione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 42 l. fall.

Massimario, art. 44 l. fall.


  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso 27733/2004 proposto da:


FALLIMENTO PROFESSIONAL PHOTO DI NUCCI MARIO E SOCI S.A.S. (c.f. 01549290615), in persona del Curatore avv. D'UONNOLO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 5697, presso l'avvocato FERABECOLI GABRIELE, rappresentato e difeso dall'avvocato D'ANDRIA Luigi, giusta procura a margine del ricorso;


- ricorrente -


contro


FIME LEASING S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;


- intimata -


sul ricorso 684/2005 proposto da:


FIME LEASING S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 02808490581), in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l'avvocato POTTINO GUIDO MARIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORVINO ALDO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;


- controricorrente e ricorrente incidentale -


contro


CURATELA FALLIMENTO PROFESSIONAL PHOTO DI NUCCI MARIO E SOCI S.A.S.;


- intimata -


avverso la sentenza n. 713/2004 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/02/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/11/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato D'ANDRIA GENNARO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. - Con citazione del 27 febbraio 1997, il Fallimento della s.a.s. Professional Photo di Nucci Mario e Soci - dichiarato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 4 novembre 1993 - convenne dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la s.p.a. FI.ME. Leasing ed espose che: a) in data 4 luglio 1988, la Società fallita aveva stipulato con la Società convenuta contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto beni per lo sviluppo e la stampa di fotografie; b) in relazione a tale contratto, la Professional Photo aveva iniziato una pratica amministrativa volta ad ottenere i contributi previsti dalle leggi sulle agevolazioni nel Mezzogiorno d'Italia; c) nel corso dell'esecuzione del contratto, era intervenuta la predetta dichiarazione di fallimento della Società; d) successivamente alla dichiarazione di fallimento e precisamente in data 13 ottobre 1994, il Ministro dell'Industria aveva concesso i richiesti contributi emettendo il mandato n. 6078 e disponendo l'accreditamento di L. 116.378.000 alla Società FI.ME. Leasing; e) tale somma era stata illegittimamente trattenuta dalla FI.ME. a copertura del suo credito per canoni, in violazione della L. Fall., art. 44, in quanto il pagamento, essendo intervenuto dopo la dichiarazione di fallimento, era destinato alla massa fallimentare e doveva considerarsi inefficace rispetto ai creditori. Tanto esposto, il Fallimento chiese la condanna della FI.ME. al versamento della somma di L. 116.378.000, oltre interessi. Costituitasi, la FI.ME. eccepì preliminarmente l'inammissibilità della domanda, in quanto proposta ai sensi dell'art. 44, anziché della L. Fall., art. 42, non trattandosi di un pagamento effettuato dalla Società fallita, e dedusse nel merito che nulla era dovuto alla Società attrice, in quanto questa era risultata inadempiente quanto al pagamento dei canoni, con la conseguenza che, ai sensi della convenzione stipulata tra la convenuta ed il Ministero - le cui clausole erano state accettate anche dalla Società fallita -, il contributo non poteva essere versato a quest'ultima. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 1956 del 5 giugno 2002, rigettò la domanda.
