Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24646 - pubb. 16/12/2020

Il contratto di mutuo con traditio di assegno circolare vincolato in pegno non è idoneo titolo esecutivo

Tribunale L'Aquila, 21 Dicembre 2018. Pres. Riviezzo. Est. Monica Croci.


Contratto di mutuo notarile – Consegna di assegno circolare al mutuatario e contestuale riconsegna dell’effetto al mutuante in pegno – Assenza di atto successivo in forma solenne attestante la successiva consegna al mutuatario della somma svincolata dal pegno – Inefficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.



Non è sufficiente a documentare l’esistenza del diritto certo, liquido ed esigibile alla restituzione della somma mutuata, sicché non può assurgere al rango di titolo esecutivo ex art. 474 co. 1 n. 2 c.p.c. con necessaria declaratoria di sospensione della procedura esecutiva, il contratto di mutuo pur se stipulato per atto pubblico notarile e pur se, nello stesso, la somma sia stata dichiarata in contratto come erogata, quietanzata e riconsegnata alla banca al fine della costituzione di pegno, il tutto a mezzo di assegno circolare, se poi non sia seguito da altro atto (di  erogazione, quietanza, etc.) che documenti l’effettiva successiva consegna della somma svincolata dal pegno al mutuatario ed il conseguente obbligo di restituzione.

Il fatto che tale successiva consegna risulti pacifica inter partes non può assolvere la mancanza, al riguardo, del titolo, poiché tale dato non risulta dal titolo e non è pertanto verificabile dall’organo esecutivo. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara

 

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