Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24743 - pubb. 16/01/2021

L’atto con il quale il curatore sospende la vendita immobiliare non è ricorribile per cassazione

Cassazione civile, sez. I, 21 Novembre 2019, n. 30455. Pres. Didone. Est. Pazzi.


Fallimento – Procedimento di vendita – Impugnazione degli atti del curatore – Ricorribilità per cassazione – Esclusione



Il decreto con il quale il tribunale fallimentare provvede, ai sensi della L. Fall., art. 36, sul reclamo avverso il decreto del giudice delegato adito contro gli atti di amministrazione del curatore non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti di controllo circa l'utilizzo dei poteri di amministrazione del patrimonio del fallito da parte del curatore, dovendosi di conseguenza escludere che lo stesso sia impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

[Nel caso di specie, era stato impugnato l’atto con il quale il curatore, ai sensi della L. Fall., art. 107, comma 4, aveva sospeso la vendita dell'immobile oggetto di una procedura competitiva già espletata (nel cui ambito la reclamante era risultata aggiudicataria) e indetto nuova gara (alla quale la medesima compagine aveva preso parte e ove si era nuovamente resa aggiudicataria del compendio posto in vendita, seppur a maggior prezzo, salvo poi non versare il corrispettivo e perdere la cauzione).] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


Fatti

1. Il giudice delegato al fallimento di "Ditta (*) s.n.c. (*)" nonchè dei soci S.L., S.M. e S.P. dichiarava inammissibile, per tardività, il reclamo proposto da Immobiliare F. s.r.l. avverso l'atto con cui il curatore, ai sensi della L. Fall., art. 107, comma 4, aveva sospeso la vendita dell'immobile oggetto di una procedura competitiva già espletata (nel cui ambito la reclamante era risultata aggiudicataria) e indetto nuova gara (alla quale la medesima compagine aveva preso parte e ove si era nuovamente resa aggiudicataria del compendio posto in vendita, seppur a maggior prezzo, salvo poi non versare il corrispettivo e perdere la cauzione).

2. Il Tribunale di Brescia, a seguito del reclamo proposto da Immobiliare F. s.r.l., riteneva che la lettera inviata dal curatore all'aggiudicataria il 6 novembre 2012, il cui contenuto risultava completo di ogni elemento necessario rispetto ai suoi fini informativi, fosse idonea a far decorrere il termine di impugnazione previsto dalla L. Fall., art. 36, comma 1, dovendosi di conseguenza reputare tardivo il gravame introdotto dall'aggiudicataria soltanto in data 25 novembre 2012.

3. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso Immobiliare F. s.r.l. prospettando un unico, articolato, motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso il fallimento di "Ditta (*) s.n.c. (*)" nonchè dei soci S.L., S.M. e S.P..

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c..

 

Motivi

4. Occorre preliminarmente rilevare l'inammissibilità del ricorso presentato.

Assume parte ricorrente che la proponibilità del ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, da lei presentato discenderebbe dalla natura decisoria del decreto con cui il Tribunale ha statuito sull'atto gestorio compiuto dal curatore.

Una simile natura tuttavia non è di per sè sufficiente a rendere esperibile il rimedio utilizzato.

In vero il ricorso di cui all'art. 111 Cost., comma 7, è sì esperibile avverso i provvedimenti che presentino i requisiti, oltre che della definitività, anche della decisorietà, dovendosi però intendere per decisorietà l'attitudine della statuizione a incidere su diritti soggettivi con la particolare efficacia del giudicato quale effetto tipico della giurisdizione contenziosa (cfr. Cass., Sez. U., 27073/2016).

Il decreto del Tribunale, nel provvedere ai sensi della L. Fall., art. 36, comma 2, in ordine alla statuizione del giudice delegato avanti al quale era stata contestata la legittimità dell'atto di amministrazione del curatore, non può dirsi risolutore di una controversia su diritti soggettivi, ma costituisce una misura annoverabile tra i provvedimenti che, pur con riflessi indiretti sulla posizione della parte coinvolta (la quale potrà contestare, nella competente sede decisoria, gli effetti che dall'attività così esercitata si pretendono far derivare; Cass. 18622/2010), attengono all'esercizio della funzione di controllo circa l'utilizzo, da parte dell'organo gestorio della procedura, del potere di amministrazione sul patrimonio del fallito.

Il provvedimento impugnato non riveste quindi quel carattere di decisorietà necessario a consentire l'introduzione del rimedio esperito.

Al riguardo va perciò ribadito, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 11217/2018, Cass. 8870/2012), che il decreto con il quale il Tribunale fallimentare provvede, ai sensi della L. Fall., art. 36, sul reclamo avverso il decreto del giudice delegato adito contro gli atti di amministrazione del curatore non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti di controllo circa l'utilizzo dei poteri di amministrazione del patrimonio del fallito da parte del curatore, dovendosi di conseguenza escludere che lo stesso sia impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

5. Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l'esame del motivo di ricorso presentato.

6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019.