Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24790 - pubb. 27/01/2021

Determinatezza o determinabilità della clausola sulla commissione di massimo scoperto

Tribunale Siena, 18 Gennaio 2021. Est. Moggi.


CMS – Condizioni minime di determinatezza e determinabilità; corrispettivo su accordato e commissione di istruttoria – Necessità di pattuizione; c/c mancata indicazione I.S.C. / T.a.e.g. – Fonte di responsabilità precontrattuale



Ai sensi degli artt. 117 TUB e 1346 c.c., per la validità della clausola sulla commissione di massimo scoperto devono ricorrere i requisiti della determinatezza o determinabilità e dunque devono essere previsti sia il tasso percentuale della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la periodicità di addebito, in assenza dei quali non può ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, in quanto non si può ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell’effettivo contenuto giuridico della clausola e, del suo “peso” economico.

Devono ritenersi illegittime e dunque nulle le commissioni sostitutive della commissione di massimo scoperto, ovvero corrispettivo su accordato e commissione di istruttoria, laddove prive di pattuizione.

La mancata indicazione dell’I.S.C. / T.a.e.g. costituisce violazione di una regola di comportamento, dalla quale può quindi derivare una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale. (Giampaolo Morini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Giampaolo Morini



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