Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24807 - pubb. 30/01/2021

La procedura competitiva di all’art. 163 bis l.f. non è obbligatoria per la vendita dei beni personali del socio

Tribunale Mantova, 07 Gennaio 2021. Pres. Gibelli. Est. Bernardi.


Concordato preventivo proposto da società in nome collettivo – Messa a disposizione dei creditori del ricavato della vendita di beni personali del socio – Apertura di procedura competitiva ex art. 163 bis l.f. per la vendita del bene personale – Esclusione



In caso di concordato preventivo promosso da società in nome collettivo, poiché la previsione di cui all’art. 184 l.f. non determina l’estensione della procedura concordataria al patrimonio dei soci che rimane ad esso estranea, la vendita a terzi di beni personali del socio il cui ricavato si intende mettere a disposizione dei creditori concordatari non richiede l’apertura di una procedura competitiva ai sensi dell’art. 163 bis l.f. che va disposta solo con riguardo al patrimonio del soggetto proponente il concordato che è e rimane la società. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


omissis

- considerato che, con ricorso ex art. 161 I co. l.f. depositato il 23-12-2020, la società G. s.n.c. di … (c.f.: …) con sede in R., via T., 42 ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

- osservato che il concordato proposto è di tipo liquidatorio;

- considerato che sussistono i presupposti e le condizioni di cui all’art.160 l.f.;

- rilevato che la società svolge attività commerciale (acquisto, vendita, permuta, locazione e gestione di immobili in genere) e supera i limiti di cui all’art. 1 legge fall. e che si trova da tempo in stato di crisi, come emerge dai dati dalla stessa esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria;

- rilevato che è stata allegata la delibera dell’assemblea tenuta dai soci M. G. M. (nato a … il …) e S. R. (nato a … il …) ai sensi dell’art. 152 l.f.;

- osservato che le relazioni di cui agli artt. 161 co. III e 160 cpv. l.f. e 182 ter l.f. redatte dal dott. D. B., professionista in possesso dei requisiti di legge, che attestano la veridicità dei dati esposti dalla società e la fattibilità del piano nonché le ragioni del degrado al chirografo dei crediti privilegiati, anche di natura tributaria, appaiono adeguate e sufficientemente motivate;

- considerato che la documentazione depositata, in conformità alla previsione dell’art. 161 l.f., è completa e regolare, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all’utilità che la società proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

- rilevato che la società istante aveva già presentato domanda di concordato c.d. in bianco ex art. 161 VI co. l.f. in data 10-2-2020 alla quale era stata ammessa con decreto di questo Tribunale del 13-2-2020, domanda alla quale la istante ha successivamente rinunciato sicché il procedimento, con decreto del 20-11-2020, è stato dichiarato estinto;

- considerato che non risultano pendenti ricorsi di fallimento sicché, anche in considerazione del breve termine intercorso dal deposito della rinuncia alla precedente domanda di concordato in bianco, deve escludersi che la proposizione della presente proposta concordataria integri un abuso dello strumento processuale in danno dei creditori, evidenziandosi peraltro che lo stesso legislatore dell’emergenza ha introdotto diverse norme volte a favorire la proposizione di domande finalizzate ad una soluzione concordata della crisi di impresa, anche nelle forme della rinuncia alla domanda di concordato originariamente proposta (v. art. 9 del decreto legge n. 23/2020 convertito con legge n. 40/2020);

- osservato che la proposta, anche con l’apporto di finanza esterna da parte di soggetti estranei alla compagine societaria, prevede pagamenti di tutti i crediti entro il 30-6-2024 con suddivisione dei creditori in tre classi come di seguito:

- classe 1) crediti tributari dello stato degradati (soddisfo al 23,99%);

- classe 2) crediti ipotecari e con privilegio generale (vantati da istituti bancari, professionisti e amministrazioni finanziarie locali) degradati e x art. 160 II co. l.f. (soddisfo al 23,20%);

- classe 3) creditori chirografari per natura, compresi i creditori per IVA di rivalsa degradati dal rango privilegiato a quello chirografario ex art. 182 ter co. 1 l.f. (soddisfo al 23,20%);

- considerato che la differenziazione prospettata tra le varie classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe, per cui deve ritenersi che siano stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi secondo quanto previsto dall’art. 160 lett. I co. lett. c) l.f. rilevandosi che l'omogeneità dei crediti raggruppati non può essere affermata in termini di assoluta identità, essendo sufficiente la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, che rendano di secondario rilievo quelli differenzianti, in modo da far apparire ragionevole una comune sorte satisfattiva per le singole posizioni costituite in classe (v. Cass. 16-4-2018 n. 9378);

- ritenuto che la constatata mancanza dei beni sui quali esercitare il privilegio speciale derivante dalla rivalsa IVA, ex art. 2758 co. 2 c.c., attestata dal dott. B. con separato atto, comporta che i titolari di tale tipo di credito avranno diritto di esprimere il proprio voto in ordine alla proposta concordataria;

