Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2479 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 18 Marzo 2010, n. 6623. Rel., est. Fioretti.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione allo stato passivo - In genere - Mancata comparizione delle parti - Cancellazione della causa dal ruolo ex artt. 181 e 307 cod. proc. civ. - Riassunzione - Ammissibilità - Condizioni.

Procedimento civile - Cancellazione della causa dal ruolo - Per mancata comparizione delle parti - Opposizione allo stato passivo - Mancata comparizione delle parti - Cancellazione della causa dal ruolo - Riassunzione - Ammissibilità - Condizioni.



Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, ai sensi degli artt. 98 e 99 legge fall. (nel testo applicabile "ratione temporis"), trovano applicazione le norme del codice di rito che disciplinano il giudizio di primo grado, a parte le espresse deroghe contenute nella disciplina speciale, per cui il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo dovuto ad inerzia endoprocessuale delle parti e disposto ex artt. 181 e 307 cod. proc. civ., non determina l'estinzione del processo, nel caso in cui il creditore opponente si sia costituito tempestivamente nel termine perentorio, disposto dal medesimo art. 98, di cinque giorni prima dell'udienza fissata dal giudice delegato per la comparizione delle parti. Ne consegue che, a seguito della predetta cancellazione, il processo può essere riassunto nel termine di un anno dalla data della relativa ordinanza, e, in caso di riassunzione tardiva, l'estinzione può essere dichiarata solo se eccepita dalla parte. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 98 l. fall.

Massimario, art. 99 l. fall.


