Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24729 - pubb. 13/01/2021

Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. della contestazione disciplinare e recapito alternativo

Tribunale Vicenza, 29 Dicembre 2020. Est. Talamo.


Contestazione disciplinare – Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. – Riparto dell’onere probatorio – Recapito alternativo



In base all’art. 1335 c.c. ogni dichiarazione – quale certamente è un atto di licenziamento ovvero una contestazione disciplinare - diretta ad una determinata persona si reputa da questa conosciuta nel momento in cui la comunicazione giunge all’indirizzo del suo destinatario [e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale]; potendo la detta presunzione (relativa) essere vinta dalla dimostrazione da parte del destinatario della dichiarazione di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

Dovendosi anche evidenziare, con riferimento all’assenza colpa ed al concetto di impossibilità di avere notizia della comunicazione, come questa si sostanzi nell'impossibilità da parte del destinatario di avere conoscenza della dichiarazione per circostanze eccezionali (come una improvvisa e grave malattia) ed estranee alla sua volontà e che lo abbiano tenuto lontano dal luogo di destinazione della dichiarazione stessa ed abbiano in tal modo interrotto in modo assoluto il suo collegamento (anche telefonico od epistolare) con tale luogo, essendo quindi necessario che il destinatario dimostri un fatto o una situazione che spezzi od interrompa in modo duraturo il collegamento tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e che tale situazione sia incolpevole, vale a dire non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. Nel caso di specie il ricorrente avrebbe ad esempio potuto fornire al datore di lavoro proprio recapito al di fuori dell’Italia ovvero concordare/comunicare al datore di lavoro altra metodologia per essere contattato. (Francesco Fontana) (Sara Cattarinussi) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Francesco Fontana e Sara Cattarinussi



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