2. - A seguito di appello del Fallimento, cui resistette la s.p.a. FI.ME. Leasing in liquidazione, la Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 713/2004 del 26 febbraio 2004, rigettò l'appello. In particolare, i Giudici a quibus:
A) in punto di fatto, hanno affermato che la Società poi fallita e la FI.ME. Leasing - facente parte del gruppo FI.ME. costituito ai sensi e per gli scopi di finanziamento dell'attività imprenditoriale nel Mezzogiorno, di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 83, comma 1, e art. 84 - avevano stipulato, in data 4 luglio 1988, un contratto di locazione finanziaria, avente ad oggetto la concessione in locazione finanziaria di alcuni beni strumentali all'esercizio dell'impresa, e che il Ministero dell'Industria, con il mandato n. 6078 del 13 ottobre 1994, aveva disposto l'accreditamento di L. 116.378.000 alla Società FI.ME. Leasing, a titolo di liquidazione del contributo in conto canoni;
B) in punto di ricostruzione del quadro normativo di riferimento in materia, hanno richiamato il citato D.P.R. n. 218 del 1978, art. 83, comma 8, per l'ipotesi di insolvenza dell'originario locatario, della L. 1 marzo 1986, n. 64, artt. 6, 9 e 11 (Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno) D.M. 3 maggio 1989, n. 233, il decreto ministeriale (Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato) D.M. 9 marzo 1994, il D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, art. 4, convertito in legge dalla L. 7 aprile 1995, n. 104;
C) in punto di diritto, hanno analizzato ritenutane la conformità con le richiamate disposizioni legislative e regolamentari - gli artt. 6, 7 e 8 della convenzione stipulata dalla FI.ME. con l'Agenzia per la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno (Agensud) in data 11 novembre 1988, osservando al riguardo: "Per quello che qui interessa la società FI.ME. - dopo il versamento da parte dell'Agenzia del contributo in conto canoni - era tenuta a trasferire al locatario le quote di contributo nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalla durata del contratto di locazione finanziaria, sulla base di un piano di rimborso di 10 rate semestrali ciascuna di uguale importo. Le erogazioni dovevano avvenire solo a specifiche condizioni, tra cui la dimostrazione da parte del locatario dell'avvenuto pagamento di tutti i canoni del semestre. In ipotesi di cessazione definitiva dell'utilizzazione del macchinario agevolato e/o in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria la società era obbligata a sospendere ogni pagamento in favore del locatario e ad avvertire tempestivamente l'Agenzia. Nel caso in cui la Fime Leasing avesse ricollocato, entro e non oltre i sei mesi di riacquisto della disponibilità, il bene presso un nuovo locatario operante nei territori meridionali e in possesso dei requisiti prescritti, doveva darne tempestiva comunicazione all'Agenzia e, ove questa avesse mancato di esprimere motivato avviso in senso contrario entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione, la società era autorizzata a trasferire al nuovo locatario, nella loro interezza, o il contributo concesso ancorché non erogato all'originario locatario, ovvero quella quota di contributo erogato e non ancora trasferito; e ciò indipendentemente dal valore assunto a base per la determinazione dei canoni dal nuovo locatario. Nel caso poi in cui non si fosse addivenuti alla sostituzione con altro locatario nel termine sopra indicato, la Fime Leasing era tenuta a restituire all'Agenzia le quote di del contributo in conto canoni non i erogate, maggiorate degli interessi .... Sull'osservanza delle disposizioni l'Agenzia si riservava di eseguire controllo in qualsiasi momento ...";