  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - rel. Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 23031-2006 proposto da:
SIANO FRANCESCO PAOLO (c.f. SNIFNC44C22I438F), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA 341-INT. 7/C, presso l'avvocato RIITANO DOMENICO PIO, rappresentato e difeso dagli avvocati BUONAIUTO NUNZIO, CAGGIANO MARCO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO CASA DI CURA PER OSTETRICIA E GINECOLOGIA SANTA MARIA LA BRUNA S.R.L.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2477/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/08/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.1.2000 Siano Francesco Paolo proponeva opposizione allo stato passivo del Fallimento della s.r.l. Casa di Cura per Ostetricia e Ginecologia Santa Maria La Bruna, lamentando la mancata ammissione al passivo di un credito privilegiato, avente causa da rapporto di lavoro subordinato, per L. 63.052.558. Alla udienza di comparizione delle parti del 22 giugno 2000 nessuno compariva in giudizio e parimenti nessuno compariva alla successiva udienza del 25.1.2001, fissata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., per cui la causa veniva cancellata dal ruolo.
Il ricorrente riassumeva la causa e il ricorso ed il decreto di riassunzione venivano notificati al curatore che restava contumace. Espletata la istruttoria con la esibizione di documenti e l'assunzione di testi, il Tribunale di Torre Annunziata adito dichiarava inammissibile l'opposizione per tardiva costituzione dell'opponente.
Detta sentenza veniva impugnata dal Siano dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, che rigettava l'appello.
Avverso tale sentenza Siano Francesco Paolo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L'intimato Fallimento della s.r.l. "Casa di Cura per ostetricia e ginecologia Santa Maria La Bruna" non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Omessa Motivazione. Violazione e falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 98 e 99 ovvero dei principi generali disciplinanti il procedimento di opposizione allo stato passivo proposto dal creditore escluso. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c..
Deduce il ricorrente che la Corte d'Appello, dopo avere riscontrato la tempestività della sua costituzione in giudizio, avrebbe dovuto accogliere il gravame. Invece lo ha rigettato osservando, rilievo fatto d'ufficio, che alla cancellazione della causa dal ruolo disposta dall'istruttore, perché nessuno, dopo la costituzione dell'opponente in giudizio, era comparso all'udienza fissata per la comparizione delle parti e neppure alla successiva udienza di rinvio, doveva parimenti ricollegarsi la presunzione di abbandono prevista dal legislatore per la costituzione fuori termine.
Ciò perché, essendo il giudizio di opposizione di tipo impugnatorio, con forme abbreviate e semplificate per le esigenze proprie del procedimento fallimentare, la cancellazione della causa dal ruolo, derivante da inerzia processuale, determinerebbe l'effetto di immediata estinzione del processo, quale sanzione di comportamento omissivo incompatibile con la natura e le forme dell'azione, e, quindi, l'improcedibiltà della impugnazione.
Tale decisione, secondo il ricorrente, sarebbe censurabile per non avere indicato il giudice a quo la fonte normativa dalla quale i principi summenzionati sono stati enucleati, presupposto questo indefettibile per consentire l'esercizio del potere di controllo in ordine alla conformità a diritto della statuizione adottata dal giudicante Tale omissione renderebbe la motivazione della sentenza impugnata, in punto di diritto, apparente.
Nè la conseguenza di improcedibilità summenzionata potrebbe essere ricavata dagli artt. 98 e 99, L. Fall., ai quali - alla luce del tenore letterale degli stessi, ed in considerazione del fatto che, contenendo deroghe al rito comune, non sarebbero suscettibili di interpretazione analogica - non potrebbe ricondursi la previsione della causa di estinzione applicata dal giudice a quo e tantomeno il potere di rilevarla d'ufficio nel grado di giudizio successivo a quello, in cui la predetta causa di estinzione sarebbe maturata. Nè le affermazioni censurate potrebbero essere ricondotti alle forme "abbreviate e semplificate" del procedimento fallimentare, atteso il fondamentale principio secondo cui ubi lex voluit, dixit, ubi nolui tacuit.
La Corte d'Appello, tra l'altro, avrebbe violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., decidendo su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, essendo l'eccezione di estinzione per inerzia della parte riservata dall'art. 307 c.p.c. all'esclusivo impulso della parte nei confronti della quale è maturata.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 181 e 307 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 98 e 99 ovvero dei principi generali disciplinanti il procedimento di opposizione allo stato passivo proposto dal creditore escluso. Violazione e falsa applicazione dell'art. 161 c.p.c..
La corte di merito non avrebbe correttamente applicato il principio secondo il quale, qualora il processo sia stato riassunto secondo forme, termini e modalità difformi dai canoni legali e l'eccezione di estinzione non sia stata proposta nel relativo grado di giudizio, legittimamente il processo prosegue fino alla sentenza, anche se la parte interessata sia rimasta contumace.
Inoltre avrebbe violato la disposizione dell'art. 161 c.p.c., atteso che ogni eventuale vizio della sentenza di primo grado, anche per ragioni attinenti al regolare svolgimento del grado di giudizio, avrebbe dovuto essere proposto "nei limiti e secondo le regole proprie" dell'appello da parte della contumace curatela, rimanendo diversamente preclusa la rilevabilità del medesimo vizio in grado di appello.
I due motivi di ricorso, che per essere strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
La Corte d'appello giustifica la ritenuta improcedibilità della impugnazione ed il conseguente rigetto del gravame, assumendo che, essendo il giudizio di opposizione di tipo impugnatorio, caratterizzato da forme abbreviate e semplificate per le esigenze proprie del procedimento fallimentare, la avvenuta cancellazione della causa dal ruolo per l'inerzia delle parti avrebbe determinato la immediata estinzione del processo e, quindi, la improcedibilità dello stesso.
Tale tesi non può essere condivisa.
Devesi osservare, innanzi tutto, che dalla L. Fall., art. 99 emerge chiaramente che l'opposizione allo stato passivo non è configurata come appello al provvedimento del giudice delegato, atteso che detta norma prevede che la sentenza del Tribunale, che decide sulla opposizione, può essere appellata nel termine di quindici giorni e che quella della Corte d'Appello, che decide sul gravame, può essere, a sua volta, impugnata con ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni.
Pertanto, a parte le deroghe previste dagli artt. 98 e 99, L. Fall., che per questo debbono essere considerate norme di carattere eccezionale e, come tali, non suscettibili di interpretazione analogica, il giudizio di opposizione alla esecuzione è regolato dalle norme del codice di rito che disciplinano il giudizio di primo grado.
Tra queste vengono in considerazione: l'art. 181 c.p.c. ed in particolare, nel caso di specie, il comma 1, il quale dispone che se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere da comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo; l'art. 307 c.p.c. là ove dispone che, nella ipotesi in cui sia stata ordinata la cancellazione della causa, il processo deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno dalla data del provvedimento di cancellazione, che, se non si provveda in tal senso, il processo si estingue, che l'estinzione opera di diritto, ma che deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni sua difesa. Da quanto precede si evince che se il processo viene riassunto tempestivamente o se, nonostante la tardiva riassunzione, la parte interessata non eccepisce tempestivamente, nel medesimo giudizio, che il processo si è estinto, il processo deve proseguire, senza che il giudice possa, in quest'ultimo caso, rilevare d'ufficio la intervenuta estinzione del processo. Non lo può fare nel giudizio di primo grado e tanto meno potrebbe il giudice rilevarla d'ufficio nel giudizio di appello.
Tali disposizioni non potrebbero ritenersi derogate dagli artt. 98 e 99 della legge fallimentare, dato che non contengono alcuna disposizione specifica che lo consenta. L'art. 98, L. Fall., dispone che i creditori esclusi dallo stato passivo o ammessi con riserva, che abbiano proposto opposizione allo stato passivo, devono costituirsi in giudizio almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata dal giudice per la comparizione delle parti e che, se il creditore che ha proposto l'opposizione non si costituisce, questa si reputa abbandonata.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte detto termine, in considerazione delle esigenza di certezza e celerità del procedimento di verifica dello stato passivo, si ritiene perentorio; l'inosservanza di esso determina l'inammissibilità della opposizione, rilevabile d'ufficio, nonché la impossibilità di proporre una nuova insinuazione del credito, rendendo, pertanto, immodificabile il provvedimento assunto dal giudice delegato in sede di verifica.
Tali gravissime conseguenze non potrebbero essere ricondotte, in mancanza di una espressa disposizione di legge, anche al provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo disposto dal giudice, che procede alla istruzione della causa, atteso che la disposizione, di cui all'art. 98, L. Fall., in esame, come detto, essendo di stretta interpretazione, non è suscettibile di interpretazione analogica. Nè la conseguenza della estinzione del processo per la intervenuta cancellazione dal ruolo e la conseguente improcedibilità dello stesso, ritenuta dal giudice a quo, potrebbero ricavarsi dalle disposizioni dell'art. 99, L. Fall., che detta alcune regole particolari circa la istruzione dell'opposizione e la relativa sentenza, ma nessuna disposizione che costituisca deroga agli artt. 181 e 307 c.p.c. e dalle quali si possa ricavare la esistenza di principi giuridici, che possano giustificare la soluzione adottata dalla Corte di Appello.
Pertanto, la corte d'appello, rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la costituzione dell'opponente era tempestiva, essendo stata la causa in primo grado riassunta dopo la cancellazione della causa dal ruolo e addirittura istruita con il deposito di documenti e la escussione di testi, non avrebbe dovuto ritenere improcedibile la proposta opposizione, ma, essendo l'appello fondato, avrebbe dovuto decidere la causa nel merito, non ricorrendo nessuna delle ipotesi per le quali la causa, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve essere rimessa al giudice di primo grado. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione. P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010