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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24717 - pubb. 09/01/2021.

Nelle negoziazioni tra intermediari finanziari e operatori qualificati si applicano nondimeno gli artt. 21 e 23 del testo unico della finanza


Cassazione Sez. Un. Civili, 18 Dicembre 2020, n. 29107. Pres. Curzio. Est. Di Marzio.

Intermediazione finanziaria – Contratti derivati Interest Rate Swap – Obbligo di rispettare gli artt. 21 e 23 TUIF nelle negoziazioni con operatori qualificati – Onere alla prova – Grava in capo agli intermediari la prova di avere agito con specifica diligenza


Nelle negoziazioni tra intermediari finanziari e operatori qualificati si applicano nondimeno gli artt. 21 e 23 del testo unico della finanza, con la conseguenza che la banca, a fronte della domanda attrice, ha il dovere di provare di avere agito con la specifica diligenza richiesta (prova che, nel caso concreto, la banca non aveva fornito, in mancanza della produzione del sottostante contratto di finanziamento). (Marco Dalla Zanna) (riproduzione riservata)

(Conferma Appello di Milano, 13 novembre 2018, la quale, a sua volta, conferma Trib. Milano 13 settembre 2016)

Segnalazione dell’Avv. Marco Dalla Zanna



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