Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2468 - pubb. 01/08/2010

Donazione indiretta di un immobile e fallimento del beneficiato

Cassazione civile, sez. I, 12 Maggio 2010, n. 11496. Rel., est. Bernabai.


Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Formazione dello stato attivo dell’eredità - Collazione ed imputazione - In genere - Resa dei conti - Acquisto di immobile con denaro del disponente ed intestazione ad altro soggetto - Portata - Donazione indiretta del bene e non del denaro - Configurabilità - Azione di riduzione - Principio della quota legittima in natura - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fallimento del beneficiato - Insinuazione al passivo del credito ex artt. 52 e 93 della legge fall. - Necessità.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - In genere - Donazione indiretta di immobile - Azione di riduzione del legittimario leso verso il beneficiario fallito - Domanda di insinuazione al passivo del credito - Necessità - Fondamento.



Nell'ipotesi di donazione indiretta di un immobile, realizzata mediante l'acquisto del bene con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, che ha quindi ad oggetto il bene e non già il denaro. Tuttavia, alla riduzione di siffatta liberalità indiretta non si applica il principio della quota legittima in natura (connaturata all'azione nell'ipotesi di donazione ordinaria di immobile ex art. 560 cod. civ.), poichè l'azione non mette in discussione la titolarità dei beni donati e l'acquisizione riguarda il loro controvalore, mediante il metodo dell'imputazione; pertanto mancando il meccanismo di recupero reale della titolarità del bene, il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito, con la conseguenza che, nell'ipotesi di fallimento del beneficiario, la domanda è sottoposta al rito concorsuale dell'accertamento del passivo ex artt. 52 e 93 della legge fall.. (massima ufficiale)


Massimario, art. 52 l. fall.

Massimario, art. 93 l. fall.


  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SAITTA POMPEO (c.f. STTPMP51R07C351Q), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 11, presso l'avvocato DI STEFANO ROMANA, rappresentato e difeso dall'avvocato BONAVIRI VINCENZA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO DI SAITTA VINCENZO E FIGLI S.N.C., NONCHÉ PERSONALE DI SAITTA VINCENZO E SAITTA FRANCESCO, in persona del Curatore avv. FRAGALÀ GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo STUDIO SEMINARA & ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall'avvocato LO FASO ANDREA, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 908/2004 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 01/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato ADOLFO ZINI, con delega, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato i 31 marzo 2000 il sig. SAITTA Pompeo conveniva dinanzi al Tribunale di Catania il fallimento di Saitta Vincenzo per ottenere la riduzione della donazione indiretta stipulata da Privitera Agatina, della quale egli era unico erede, in favore del fallito Saitta Vincenzo, avente ad oggetto due lotti di terreno su cui insistevano impianti per la vendita di carburante. Esponeva che il prezzo di tali beni, venduti dalla Commerciale Petroli s.p.a. a Saitta Vincenzo, era stato integralmente pagato dalla Privitera e che tale liberalità ledeva la sua quota legittima: onde, egli aveva diritto alla restituzione dei beni entro i limiti di reintegra della quota, ammontante a L. 650.000.000. Costituitasi ritualmente, la curatela eccepiva in via preliminare l'improponibilità dalla domanda, non prospettata nelle forme di cui alla L. Fall., art. 93, e, nel merito, l'insussistenza dell'allegata donazione indiretta.
Con sentenza 27 luglio 2002 il Tribunale di Catania dichiarava l'improponibilità della domanda e compensava le spese di lite. Il successivo gravame era respinto dalla Corte d'appello di Catania con sentenza 11 ottobre 2004.
La corte territoriale, premessa l'applicabilità - del resto incontroversa tra le parti - della L. Fall., art. 24, ne derivava l'assoggettamento dell'azione, di natura personale e non reale, alle forme proprie del rito concorsuale, disapplicate invece dall'attore. Avverso la sentenza, non notificata, proponeva ricorso per cassazione notificato il 7 novembre 2005, il sig. Pompeo Saitta, deducendo con unico motivo l'erronea applicazione della L. Fall., art. 24, dal momento che l'azione di riduzione per lesione di legittima non rientrava nel novero delle domande da esperire nelle forme dell'accertamento del passivo, ai sensi della L. Fall., artt. 52, 93 e 103: rispettivamente riferite ai diritti di credito ed alla rivendicazione e restituzione di beni.
Resisteva con controricorso la curatela del fallimento di Saitta Vincenzo, che depositava altresì memoria illustrativa, ex art. 378 cod. proc. civ., in cui sollevava eccezione pregiudiziale di nullità della procura alla lite.
All'udienza del 24 febbraio 2010 il Procuratore generale ed il difensore del fallimento precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dev'essere rigettata, in via preliminare, l'eccezione di nullità dalla procura alla lite rilasciata al difensore del Saitta a margine del ricorso. Proprio tale sua collocazione attesta che si tratta di una procura speciale ad hoc, indipendentemente dalla mancata indicazione della data. La posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume, infatti, dall'intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata; mentre, l'anteriorità rispetto alla notifica emerge con certezza dal contenuto della copia notificata del ricorso (Cass., sez. 1, 19 dicembre 2008, n. 29785).
Il ricorso è, peraltro, infondato.
Premessa l'improprietà del richiamo alla L. Fall., art. 24, che è norma sulla competenza territoriale - nella specie, incontroversa tra le parti in ordine ad un giudizio correttamente radicato presso il Tribunale di Catania, ov'era stato dichiarato il fallimento di Saitta Vincenzo - e non sul rito, si osserva che la domanda doveva essere proposta nelle forme di cui alla L. Fall., artt. 52 e 93. È vero che, l'acquisto di un immobile con denaro del disponente e intestazione ad altro soggetto (che il primo intende, in tal modo, beneficiare), costituendo lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, integra una donazione indiretta del bene stesso, e non del denaro (giurisprudenza consolidata, a partire da Cass. sez. unite, 5 agosto 1992, n. 9282; cfr. e plurimis, Cass., sez. 2, 26 agosto 2002, n. 12.486; Cass., sez. 1^, 6 aprile 2001, n. 5122). Tuttavia, alla riduzione delle liberalità indirette non si può applicare il principio della quota legittima in natura, connaturale invece all'azione nell'ipotesi di donazione ordinaria d'immobile (art. 560 cod. civ.); con la conseguenza che l'acquisizione riguarda il controvalore, mediante il metodo dell'imputazione, come nella collazione (art. 724 cod. civ.). La riduzione delle donazioni indirette non mette, infatti, in discussione la titolarità dei beni donati, ne' incide sul piano dalla circolazione dei beni. Viene quindi a mancare il meccanismo di recupero reale della titolarità del bene; ed il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta, dev'essere ottenuto dal legittimario sacrificato con le modalità tipiche del diritto di credito. Ne discende, de piano, la sottoposizione al rito concorsuale della domanda proposta nei confronti del fallimento del beneficiano della donazione indiretta, secondo quanto disposto dalla L. Fall., artt. 52 e 93.
Il ricorso è dunque infondato e va respinto; con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 2.800,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010