Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2459 - pubb. 08/11/2010

Accertamento del passivo, opposizione e produzione di nuovi documenti

Tribunale Marsala, 18 Ottobre 2010. Est. Russolillo.


Fallimento - Accertamento del passivo avanti al giudice delegato - Produzione di documenti - Decadenza - Esclusione - Termine dell'udienza di discussione - Natura perentoria - Esclusione.
Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione allo stato passivo - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità.



A seguito dell'abrogazione dell'art. 93, comma 7, legge fallimentare, nella fase di esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato non è più prevista alcuna sanzione decadenziale per l'ipotesi di inosservanza da parte del creditore dei termini per il deposito di documenti a sostegno della domanda di insinuazione. Il termine dell'udienza di discussione previsto dall'art. 95, comma 2 , legge fallimentare, non ha infatti natura perentoria, come può desumersi fra l'altro dalla circostanza che per l'ipotesi di omessa produzione incolpevole dei titoli giustificativi del credito il legislatore non prevede l'istituto della rimessione in termini ex artt. 184-bis o 153, co. 2, codice procedura civile, ma quello dell'ammissione con riserva volto ad evitare l'esperimento del giudizio di opposizione, che resta invece necessario in caso di omissione ingiustificata. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)

Il divieto di nuove produzioni documentali non può neppure desumersi dall'applicazione automatica dell'art. 345, codice procedura civile, al giudizio di opposizione allo stato passivo attesa la peculiarità di tale mezzo di impugnazione, il quale incarna tanto le caratteristiche del gravame (da cui si desume ad es. il divieto di proporre nuove domande), quanto quelle di una fase procedimentale a cognizione piena nella quale è possibile procedere all'assunzione delle prove che il creditore non sia stato in grado di fornire dinanzi al giudice delegato. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 93 l. fall.

Massimario, art. 95 l. fall.

Massimario, art. 99 l. fall.


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