Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2464 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 12 Maggio 2010, n. 11500. Rel., est. Piccininni.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Ripartizione dell’attivo tra creditori privilegiati, ipotecari e pignoratizi - Vendita di bene ipotecario - Ricavato - Prededuzione "pro quota" di spese della procedura e del compenso del curatore - Addebitabilità al creditore ipotecario - Condizioni - Criteri - Fondamento - Fattispecie.



In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, sul ricavato della vendita degli immobili gravati da garanzia reale (nella specie, ipotecaria) vanno collocate in prededuzione non solo le spese riconducibili alla conservazione e alla liquidazione del bene ipotecato ma anche una quota parte del compenso del curatore, ottenuta ponendo a confronto l'attività svolta nell'interesse generale e quella esercitata nell'interesse del creditore garantito, ed infine una porzione delle spese generali della procedura, da determinarsi in misura corrispondente all'accertata utilità delle stesse per il creditore garantito, adottando, ove non sia possibile un'esatta valutazione dell'incidenza delle spese generali su quelle specifiche, il criterio di proporzionalità, la cui applicabilità è tuttavia subordinata alla certezza dell'utilità di tali spese per il creditore garantito. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 39 l. fall.

Massimario, art. 111 l. fall.


  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.G.C. s.r.l. in persona del legale rappresentante quale mandataria di Banca Nazionale del lavoro s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, Via XXIV Maggio presso l'avv. NUZZO Antonio, che la difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Fallimento G. & B. Group s.p.a. in persona del curatore;
- intimato -
avverso il decreto del Tribunale di Milano emesso il fallimento n. 59184/94 in data 1.2.2005.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 4.3.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;
Udito l'avv. Andrea Pantellini su delega per la ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto dell'1.2.2005 il Tribunale di Milano rigettava il reclamo della S.G.C. s.r.l., quale mandataria di Banca nazionale del Lavoro, contro il provvedimento con il quale il giudice delegato del fallimento G & B Group s.p.a. aveva approvato e reso esecutivo il progetto di riparto finale predisposto dal curatore. In particolare la contestazione della S.G.C., era stata mossa in relazione all'addebito delle spese generali della procedura alla BNL, ammessa al passivo in via privilegiata ipotecaria per Euro 1.409.728,82 e in via chirografaria per Euro 647.741,25, nonché al criterio adottato per l'imputazione alla massa di una quota del compenso al curatore, contestazione che il tribunale aveva risolto in senso sfavorevole al reclamante, ritenendo che sul ricavato della liquidazione degli immobili gravati da garanzia reale dovesse incidere anche una quota delle spese generali, comprensiva del compenso del curatore oltre che - nella specie - del commissario giudiziale del concordato preventivo che aveva preceduto il fallimento, e che la quantificazione di detta quota dovesse essere determinata secondo un criterio di proporzionalità tra il valore dell'immobile garantito e quello degli altri beni facenti parte dell'asse fallimentare.
Avverso il detto decreto la S.G.C., proponeva ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., affidato ad un motivo, cui non resisteva l'intimato.
La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 4.3.2010.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso la S.G.C. ha denunciato violazione della L. Fall., art. 111 e vizio di motivazione laddove il tribunale aveva ritenuto corretto l'addebito dell'imputazione al creditore ipotecario di quota del compenso al curatore e delle spese generali della procedura, mentre invece queste avrebbero dovuto gravare su esso ricorrente esclusivamente nei limiti del loro collegamento con l'amministrazione e la liquidazione dei beni garantiti. La censura di violazione di legge (non quella relativa al vizio di motivazione, improponibile alla stregua della normativa all'epoca vigente) è fondata.
