Liquidazione del danno al cliente per omessa verifica da parte del notaio di iscrizioni ipotecarie e pignoramenti sull’immobile compravenduto
Cassazione civile, sez. III, 17 Novembre 2020, n. 26192. Pres., est. De Stefano.
Notariato - Responsabilità professionale - Omessa verifica di iscrizioni ipotecarie e pignoramenti sull’immobile compravenduto - Conseguenze - Risarcimento del danno per equivalente - Ammissibilità - Quantificazione - Criteri
Il notaio rogante il contratto di compravendita di un immobile che abbia omesso di effettuare le dovute visure ipotecarie è tenuto a risarcire all'acquirente del cespite, successivamente sottoposto ad esecuzione immobiliare da parte del creditore ipotecario, un danno commisurato all'effettivo nocumento sofferto dall'acquirente; questo può essere liquidato in misura pari al valore dell'immobile perduto a seguito della vendita forzata ovvero, per equivalente, all'esborso necessario per ottenere l'estinzione del processo esecutivo e la cancellazione dell'ipoteca, in tale senso lato potendosi intendere le spese di purgazione dell'immobile e, cioè, la sua sottrazione al rischio di legale evizione nel corso della procedura espropriativa. (massima ufficiale)