Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2490 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. III, 09 Marzo 2010, n. 5662. Rel., est. Chiarini.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione - Effetti - Per i creditori - Attività venatoria - Risarcimento danni - Società assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa - Temporanea improcedibilità della domanda azionata in sede ordinaria - Sussistenza - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di giudizio di cassazione - Ammissibilità - Fondamento.



In materia di risarcimento danni conseguenti ad attività venatoria, ove la società assicuratrice del responsabile venga sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, si determina, oltre alla perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari, anche la temporanea improcedibilità - fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo - della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile d'ufficio anche nella fase del giudizio di cassazione, in difetto di una norma analoga a quella dettata - in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti - dall'art. 25 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. (massima ufficiale)


Massimario, art. 194 l. fall.

Massimario, art. 201 l. fall.


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