D) sempre in punto di diritto, hanno osservato che le richiamate disposizioni legislative, regolamentari e convenzionali "disciplinano un sistema per il quale la società di leasing (come gli istituti di credito), successivamente alla concessione del contributo in favore dell'imprenditore richiedente (cioè l'utilizzatore), ne cura l'erogazione, attraverso il conto appositamente acceso dall'Ente erogante, in favore del beneficiario, effettuando detta ulteriore attività sulla base di una apposita convenzione instaurata tra essa società e l'Ente pubblico. Sia dunque nella attività di istruttoria, finalizzata alla concessione del contributo, sia nella successiva attività di erogazione del contributo e in quella finale di trasmissione della documentazione di spesa e relazione finale (D.M. 9 marzo 1994), la società di leasing, operando sulla base della convenzione con l'Ente pubblico, agisce quale incaricata di pubblico servizio, non diversamente dalla situazione in cui l'Ente si avvalesse di proprie strutture. In conseguenza il denaro depositato sul conto acceso dall'ente, per quanto possa essere erogato dalla società finanziaria, essendo sottoposto ad un vincolo di destinazione, conserva la natura pubblica e non diviene di proprietà della società di leasing" (viene richiamata la sentenza della Corte di cassazione n. 4853 del 2000);
E) richiamato il quadro legislativo e giurisprudenziale, con specifico riferimento alla fattispecie, hanno affermato: "... quel che solo rileva nel rapporto con Fime Leasing è che gli specifici contributi statali di cui si tratta, accreditati alla società appellata s.p.a. FI.ME. Leasing in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, non avrebbero potuto per legge essere erogati neppure all'imprenditore in bonis inadempiente ai suoi obblighi di pagamento dei canoni, ma dovevano essere o destinati ad un nuovo locatario, provvisto dei requisiti di legge e assentito dall'autorità competente, ovverosia restituiti allo Stato, non potendo in nessun caso essere distratti dalla loro finalità pubblica da parte della società di leasing, semplice pagatrice di danaro pubblico. In questo quadro è evidentemente vano il richiamo dell'appellante alla diversa consistenza della posizione soggettiva del privato prima e dopo la concessione del contributo (motivo 1^), essendo qui sufficiente rilevare che - come fondatamente addotto dalla società di leasing - i suoi pretesi diritti sul danaro pubblico il curatore del fallimento può è deve farli valere nei confronti dell'amministrazione statale. Ed è altrettanto evidentemente infondata la seconda doglianza circa la qualificazione dell'attività svolta da Fime Leasing in suo favore ai fini dell'ottenimento e dell'erogazione del contributo, peraltro definita irrilevante dallo stesso appellante (motivo 2^), per le assorbenti considerazioni relative all'interesse pubblicistico che permea il rapporto tra Agenzia (oggi Ministro dell'Industria) e Fime Leasing, escludendo ogni pregio alla finale identificazione dell'accredito da parte del Ministero dell'Industria come atto di pagamento del credito della società di leasing avvenuto con danaro del fallito". 3. - Avverso tale sentenza il Fallimento della s.a.s. Professional Photo di Nucci Mario e Soci ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoria. Resiste, con controricorso, la s.p.a. FI.ME. Leasing in liquidazione, la quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo.


