Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2489 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 02 Febbraio 2010, n. 2411. Rel., est. Mammone.


Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Controversie assoggettate - In genere - Controversie fra il creditore ed uno dei condebitori in solido - Improcedibilità per fallimento del secondo - Proseguibilità nei confronti degli altri condebitori "in bonis" - Ammissibilità - Nella sede ordinaria derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro - Estensione - Prosecuzione anche nei confronti del fallito - Limiti - Domanda di declaratoria dell'illegittimità di licenziamento - Configurabilità - Fattispecie relativa a fallimento di società cedente l'azienda.



L'improcedibilità del giudizio fra il creditore ed uno dei condebitori in solido, determinata dal fallimento del secondo, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori "in bonis" nella sede ordinaria, ivi compresa quella derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro, che pure non deroga alla "vis attractiva" del tribunale fallimentare, ferma la permanenza della giurisdizione del lavoro anche rispetto al fallito, ove nei suoi confronti sia proposta domanda di dichiarazione di illegittimità del licenziamento. (Nella specie una domanda di condanna al pagamento di spettanze retributive era stata proposta in via solidale contro due società, deducendosi che era intervenuto tra di esse un trasferimento d'azienda, e nel corso del giudizio la supposta cedente era stata dichiarata fallita). (massima ufficiale)


Massimario, art. 24 l. fall.


