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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24658 - pubb. 18/12/2020.

Inadeguatezza dell'operazione: sottoscrizione della clausola, contestazione del cliente e onere della prova a carico dell'intermediario


Cassazione civile, sez. I, 22 Ottobre 2020. Pres. De Chiara. Est. Amatore.

Intermediazione finanziaria - Obbligo ex art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998 - Clausola contenente la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione - Sottoscrizione - Contestazioni dell’investitore - Onere della prova a carico dell’intermediario


In tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione da parte del cliente della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione d'inadeguatezza dell'operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese. (massima ufficiale)

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