MOTIVI DELLA DECISIONE


1. - Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei ricorsi n. 27733 del 2004 e n. 684 del 2005 ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti contro la stessa sentenza.
2. - Con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 828 cod. civ., del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, artt. 83 e 84, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5"), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che il Giudici dell'appello: a) hanno erroneamente affermato che la FI.ME. Leasing è una società "incaricata di pubblico servizio", perché la stessa, sia per le forme che per l'attività svolta, è invece qualificabile come ente privato; b) non hanno considerato che il contributo de quo, una volta concesso, perde l'originaria connotazione pubblicistica per divenire un credito del beneficiario con carattere meramente privatistico; c) non hanno tenuto conto del fatto che, nella specie, non è stato ne' dedotto ne' provato che il contributo sia stato revocato e/o attribuito a terzi.
Con il secondo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2222 e 1703 cod. civ., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente critica ancora la sentenza impugnata, sostenendo che il Giudici dell'appello hanno erroneamente escluso che la FI.ME. Leasing abbia agito come mandataria della Società poi fallita, il rapporto tra le due essendo invece qualificabile, quanto all'assistenza prestata dalla FI.ME. Leasing alla Società, come contratto d'opera, e, quanto all'incasso del concesso contributo, come mandato conferito dalla seconda alla prima.
Con il terzo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 42 e 44, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 "), il ricorrente critica infine la sentenza impugnata e, sul rilievo che i Giudici dell'appello non hanno preso in considerazione la questione della qualificazione della domanda introduttiva -se, cioè, proposta ai sensi dell'art. 44, ovvero della L. Fall., art. 42, -, ripropone le difese svolte al riguardo nella comparsa conclusionale, "per l'auspicata eventualità di accoglimento del presente ricorso per i motivi esposti".
3. - Con l'unico motivo, s.p.a. FI.ME. Leasing in liquidazione spiega ricorso incidentale condizionato in riferimento al terzo motivo del ricorso principale, sostenendo l'infondatezza di quest'ultimo. 4. - Il ricorso principale non merita accoglimento.
4.1. - Va premesso che la fattispecie è caratterizzata dalle seguenti incontestate circostanze: a) in data 4 luglio 1988, la s.a.s. Professional Photo di Nucci Mario e Soci stipula con la s.p.a. FI.ME. Leasing contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto beni per lo sviluppo e la stampa di fotografie; b) in relazione a tale contratto, la Professional Photo inizia una pratica amministrativa volta ad ottenere il contributo previsto dalla L. 1 marzo 1986, n. 64; c) nel corso dell'esecuzione del contratto, la Professional Photo si rende inadempiente nel pagamento dei canoni alla FI.ME. Leasing; d) in data 4 novembre 1993, viene dichiarato il fallimento della Professional Photo; e) successivamente alla dichiarazione di fallimento, e precisamente in data 13 ottobre 1994, il Ministro dell'Industria concede il richiesto contributo, emettendo il mandato n. 6078 e disponendo il relativo accreditamento di L. 116.378.000 alla FI.MEI. Leasing; e) il Fallimento della Professional Photo, sul presupposto che tale somma fosse stata illegittimamente trattenuta dalla FI.ME. Leasing a copertura del suo credito per canoni, in violazione della L. Fall., art. 44, - in quanto il pagamento, essendo intervenuto dopo la dichiarazione di fallimento, era destinato alla massa fallimentare -, agisce in giudizio per la dichiarazione di inefficacia del pagamento stesso rispetto ai creditori e per la conseguente condanna della FI.ME. Leasing al versamento della corrispondente somma.
4.2. - A tale fattispecie si applica - in forza del richiamo di cui alla L. 1 marzo 1986, n. 64, art. 17, commi 1 e 2 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) - il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 83 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), che detta le norme concernenti la "locazione finanziaria di attività industriali".
In particolare, il quadro normativo di cui al citato D.P.R. n. 218 del 1978, art. 83 per quanto in questa sede rileva, è il seguente:
a) il comma 1 (e il successivo art. 84) individua nella s.p.a. FI.ME. Leasing la società destinata a realizzare gli interventi di sua competenza previsti dallo stesso art. 83; b) il secondo comma definisce le operazioni di locazione finanziaria: "Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili ed immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito"; c) il commi 3 ed 6 prevedono, rispettivamente, la concessione, l'oggetto (e la misura del contributo) ed i suoi effetti sul contratto di locazione finanziaria: "La Cassa per il Mezzogiorno, per le operazioni realizzate dalla società di cui al primo comma, è autorizzata a concedere in unica soluzione al momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la società locatrice ed il conduttore, un contributo in conto canoni ..."; "La società locatrice di cui al comma 1 dovrà ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma da essa ricevuta ai sensi del comma 3"; d) infine, il comma 8 disciplina l'ipotesi di insolvenza del conduttore: "In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria è sciolto e la società locatrice di cui al primo comma è autorizzata a locare gli impianti ad un diverso conduttore, purché essi rimangano nel l'ambito di territori meridionali. Il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed è tenuto al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l'insolvenza di questi, che sono a suo carico". 4.3. - Tale disciplina normativa - e, in particolare, il secondo comma del succitato art. 83 - mostra chiaramente che il rapporto di leasing da essa nominativamente prefigurato è riconducibile alla fattispecie del leasing, o locazione, cosiddetti "finanziario" o "di godimento", nella quale il rapporto persegue essenzialmente una funzione di finanziamento a scopo di godimento, per una utilizzazione del bene da parte dell'utilizzatore durante tutto il periodo della sua potenziale attitudine all'impiego economico e, quindi, con una previsione dei canoni su base essenzialmente corrispettiva di tale godimento, che relega a patto marginale ed accessorio l'eventualità del trasferimento alla scadenza dietro pagamento del cosiddetto prezzo d'opzione (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 8919 del 1993, 1715 del 2001, 14760 del 2008).
La particolarità della fattispecie sta nella natura pubblica del finanziamento, erogato appunto dall'ente pubblico alla "società locatrice" - nella forma del "contributo in conto canoni", in unica soluzione - allo scopo di agevolare le imprese operanti nel Mezzogiorno d'Italia, mediante la riduzione, da parte della società locatrice, dei canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma ricevuta dalla stessa società locatrice (commi terzo e sesto dello stesso art. 83).
Un'ulteriore peculiarità è contenuta nel disposto del comma 8 dell'articolo in esame, nella parte in cui si statuisce che "In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria è sciolto ...": è evidente che il termine insolvenza è qui utilizzato dal legislatore nel senso di cui alla L. Fall., art. 1 - riferendosi, quindi, esclusivamente all'ipotesi di fallimento del conduttore-utilizzatore - e che, in tale ipotesi, detto contratto "è sciolto" - senza margini di opzione diversa da parte del curatore - a far data dalla sentenza di dichiarazione del fallimento. Lo stesso ottavo comma, poi, stabilisce che, a seguito dello scioglimento del contratto, "la società locatrice di cui al comma 1 è autorizzata a locare gli impianti ad un diverso conduttore, purché essi rimangano nell'ambito di territori meridionali", e che "il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed è tenuto al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l'insolvenza di questi, che sono a suo carico": tali disposizioni - interpretate, quanto ai rapporti tra la società locatrice ed il fallimento del conduttore- utilizzatore, per l'ipotesi in cui la società non proceda ad una nuova locazione finanziaria - comportano, secondo i principi ed in via generale, che la stessa società possa agire nei confronti del fallimento per la restituzione o la rivendicazione del bene locato, ai sensi della L. Fall., artt. 93 e 103, e per l'ammissione al passivo dei suoi crediti nascenti dal contratto, ivi compreso il prezzo d'opzione.
4.4. - Per quanto attiene specificamente alla sorte del contributo erogato dall'ente pubblico alla società locatrice, deve essere innanzitutto osservato che il Fallimento ricorrente non muove alcuna censura alla ricostruzione, operata dai Giudici a quibus, della disciplina di cui agli artt. 6, 7 e 8 della convenzione stipulata dalla FI.ME. Leasing con l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (Agensud) in data 11 novembre 1998 e, in particolare, all'affermazione secondo cui: "Nel caso poi in cui non si fosse addivenuti alla sostituzione con altro locatario ..., la Fime Leasing era tenuta a restituire all'Agenzia le quote di del contributo in conto canoni non erogate, maggiorate degli interessi ..." (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2 . , lettera C).
A tale ultimo riguardo, deve essere poi ribadito quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 4853 del 2000 - in una causa (avente oggetto diverso, ma) in cui era parte la stessa FI.ME. Leasing -, correttamente richiamata dagli stessi Giudici a quibus, e cioè che:
"... la società di leasing, che sia convenzionata con l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (ed a seguito della soppressione di questa Agenzia, con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato), per effetto di detta convenzione, a norma del D.M. Industria del 9 marzo 1994, emesso ai sensi del D.L. 7 dicembre 1993, n. 506, art. 5, comma 5 nonché del D.M. 3 maggio 1989, n. 233, svolge anche funzione di istruttoria della domanda di contributo e, successivamente alla concessione del contributo in favore dell'imprenditore richiedente (cioè l'utilizzatore), ne cura l'erogazione, attraverso il conto appositamente acceso dall'Ente erogante, in favore del beneficiario, effettuando detta ulteriore attività sempre sulla base della predetta convenzione instaurata tra essa società di leasing e l'Ente pubblico. In altri termini ed in buona sostanza, in questa attività di istruttoria, finalizzata alla concessione del contributo, e nella successiva attività di erogazione del contributo e quella successiva di trasmissione della documentazione di spesa e relazione finale (D.M. 9 marzo 1994), la società di leasing, operando sulla base della convenzione con l'Ente pubblico, agisce quale incaricata di pubblico servizio, non diversamente dalla situazione in cui l'Ente si avvalesse di proprie strutture, ed il denaro depositato sul conto acceso dall'ente, per quanto possa essere erogato dalla società finanziaria, essendo sottoposto ad un vincolo di destinazione, conserva la natura pubblica e non diviene di proprietà della società di leasing ...". Deve aggiungersi che, nel caso di specie - come non contestato -, il contributo in conto canoni è stato concretamente concesso ed erogato con il mandato di pagamento del Ministro dell'industria n. 6078 in data 13 ottobre 1994 mediante accredito alla FI.ME. Leasing, vale a dire circa un anno dopo il fallimento della s.a.s. Professional Photo di Nucci Mario e Soci, dichiarato con sentenza del 4 novembre 1993. In tale data, il contratto di locazione finanziaria de quo si era risolto ex lege (ai sensi del citato art. 83, comma 8), sicché erano venuti meno i presupposti stessi per la concessione del contributo in conto canoni alla Società poi fallita e, quindi, per la sua erogazione alla stessa da parte della FI.ME. Leasing (ai sensi del terzo e del sesto comma dello stesso art. 83), la quale infatti non ha ovviamente proceduto all'accreditamento di detto contributo nelle forme previste dalla legge e dalla menzionata convenzione. Dalle considerazioni che precedono consegue che lo stesso contributo, come non è mai divenuto di proprietà della FI.ME. Leasing per le ragioni già dette, così non è mai entrato a far parte del patrimonio della Società fallita per lo scioglimento del contratto alla data della dichiarazione di fallimento. Con l'ulteriore conseguenza che alla fattispecie non sono applicabili ne' la L. Fall., art. 42, comma 2 - secondo cui "sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento" -, ne' il successivo art. 44, comma 2, per il quale sono inefficaci rispetto ai creditori "i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento".
4.5. - Alla luce delle considerazioni che precedono emerge l'infondatezza sia del primo che del secondo motivo di ricorso. Quanto ai profili di censura di cui al primo motivo, è sufficiente osservare che è irrilevante stabilire la natura giuridica della FI.ME. Leasing - se cioè società "incaricata di pubblico servizio", ovvero ente privato -, rilevante essendo, invece, rispetto alla domanda del Fallimento, la circostanza che la stessa FI.ME. Leasing non è mai divenuta proprietaria della somma oggetto del contributo;
come parimenti irrilevante è la questione della qualificazione della situazione giuridica soggettiva della Società fallita rispetto al contributo, rilevante essendo, invece, la circostanza dello scioglimento del contratto alla data della dichiarazione di fallimento e, contestualmente ad esso, la carenza dello stesso presupposto per la concessione del contributo medesimo; così è del pari irrilevante - a prescindere da altre pur possibili osservazioni -, per le ora dette ragioni, la dedotta omissione di prova, quanto alla revoca e/o l'attribuzione a terzi del contributo. Quanto al secondo motivo, è ugualmente irrilevante -per le medesime ragioni - stabilire la natura giuridica del rapporto intercorrente tra la FI.ME. Leasing e la Società fallita rispetto alla domanda di contributo ed al suo incasso.
4.6. - Il terzo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale - peraltro proposto in via condizionata - restano assorbiti dalle considerazioni che precedono, concernenti specificamente l'inapplicabilità alla fattispecie sia della L. fall., art. 42, comma 2, sia della L. fall., art. 44, comma 2. 5. - Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.


P.Q.M.


Riuniti i ricorsi, rigetta i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti il terzo motivo ed il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale alle spese, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, ivi compresi Euro 2.00,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010