  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KLIK SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell’avvocato LAVIANO GILDA, rappresentata e difesa dall’avvocato NAPPI SEVERINO, giusta procura a margine del ricorso per regolamento di competenza;
- ricorrente -
contro
PONTILLO RITA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine della memoria difensiva;
- resistente -
e contro
FALLIMENTO DELLA VOXTEL SPA;
- intimata -
avverso il provvedimento R.G. 4903/07 del TRIBUNALE di BENEVENTO del 14.7.08;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. VELARDI Maurizio. RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso al giudice del lavoro di Benevento depositato il 13.11.07, Pontillo Rita, premesso di essere stata dipendente prima di Voxtel s.p.a. e poi di Klik s.p.a., subentrata alla prima quale cessionaria di ramo d’azienda, chiedeva che fosse accertato il rapporto di lavoro subordinato e la sua continuita’ e le fosse riconosciuto un superiore inquadramento, oltre differenze retributive maturate in relazione alla prestazione offerta. Chiedeva, altresi’, che fosse dichiarata l’illegittimita’ del recesso intimatole da Voxtel s.p.a. e che fosse accertato che nessun recesso era, invece, stato irrogato da Klik s.p.a., con condanna di quest’ultima alla ricostituzione del rapporto e di entrambe al risarcimento dei danni. Costituitasi in giudizio, Klik s.p.a. contestava la propria legittimazione passiva - in quanto estranea al rapporto di lavoro menzionato dalla Pontillo - ed eccepiva l’incompetenza funzionale e territoriale del giudice adito in quanto le richieste avrebbero dovuto essere sottoposte al Tribunale fallimentare di Napoli, che in data 16.5.07 aveva dichiarato il fallimento di Voxtel s.p.a.. Con ordinanza del 14.7.08 il giudice del lavoro di Benevento, si riteneva competente "posto che la dichiarazione di fallimento di una delle societa’ resistenti non impedisce la prosecuzione del giudizio al fine di accertare determinati fatti nei confronti della societa’ fallita con eventuale condanna al pagamento di spettanze retributive nei confronti del presunto condebitore in solido a fronte della supposta cessione"; disponeva, pertanto, la prosecuzione del processo.
Ritenendo che l’ordinanza in questione avesse natura di sentenza sulla competenza, Klik s.p.a. proponeva ricorso per regolamento di competenza, deducendo:
1) violazione della L. Fall., artt. 24, 52 e 92 ed invocando la competenza territoriale del Tribunale di Napoli in ragione della vis actractiva del foro fallimentare, in quanto le domande, anche se proposte allo stesso tempo verso altro soggetto in bonis, erano tutte ricollegabili ad un unico rapporto di lavoro ed avevano tutte contenuto patrimoniale;
2) violazione della L. Fall., art. 24 e dell’art. 2112 c.c. in quanto anche l’accertamento della invocata cessione di azienda dalla societa’ poi dichiarata fallita a Klik s.p.a. ricadeva nella cognizione del giudice fallimentare per le ripercussioni di contenuto patrimoniale derivanti alla procedura concorsuale dall’accertamento in questione;
3) contraddittorieta’ ed insufficienza di motivazione, in quanto il giudice adito, a fronte di una domanda diretta alla condanna per il pagamento di crediti sia retributivi che risarcitori, dopo aver ritenuto la propria competenza avrebbe pur sempre ammesso la propria incompetenza funzionale a pronunziarsi su tutte le domande di condanna spiegate nei confronti del fallimento, verso cui avrebbe limitato la propria giurisdizione solo all’accertamento di "determinati fatti".
La Pontillo depositava memoria ex art. 47 c.p.c., mentre non svolgeva attivita’ difensiva il Fallimento Voxtel s.p.a.. Interpellato ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., il Procuratore generale presentava conclusioni scritte con le quale chiedeva il rigetto del ricorso.
Fissata l’adunanza della Camera di consiglio, Pontillo ha depositato ulteriore memoria.
Il ricorso non e’ meritevole di accoglimento.
Procedendo all’esame dei tre motivi in unico contesto, la tesi di parte ricorrente puo’ essere sintetizzata nel senso che la pluralita’ di domande della Pontillo, presentate parte nei confronti di soggetto dichiarato fallito e parte anche nei confronti di altro soggetto in bonis, sarebbero tutte di competenza del giudice fallimentare in forza della L. Fall., art. 24.
Preliminarmente deve rilevarsi, in accordo con quanto sostenuto dal Procuratore generale, che la proposizione con il rito ordinario di domanda diretta a far valere un credito nei confronti del fallito comporta una questione non di competenza, ma di rito, il che determina l’improponibilita’ della domanda (Cass. 3.2.06 n. 2439) e comporta una semplice pronunzia in rito (la declaratoria di improcedibilita’) ed esclude la possibilita’ di far ricorso al regolamento di competenza (argomento da Cass. 14.10.05 n. 19984). La sovrapposizione di numerose domande, alcune delle quali rientranti nella competenza esclusiva del giudice del lavoro (v. di seguito) e la circostanza che il giudice fallimentare non fa parte dello stesso organo giudiziario adito, comunque, rendono nella specie ammissibile il mezzo impugnatorio.
Tanto premesso deve rilevarsi che la L. Fall., art. 24 - nel testo introdotto dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 21 applicabile nella specie ratione temporis, dato che il fallimento risulta dichiarato il 16.5.07 - prevede che "Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e’ competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore. Salvo che non sia diversamente previsto, alle controversie di cui al comma 1 si applicano le norme previste dagli artt. da 737 a 742 c.p.c.. Non si applica l’art. 40 c.p.c., comma 3". Il successivo art. 52, anch’esso nel testo introdotto nel 2006, prevede, inoltre, che "Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell’art. 111, comma 1, n. 1), nonche’ ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo 5^, salvo diverse disposizioni della legge.".
Alla luce di tali disposizioni puo’ ritenersi confermato il principio che le domande proposte dal lavoratore, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, per veder riconoscere il proprio credito e il relativo grado di prelazione, devono essere proposte, come insinuazione nello stato passivo, non dinanzi al giudice del lavoro, ma dinanzi al tribunale fallimentare il cui accertamento e’ l’unico titolo idoneo per l’ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione, sopravvivendo la giurisdizione del lavoro nella sola ipotesi dell’impugnativa del licenziamento (v. da ultimo Cass. 14.9.07 n. 19248). Questo principio non vale a convalidare la tesi di parte ricorrente secondo la quale le domande proposte allo stesso tempo nei confronti del soggetto fallito e di quello in bonis per crediti agli stessi facenti carico solidalmente dovrebbero essere comunque trattate dal giudice fallimentare, in quanto attratte dalla competenza funzionale di quest’ultimo. L’autonomia delle azioni proponibili da un creditore nei confronti di piu’ soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti opera, infatti, anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che l’azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell’insinuazione al passivo del credito - e quindi l’improcedibilita’ della domanda non proposta con il rito fallimentare - mentre l’azione nei confronti del coobbligato in bonis puo’ procedere con il rito ordinario (Cass. 9.7.05 n. 14468, 1.9.95 n. 9211 e 15.4.95 n. 4300).
Ne consegue che, ove vengano proposte con il rito speciale del lavoro (il che non muta la sostanza delle cose) contemporaneamente domande nei confronti di una societa’ fallita e di una societa’ in bonis, il giudice adito non dovra’ dichiarare la propria incompetenza, ma dovra’ dichiarare improcedibili le domande avanzate nei confronti della prima e dovra’ esaminare quelle proposte nei confronti della seconda, con l’unica eccezione al principio generale che la giurisdizione del lavoro permane per la domanda di dichiarazione di illegittimita’ del licenziamento, anche se proposta nei confronti del fallito.
Quanto alla cognizione in punto di trasferimento di azienda, deve rilevarsi che, come dichiarato dalla stessa ricorrente (pg. 7 del ricorso), la dipendente ha chiesto di accertare la continuita’ del rapporto di lavoro instaurato con Voxtel e proseguito con Klik, cessionaria dell’azienda, ma non di dichiarare la simulazione della cessione, di modo che la statuizione non e’ destinata a procurare il "riassetto delle componenti patrimoniali accertate nell’ambito della procedura concorsuale", secondo l’assunto del ricorrente (pg. 30 del ricorso). Non solo, dunque, la giurisprudenza di legittimita’ richiamata in proposito dal ricorrente e’ inconferente, avendo ad oggetto un caso di simulazione della cessione con conseguente domanda di reintegrazione del lavoratore nel rapporto alle dipendenze del preteso cedente, ma il giudice fallimentare non pare investito della domanda in quanto diretta solo nei confronti della societa’ cessionaria non fallita.
In conclusione, il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato. Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Cosi’ deciso in Roma, il 27 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010