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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24793 - pubb. 28/01/2021.

Rimborso forfettario al commissario giudiziale del concordato preventivo delle spese generali


Cassazione civile, sez. VI, 26 Novembre 2020, n. 26894. Pres., est. Ferro.

Commissario giudiziale - Compenso - Rimborso forfettario delle spese generali - Necessità - Conseguenze - Liquidazione onnicomprensiva - Legittimità - Esclusione


Il decreto di liquidazione del compenso spettante al commissario giudiziale del concordato preventivo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.m. n. 30 del 2012, prevede quale autonoma voce il rimborso forfettario delle spese generali (nella misura del 5% del dovuto), sicché viola tale disposizione la liquidazione onnicomprensiva sia in quanto non reca la corrispondente indicazione, sia in quanto rende oggettivamente impossibile ricavare l'eventuale inclusione dello stesso all'interno dell'importo così unitariamente determinato. (massima ufficiale)

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