Osserva al riguardo il Collegio che il tribunale, dopo aver ritenuto incontestata la questione relativa all'addebito al creditore ipotecario delle spese riconducibili alla conservazione e alla liquidazione del bene ipotecato, ha individuato nel reclamo due profili di problematicità, di cui il secondo subordinato al primo, rispettivamente consistenti: a) nell'imputabilità o meno di una quota delle spese generali della procedura anche al ricavato della vendita del bene ipotecato; b) nella individuazione del relativo criterio di determinazione, nell'ipotesi di risposta positiva all'interrogativo prospettato sub a).
Lo stesso Tribunale, delineata dunque la questione nei termini indicati, ha poi ritenuto che parte delle spese della procedura dovessero gravare anche sul bene ipotecato (così rispondendo affermativamente all'interrogativo sub a), precisando inoltre, per la questione sub b), che al creditore ipotecario avrebbero dovuto essere addebitati i costi della gestione della procedura affrontati nel suo interesse, secondo un principio di proporzionalità (tra il ricavato della liquidazione dell'immobile ipotecato e quello della liquidazione degli altri beni) nel caso di impossibile individuazione di un differente criterio di ripartizione.
A seguito di tale premessa il tribunale aveva dunque rigettato il reclamo contro il piano di riparto predisposto dal curatore del fallimento, secondo il quale dal ricavato della vendita del bene ipotecato, pari a Euro 1.650116,06, dovevano essere detratte: 1) la quota relativa al compenso del curatore (pari a Euro 72.033,53); 2) le spese specifiche relative all'immobile ipotecato (pari a Euro 274.688,94); 3) la quota delle spese generali di gestione (pari a Euro 260.556,25).
La ricorrente non ha sollevato alcuna censura in ordine alla disposta detrazione dell' importo sub 2), concordando sul fatto che sul bene ipotecato dovessero gravare anche le spese specifiche di conservazione di quest'ultimo; non ha neanche contestato l'astratta riferibilità a suo carico, quale creditore ipotecario, delle spese sostenute per il compenso del curatore (sub 1), pur ritenendone tuttavia errata la relativa quantificazione per la parte attribuita (non dunque quella complessivamente determinata); ha viceversa lamentato l'addebito pro quota delle spese generali di gestione (sub 3), che al contrario a suo dire non avrebbero potuto essere imputate anche al creditore ipotecario.
Sul punto per vero il tribunale aveva precisato, come considerazione di carattere generale e preliminare, che "il ricavato della vendita dell'immobile posto a garanzia non possa essere decurtato da quei costi che siano stati affrontati anche nell'interesse dell'ipotecario", con l'ulteriore conseguenza che "il concorso alle spese andrà pertanto escluso per le attività non funzionali anche all'interesse del creditore con privilegio sull'immobile", precisazione che appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte.
In proposito è stato infatti affermato: a) per quanto riguarda il compenso del curatore, che questo va determinato ponendo comparativamente a raffronto l'attività da lui svolta nell'interesse generale della massa e quella specificamente riferibile all'interesse dei creditori garantiti (C. 97/5104); b) per quanto concerne la ripartizione delle spese in prededuzione sul ricavato della vendita dei beni ipotecati, che queste devono gravare anche sul detto ricavato, in misura corrispondente all'utilità - anche solo sperata - del creditore garantito (C. 06/13672, C. 06/2329, C. 71/3015). Tuttavia il tribunale, dopo la sopra richiamata e condivisibile premessa e l'ulteriore corretta precisazione che, nel caso di impossibile valutazione dell'incidenza delle spese generali su quelle specifiche che sarebbero state necessarie per la liquidazione del bene ipotecato, "sarà inevitabile il ricorso ad un criterio proporzionale" tra il ricavato delle due liquidazioni (dell'immobile ipotecato e degli altri beni), ha poi ritenuto che tale criterio dovesse essere applicato "in mancanza di certezze in merito all'inutilità, per l'ipotecario, di alcune delle spese rientranti in quelle globali", così ribaltando il parametro valutativo indicato da questa Corte, secondo cui al fine indicato occorre fare riferimento non già alla mancata certezza in ordine all'inutilità delle spese sostenute dalla procedura, ma all'accertata utilità delle stesse per il creditore garantito.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, perché determini la quota del compenso del curatore e delle spese generali della procedura imputabile al creditore ipotecario sulla base del criterio dell'utilità da esse ricavato sopra delineato. Il tribunale provvederà infine anche alla liquidazione delle spese generali del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010