- considerato, a tale proposito, che il principio di degradazione del credito privilegiato per incapienza ovvero assenza dei beni offerti in garanzia costituisca principio generale di diritto sostanziale, che non trova deroga nel procedimento di concordato preventivo e che la antergazione si giustifica poiché il privilegio speciale presuppone un rapporto diretto con il bene, vincolato alla soddisfazione del credito assistito dalla prelazione speciale, rapporto che deve essere sempre valutato in concreto e deve permanere fino al momento della realizzazione del credito, laddove gli eventi che comportano la distruzione od il perimento materiale del bene vincolato o la cessazione della sua appartenenza al patrimonio del debitore provocano inevitabilmente l’estinzione del privilegio;

- rilevato altresì che nel concordato preventivo di tipo liquidatorio, a differenza che nel fallimento, non può mai verificarsi l’ipotesi della sopravvenienza del cespite sicché, onde verificare la sussistenza del privilegio, non si può che fare riferimento al momento della proposta di ammissione alla procedura;

- osservato che i creditori con diritto di privilegio sui cespiti della società e per i quali è previsto l’integrale soddisfacimento non vanno ammessi al voto essendo previsto che la liquidazione avvenga entro il 30-6-2024 e, pertanto, in tempi compatibili con quelli tecnici ordinariamente necessari nell’ambito delle vendite coattive sicché non vi è l’esigenza di compensare tali soggetti con l’ammissione al voto concordatario (cfr. Cass. 18-6-2020 n. 11882);

- rilevato che i creditori privilegiati ed il cui credito è stato degradato al chirografo ai sensi degli artt. 160 II co. e 182 ter l.f. non potendo la prelazione trovare capienza, come attestato dal dott. B., sono stati ammessi al voto concordatario;

- osservato che la proposta prevede il pagamento integrale di tutti i crediti prededotti e privilegiati e assicura ai chirografari il pagamento di almeno il 20%;

- ritenuto che l’assicurazione della percentuale minima del 20% nel rispetto della previsione del comma IV dell’art.160 l.f. come novellato dal d.l. 83/2015 convertito con legge n. 132/15 sia da intendersi come impegno vincolante e preciso dell’imprenditore supportato, come nella specie, da un piano prudenziale e coerente e nonché dalla previsione di un fondo di riserva di € 159.000,00;

- osservato che il socio illimitatamente responsabile S.R. si è impegnato a mettere a disposizione del liquidatore il ricavato della vendita dei cespiti immobiliari ad uso abitativo siti in G. e di cui egli è titolare onde distribuirlo ai creditori, cessione da perfezionarsi subordinatamente alla omologa del concordato;

- osservato che, in relazione a tali immobili, risulta stipulato un contratto preliminare e che secondo la prospettazione della società preponente, trattandosi di apporto di finanza esterno, non occorre disporre per essi la procedura competitiva di cui all’art. 163 bis l.f.;

- considerato che la previsione di cui all’art. 184 l.f. non determina l’estensione della procedura concordataria al patrimonio dei soci che rimane ad esso estranea (cfr. Cass. 17-5-2019 n. 13391; Cass. 30-8-2001 n. 11343; Trib. Cuneo 19-12-2016; Trib. Rimini 18-6-2015; Trib. Rovigo 8-7-2014);

- ritenuto pertanto che, in relazione alla vendita dei predetti cespiti, non debba farsi luogo alla procedura della vendita competitiva ex art. 163 bis l.f. che va disposta solo con riguardo al patrimonio del soggetto proponente il concordato che è e rimane la società e non i suoi soci benché illimitatamente responsabili;

 

p.t.m.

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di G.. s.n.c. di … (c.f.: …) con sede in R., via T., 42;

- nomina giudice delegato per la procedura di concordato il dott. Mauro P. Bernardi;

- nomina quale Commissario Giudiziale *;

- ordina alla società ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

- determina in € 26.412,00 pari al 20% dell’importo per spese che si presumono necessarie per l’intera procedura[1], la somma che entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto, la società ricorrente dovrà versare su libretto bancario nominativo intestato alla società in concordato preventivo – in persona del Commissario Giudiziale (da costituirsi presso primario istituto di credito operante in Mantova individuato dalla proponente), mediante deposito in Cancelleria del libretto medesimo, importo determinato tenuto conto del presumibile compenso del commissario giudiziale e del liquidatore e di ogni ulteriore onere di procedura;

- fissa per l’adunanza dei creditori l’udienza del 7-5-2021 ore 9,15 assegnando termine sino al 31-1-2021 per la comunicazione ai creditori della proposta a cura del commissario giudiziale ai sensi del novellato art. 171 l.f.;

- dispone che al Pubblico Ministero sia trasmessa copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172 l.f.;

- manda alla Cancelleria per la pubblicità prescritta dall’art. 166 L.F., esclusa la pubblicazione su giornali;

- manda al Commissario Giudiziale affinché notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l.f., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l’annotazione sui pubblici registri.

Mantova, 7 gennaio 2021.



[1] Quantificate nella proposta in € 132.063,00.